Riguardo alla figura dell’Amministratore di Condominio, dei suoi doveri e delle sue prerogative, abbiamo già parlato in precedenza, ma non abbiamo ancora parlato di un organo che, in realtà, in ambito condominiale detiene il vero potere decisionale. Trattando della nomina dell’amministratore di condominio, abbiamo detto che il codice prevede sia fatta dall’assemblea di condominio. Ma cos’è e quali sono le sue funzioni?
L’assemblea di condominio, o dei condòmini, è l’organo deliberativo formato dalla riunione di tutti i partecipanti alla comunione dell’edificio, che ha l’opportunità di esprimere la propria volontà attraverso il voto.
L’assemblea, quindi, è, formata da:
- Il proprietario del piano, o porzione del piano
- il proprietario pro quota (art. 67 disp. att. c.c.)
- il nudo proprietario (art. 67 disp. att. c.c., per quanto concerne le delibere in materia di innovazioni o manutenzioni straordinarie)
- l’usufruttuario (art. 67 disp. att. c.c., per le delibere in materia di ordinaria manutenzione e godimento dei beni comuni)
- il conduttore (art. 10, L. 392/1978, in caso di delibere sulla gestione del riscaldamento e condizionamento d’aria)
In concreto, quali sono le funzioni dell’assemblea di condominio?
In primo luogo, l’Assemblea di Condominio si incarica di nominare confermare o revocare l’amministratore di condominio. Determina inoltre il suo compenso, e stabilisce che la nomina sia subordinata alla presentazione da parte dell’amministratore di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile a copertura degli atti compiuti nell’esercizio del mandato. Infine, l’assemblea di condominio può conferire maggiori attribuzioni all’amministratore, ossia ne allarga la sfera d’azione attribuendogli, appunto, nuove funzioni.
Assemblea di condominio: la gestione del denaro comune
In secondo luogo l’assemblea approva il preventivo di spesa e sua ripartizione, come pure il rendiconto annuale e l’impiego del residuo attivo di gestione, i soldi che rimangono in cassa dopo la chiusura dell’anno di esercizio. Provvede, inoltre, all’approvazione delle opere di manutenzione straordinaria e delle innovazioni, come pure della costituzione dei relativi fondi speciali necessari alla loro attuazione.
L’ammodernamento, la ricostruzione e il regolamento di condominio.
L’assemblea può approvare la ricostruzione parziale o totale dell’edificio e nel caso autorizzare l’amministratore a partecipare a progetti e iniziative territoriali volte al risanamento delle parti comuni dell’edificio. Questo allo scopo di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la sicurezza e la sostenibilità ambientale.
Può approvare e modificare il regolamento di condominio, documento obbligatorio qualora i condòmini siano più di dieci.
La pacifica convivenza fra condomini è uno dei tasselli che compongono il puzzle di una vita serena.
Spesso, però, la serenità viene meno, e sorge la necessità di dirimere questioni complesse nel rispetto dei punti di vista differenti e della reciproca civile considerazione.
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Articolo realizzato in collaborazione con la dottoressa Giulia Piccolo