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Biotestamento: cosa tutela la legge italiana

Due anni fa, la raccolta firme a favore del REFERENDUM PER L’EUTANASIA LEGALE ha fatto molto riflettere, ma al netto del dibattito pubblico non è stata seguita da azioni concrete.  Sono ancora molti i nodi da sciogliere sul fine vita, nella normativa italiana. Quali sono i limiti imposti ai cittadini riguardo al loro trattamento di fine vita e fino a che punto si possono spingere, da un lato, lo Stato e, dall’altra, la coscienza individuale nel soddisfare i desideri delle persone riguardo ai loro ultimi attimi di vita? 

Cominciamo col dire che in Italia, attualmente, le possibilità individuali attribuite ai singoli cittadini riguardo al loro fine vita sono normate dalla Legge sul Testamento Biologico. 

Ma cos’è la Legge sul Testamento Biologico? 

Il legislatore, con la legge 219/2017, “Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento”.è voluto intervenire su due fronti.

Da un lato, la legge promuove e rende più trasparente la relazione di cura e fiducia fra medico e paziente, disciplinando le modalità con cui si può esprimere il cosiddetto “Consenso informato”. In ogni momento, infatti, la persona può rivedere le sue decisioni, in particolare per quanto riguarda la rinuncia o il rifiuto di tutti gli accertamenti diagnostici o trattamenti sanitari, fra cui anche quelli che mantengono in vita il paziente. 

Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente, offrendogli però il supporto necessario e descrivendo le possibili conseguenze delle decisioni che il paziente, in quel momento, sta prendendo. In ogni caso, va garantita una adeguata terapia del dolore per alleviare le sofferenze del paziente. 

 Il secondo fronte è quello delle cosiddette DAT, ossia le Disposizioni Anticipate di Trattamento.

Si tratta di quello che è più conosciuto come “Biotestamento”.

Il Biotestamento è previsto dall’articolo 4 della legge 219/2017. L’articolo sancisce la possibilità, da parte del paziente, di esprimere la propria volontà in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi. Le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento e la loro redazione pò avvenire in diversi modi. 

L’intero corpus delle DAT sono raccolte in una Banca Dati Nazionale specifica, dove sono raccolti tutti i testamenti biologici che vengono poi consegnati a notai, Comuni o strutture sanitarie competenti. 

Due fronti, dunque: da un lato la capacità di decidere in merito al proprio trattamento sanitario quanto il paziente sia cosciente al momento della somministrazione dalle o delle terapie in oggetto. Dall’altro una tutela di tipo testamentario riguardo al proprio trattamento sanitario qualora il paziente non fosse in grado di confermare o rifiutare una terapia al momento della somministrazione.

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Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Alberto Padoan

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