abbandono degli animali

Abbandono degli animali e maltrattamento: gesti orribili e gravi illeciti!

La stagione delle ferie estive si sta aprendo, e molte persone già si mettono in viaggio per raggiungere le località di villeggiatura. Come ogni stagione, però, accanto alla dolcezza e alla bellezza che porta tornano problemi ciclici che la società civile è chiamata ad affrontare, e che nel caso dell’estate sono davvero molti e molto gravi. Ce n’è uno, però, particolarmente odioso, che ogni anno funesta le cronache: l’abbandono degli animali.

Come ogni anno, all’avvicinarsi delle ferie estive si moltiplicano gli episodi di abbandono da parte di cittadini a dir poco irresponsabili che, con il loro comportamento, commettono un danno alla collettività in termini di disordine e di sicurezza, oltre che, ovviamente, una crudeltà gratuita nei confronti dei loro compagni a quattro zampe, che in alcun caso meritano un trattamento tanto indegno.

Abbandono degli animali: cosa dice la legge?

L’abbandono degli animali è normato nel codice penale dall’Articolo 727. Questo articolo prevede che chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano abitudini di cattività, ed ugualmente detenga animali in condizioni incompatibili con la loro natura che ne producano gravi sofferenze, venga punito con l’arresto fino a un anno o l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

La legge considera quindi l’animale come essere vivente, a cui attribuire di conseguenza una serie di diritti. Presupposto questo, deve essere tutelato da tutte quelle attività dell’uomo che possono comportare l’inflizione di un dolore, se queste superano la normale soglia di tollerabilità.

Non solo il padrone!

Il reato di abbandono di animali può essere commesso da chiunque, quindi non solamente dal legittimo proprietario, ma anche da chi detenga occasionalmente l’animale.

Perché il reato sussista non è richiesto che la condotta di chi lo commette sia caratterizzata dalla volontà di infierire sull’animale. È sufficiente anche solamente un’omissione nei doveri di custodia e di cura. Si parla quindi in questo caso sia dell’elemento soggettivo del dolo che della colpa.

È un reato a forma libera, per cui può essere commesso con diverse modalità. Non essendovi una condotta tipicamente stigmatizzata, ad esempio dall’abbandonare l’animale in un luogo a fare in modo che l’animale possa scappare dal luogo in cui è custodito, il reato è procedibile d’ufficio. Questo significa che chiunque veda posto in essere un tale comportamento, potrà provvedere a farne denuncia presso le autorità competenti.

E invece, il caso del maltrattamento di animali?

Il maltrattamento degli animali è considerato diverso dall’abbandono, in quanto non punito solamente a titolo di semplice contravvenzione. È il reato di maltrattamento di animali, che punisce chi per crudeltà o senza necessità cagioni una lesione a un animale o lo sottoponga a sevizie o comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche. Nella disposizione normativa è necessaria e fondamentale la coscienza del comportamento, sia commissivo che omissivo. Quindi sarà fondamentale che il colpevole scelga di commettere un gesto lesivo per l’animale, o di non mettere in opera un comportamento di cura che però è necessario al benessere dell’animale.

Non sono necessarie, quindi, delle lesioni fisiche. Quello che viene considerato, invece, è la sofferenza degli animali, che vengono tutelati quali esseri viventi in grado di percepire dolore.

La pena in questo caso è molto più grave: è prevista la reclusione da 3 a 18 mesi o la multa da 5.000 a 30.000 euro.

L’abbandono degli animali o il loro maltrattamento è un reato molto diffuso.

La consulenza di un legale per capire come funziona la legge è sempre consigliabile, e non solo in questo caso ma in molti altri! Se ne hai bisogno contatta il nostro studio: tutela i tuoi diritti.

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Lucrezia Zacchi

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