blocco dei licenziamenti

Blocco dei licenziamenti: i lavoratori possono stare tranquilli?

La morsa dell’emergenza scatenata dal Covid-19 non accenna ad allentarsi. Per la terza volta dall’inizio della pandemia si prospetta un nuovo lockdown e la crisi riduce sempre più la capacità delle aziende di mantenere i livelli occupazionali. Fortunatamente, però, le contromisure messe il campo dal governo tutelano i lavoratori, con il blocco dei licenziamenti per la durata dello stato di emergenza.

Ma il blocco dei licenziamenti è una tutela oppure no?

Facciamo bene ad avere fiducia nelle misure prese dal governo in materia di tutela del lavoro, oppure si tratta di una manovra che ha più una valenza simbolica che effettiva?

Beh, no: il blocco dei licenziamenti non è di sicuro solo simbolica. Le misure messe in campo dal governo sono più che adeguate, ma non sono universalmente applicabili. In poche parole, in questo periodo, non tutti i lavoratori sono al riparo dal licenziamento.

Come ogni norma, anche il blocco dei licenziamenti ha le sue fattispecie di applicazione, situazioni specifiche in cui la norma si applica e altre in cui invece non si applica. In pratica, alcuni licenziamenti sono vietati ma altri no.

Ma, a livello normativo, in cosa consiste il blocco dei licenziamenti?

Una delle prime risposte all’emergenza Covid-19 è stato il Decreto Legge 17 marzo 2020, che tutti conoscono come “Decreto Curaitalia”. Il DL prevedeva il blocco dei licenziamenti per cinque mesi, e si applicava a partire dal 23 febbraio 2020.

Il permanere dell’emergenza, poi, ha obbligato a prorogare più volte la norma, finché la Legge di Bilancio n.178/2020 ha differito il divieto dei licenziamenti fino al 31 marzo del 2021. Con ogni probabilità, anche questo termine verrà ulteriormente prorogato visto il perdurare della pandemia.

Il nome del provvedimento e l’immagine che i mass media hanno restituito ci portano spesso a credere che la cessazione dei rapporti lavorativi sia sempre vietata. In realtà non è così: la situazione è molto più complessa.

Il blocco dei licenziamenti funziona solo nei casi per giustificato motivo.

I licenziamenti per Giustificato motivo OGGETTIVO sono quelli legati all’attività produttiva, al funzionamento o alla riorganizzazione dell’azienda. In parole povere, un’azienda non può più licenziare un dipendente se cala la sua produzione o se, a seguito di una riorganizzazione interna, la posizione ricoperta dal lavoratore non è più richiesta.

In questo caso, il datore di lavoro potrà ricorrere alla Cassa Integrazione in Deroga, messa a disposizione dal Governo, a più riprese, proprio per rispondere alla crisi.

Il Blocco dei Licenziamenti, invece, non si applica a tutte le altre forme di licenziamento previste dal nostro ordinamento, quello per Giustificato motivo Soggettivo(ossia come conseguenza dell’inadempienza del lavoratore) e per Giusta Causa (quello immediato per un comportamento molto grave del lavoratore che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro; come ad esempio un furto in azienda o l‘abbandono del servizio o violenza).

In soldoni, un’azienda non potrà licenziarvi se, a causa di un calo delle commesse determinato dalla crisi, il vostro lavoro non è più richiesto, ma potrà ancora farlo ricorrendo ad altri tipi di licenziamento; ad esempio se vi assenterete più giorni dal lavoro senza una giustificazione o se vi renderete responsabili di un furto in azienda o di altre grave insubordinazione.

Quindi, a meno di un comportamento scorretto, il blocco dei licenziamenti mette al sicuro il posto di lavoro?

Purtroppo no. In alcuni casi il licenziamento è consentito anche per questioni di tipo economico. Vediamo quando:

-Per cessazione di attività

Quando l’azienda cessa l’attività o venga liquidata, e la cessazione sia permanente ed effettiva, i lavoratori vengono licenziati.

-Nel caso dei dirigenti

Quando sussiste una giustificazione, i dirigenti possono essere licenziati: non usufruiscono dunque del blocco dei licenziamenti.

-Per quanto riguarda gli operatori domestici

Colf, badanti e collaboratori domestici in generale possono sempre essere licenziati, purché venga dato loro il preavviso nei tempi stabiliti, quando previsto

-Durante il periodo di prova

La prima parte di un rapporto lavorativo, previsto dal contratto, in cui entrambe le parti possono recedere senza alcun tipo di vincolo.

-Per scadenza del termine

La scadenza di un periodo di apprendistato o di un contratto a termine non può essere considerata come licenziamento. Quindi anche in questo caso il Blocco dei Licenziamenti non si applica.

-Per risoluzione consensuale.

Quando le parti trovano un accordo per porre fine al loro rapporto di lavoro.

Ti riconosci in uno dei casi che abbiamo appena descritto? 

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