Ricevere un atto dall’agenzia delle entrate è un’esperienza che nessuno vorrebbe mai vivere. Purtroppo, però succede spesso, anche se non sempre questo significa che il contribuente non abbia ragione! In questi casi c’è un meccanismo che interviene a tutela del contribuente: l’istanza in autotutela.
Il potere di autotutela
L’autotutela è un istituto deflattivo del contenzioso tributario previsto dall’art. 2-quater del D.L. n. 564/94 e dal D.M. 11 febbraio 1997 n. 37 e consiste nel potere concesso all’Amministrazione finanziaria di annullare, rivedere o correggere “d’ufficio” le proprie decisioni o i propri atti, nel caso in cui questi risultino affetti da vizi, senza la necessità di attendere la decisione di un giudice. Qualora l’Amministrazione non provveda in maniera autonoma, sarà il contribuente a poter sollecitare, tramite un’istanza, l’annullamento dell’atto viziato.
La domanda di autotutela all’Agenzia delle Entrate
La domanda di autotutela all’Agenzia delle Entrate-Riscossione consiste nella richiesta del contribuente al Fisco di procedere all’annullamento di un atto contenente errori quali:
- errori di persona;
- errori di calcolo;
- errori sui presupposti dell’imposta;
- mancata considerazione dei pagamenti effettuati regolarmente dal contribuente;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione;
- doppia imposizione dello stesso tributo.
Gli atti che possono formare oggetto dell’istanza sono: cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento, pignoramenti, avvisi di accertamento ecc.
Come presentare l’istanza?
È possibile presentare la domanda via mail o a mezzo Pec direttamente all’Ente che ha emesso l’atto viziato, con richiesta in carta bianca o mediante l’utilizzo dei moduli resi disponibili nel sito dell’Agenzia delle Entrate, indicando l’atto del quale si chiede l’annullamento e i motivi per i quali lo si ritiene illegittimo (dunque in tutto o in parte annullabile) e allegando la documentazione idonea a dimostrare le tesi sostenute. Dopo aver esaminato la richiesta, l’Ente interessato comunicherà al contribuente la propria decisione di accoglimento o di rigetto dell’istanza.
Attenzione!
È bene ricordare due cose:
1) il silenzio dell’Ente non può essere considerato come assenso all’istanza presentata;
2) la presentazione della domanda non vale ad interrompere i termini per presentare ricorso al giudice tributario.
Pertanto, qualora i termini per il ricorso stiano per scadere, è bene affrettarsi a proporlo; nell’eventualità in cui poi dovesse esserci l’accoglimento dell’istanza in autotutela, il procedimento nel frattempo instaurato potrà essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
L’autotutela, però, a volte non basta…
La legge ci tutela, è vero, ma spesso per far valere la nostra buonafede e i nostri diritti occorre avere una conoscenza della legge stessa che, a meno di formazione ed esperienza specifiche, è difficile avere. Per questo farsi rappresentare da un professionista è sempre più che una buona idea, una vera e propria necessità: se hai bisogno di assistenza rivolgiti al nostro studio, tutela i tuoi diritti!