apolidi

Apolidi: chi sono, e cos’è l’apolidia

Albert Einstein lo fece davvero, e molti di noi lo hanno detto spesso, magari facendo una battuta o in una conversazione in cui si critica lo Stato, che vorremmo rinunciare i documenti e diventare apolidi. Ed effettivamente, Einstein lo fece esclusivamente per ragioni accademiche, ed è un bene che noi diciamo solo scherzando, perché l’apolidia è una condizione legale seria e complicata, una specie di limbo che la legge cerca di normare. Ma come?

Chi sono gli apolidi?

l’UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees ossia l’Agenzia ONU per i Rifugiati, tutela i diritti e il benessere dei rifugiati in tutto il mondo definisce un apolide (dal greco a-polis “senza città”) “… un uomo o una donna che non possiede la cittadinanza di nessuno Stato”.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SSUU 28873/2008) definiscono apolide 

“.. colui che si trova in un Paese di cui non è cittadino, provenendo da altro Paese del quale ha formalmente o sostanzialmente perso la cittadinanza, tanto che non vi può più rientrare in via definitiva”.

Nessuno è in grado di dire quanti siano gli apolidi nel mondo: si stima che siano circa 10 milioni. Alcuni apolidi sono anche rifugiati, ma non tutti i rifugiati sono apolidi e molti apolidi non hanno mai attraversato una frontiera. Gli Apolidi non sono stranieri perché gli stranieri appartengono ad un altro Stato mentre gli apolidi non hanno alcuna cittadinanza.

Un Apolide può non avere mai avuto una cittadinanza oppure averla persa nel corso della sua vita per diverse ragioni quali annullamento della cittadinanza da parte dello Stato, per ragioni politiche, etniche, di sicurezza o altro, oppure perdita di privilegi acquisiti in precedenza (per esempio la cittadinanza acquisita per matrimonio) o infine anche per rinuncia volontaria alla cittadinanza.

Come si ottiene il riconoscimento dello status di apolide?

La procedura amministrativa prevede che l’interessato si rivolga al Ministero dell’Interno per richiedere il riconoscimento dello status di apolide. La richiesta può essere inviata tramite raccomandata oppure presentata presso la Prefettura dove la persona risiede, si può quindi procedere anche senza un avvocato.

La procedura giudiziale, invece, necessità dell’assistenza di un avvocato, si svolge nelle forme del rito sommario di cognizione ed è di competenza del Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.

Nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento dello “status” di apolide, il richiedente è tenuto ad allegare specificamente di non possedere la cittadinanza dello Stato o degli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto legami significativi e di non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenerne il riconoscimento alla luce dei sistemi normativi applicabili.

In questo tipo di procedimenti opera il c.d. principio dell’attenuazione dell’onere della prova con e conseguente obbligo di cooperazione istruttoria da parte del giudice del merito al fine di colmare lacune probatorie derivanti dalla necessità di conoscere specificamente i sistemi normativi o procedimentali riguardanti la cittadinanza negli Stati di riferimento e di assumere informazioni o svolgere approfondimenti istruttori presso le autorità competenti.

Garanzie di tutela del richiedente apolidia.

L’art. 31 della Convenzione di New York (Convenzione di New York del 28 settembre 1954, ratificata in Italia con legge n. 306/1962 che regola la materia) prevede la non espellibilità di un apolide se non nei casi di documentata sussistenza dei motivi di sicurezza nazionale e di ordine pubblico, si estende in via analogica anche alle situazioni di apolidia di fatto e/o nelle more del procedimento per accertare lo stato di apolidia, quando la situazione del soggetto emerge chiaramente dalle informazioni o dalla documentazione delle Autorità pubbliche competenti dello Stato italiano, di quello di origine o di quello verso il quale può ravvisarsi un collegamento significativo con il soggetto interessato.

Gli apolidi hanno bisogno di aiuto… ma non solo loro!

I casi in cui si ha bisogno di tutela e di aiuto legale per questioni legate alla cittadinanza, al permesso di soggiorno o a forme di assistenza od accoglienza internazionale. Se hai bisogno di aiuto da parte di un legale, rivolgiti al nostro studiotutela i tuoi diritti!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Maria Monica Bassan

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