assemblea di condominio

L’assemblea di Condominio: la base della convivenza civile

Della figura dell’Amministratore di Condominio, dei suoi doveri e delle sue prerogative, abbiamo già parlato in precedenza. Non abbiamo però ancora parlato di un organo che, in realtà, in ambito condominiale detiene il vero potere decisionale: l’assemblea di condominio. Cos’è e quali sono le sue funzioni?

L’assemblea di condominio, o dei condòmini, è l’organo deliberativo, formato dalla riunione di tutti i partecipanti alla comunione dell’edificio, che ha l’opportunità di esprimere la propria volontà attraverso il voto.

L’assemblea, quindi, è, formata da:

  • Il proprietario del piano o porzione del piano
  • il proprietario pro quota (art. 67 disp. att. c.c.)
  • il nudo proprietario (art. 67 disp. att. c.c., per quanto concerne le delibere in materia di innovazioni o manutenzioni straordinarie)
  • l’usufruttuario (art. 67 disp. att. c.c., per le delibere in materia di ordinaria manutenzione e godimento dei beni comuni)
  • in casi eccezionali, il conduttore (art. 10, L. 392/1978, in caso di delibere sulla gestione del riscaldamento e condizionamento d’aria)

In concreto, quali sono le funzioni dell’assemblea di condominio?

In primo luogo, l’Assemblea di Condominio ha il compito di nominare confermare o revocare l’amministratore di condominio.

Determina inoltre il suo compenso, e stabilisce che la nomina sia subordinata alla presentazione da parte dell’amministratore di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile a copertura degli atti compiuti nell’esercizio del mandato.

Infine, l’assemblea di condominio può conferire maggiori attribuzioni all’amministratore, ossia ne allarga la sfera d’azione attribuendogli, appunto, nuove funzioni.

Assemblea di condominio: la gestione del denaro comune

In secondo luogo l’assemblea approva il preventivo di spesa e sua ripartizione, come pure il rendiconto annuale e l’impiego del residuo attivo di gestione, ossia dei soldi che rimangono in cassa dopo la chiusura dell’anno di esercizio.

Provvede, inoltre, all’approvazione delle opere di manutenzione straordinaria e delle innovazioni, come pure della costituzione dei relativi fondi speciali necessari alla loro attuazione.

L’ammodernamento, la ricostruzione e il regolamento di condominio.

L’assemblea può approvare la ricostruzione parziale o totale dell’edificio e nel caso autorizzare l’amministratore a partecipare a progetti e iniziative territoriali volte al risanamento delle parti comuni dell’edificio. Questo allo scopo di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la sicurezza e la sostenibilità ambientale.

Può inoltre approvare e modificare il regolamento di condominio, documento obbligatorio qualora i condòmini siano più di dieci.

La pacifica convivenza fra condomini è uno dei tasselli che compongono il puzzle di una vita serena.

Spesso, però, la serenità viene meno, e sorge la necessità di dirimere questioni complesse nel rispetto dei punti di vista differenti e della reciproca civile considerazione.
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