E’ arrivata l’estate, fine della Scuola, tempo di vacanze. Non sempre però la fine della Scuola significa tempo di vacanze, significa anche esami per tutti i ragazzi che andranno a finire un ciclo scolastico. Significa , comunque, per tutti gli studenti, rimanere lì in attesa del risultato di fine anno, che, per chi sta affrontando il secondo ciclo della scuola media superiore può significare anche giudizio sospeso e quindi vacanze di studio. Questo, tuttavia, è il male minore laddove quel che maggiormente si può temere è la perdita di speranza davanti alla bocciatura.
Ma veramente sono perdute tutte le speranze?
Si può fare qualcosa contro la bocciatura?
Chiariamo subito una cosa, contro una bocciatura , di regola, si può fare ben poco, salvo che non si tratti di una bocciatura ingiusta. Tuttavia, quel che è ingiusto per uno studente molto spesso non lo è per la legge, nel senso che davanti ad un Giudice una bocciatura si riterrà ingiusta solo ove vi siano dei vizi formali.
Si ricordi, infatti, che il docente ha una grande discrezionalità di valutazione, e la valutazione del professore, ove vi sia il rispetto delle norme, non può essere sindacata da alcun organo giudicante.
Ma quali regola deve rispettare il docente?
A fronte della discrezionalità su cui il docente può fare affidamento, esistono alcune regole che non possono essere ignorate.
- Il professore non può fare differenze tra un alunno ed un altro (trattamento discriminatorio)
- Non può esprimere giudizi personali sull’alunno
- Deve motivare il suo giudizio ed esprimerlo, poi, con un numero
- Deve, inoltre, permettere ad uno studente di essere valutato in maniera corretta, quindi con un numero sufficienti di verifiche, un solo voto non costituisce, certo elemento idoneo per esprimere una valutazione.
Tutte queste regole sono espresse, nella scuola, dal Regolamento di Istituto e dal PTOF. Se vengono rispettate le norme del Regolamento del PTOF ( acronimo per Piano Triennale dell’offerta Formativa) difficilmente la bocciatura potrà essere ritenuta illegittima.
Se queste regole non vengono rispettate cosa può fare l’alunno o il genitore?
Il primo organo a cui è possibile rivolgersi è il Dirigente scolastico, diretto responsabile della procedura che ha condotto all’atto. In questo caso devono essere palesi degli errori, per esempio di calcolo, per chiedere allo stesso organo che ha emesso il provvedimento di verificare la sussistenza di errori e corregerli, in maniera alquanto semplice il ricorso da farsi può essere definito un ricorso in autotutela
Entro trenta giorni dalla notifica della mancata ammissione alla classe successiva il genitore o l’alunno, se maggiorenne, potrà rivolgersi all’USR, l’Ufficio scolastico Regionale. Di questo ufficio esistono delle articolazioni periferiche, ( di regola coincidono con il territorio provinciale). Si tratta di un organo amministrativo che ha anche il compito di dirimere le controversie con le istituzioni scolastiche.
Bocciatura: il ricorso gerarchico
In questo caso si tratta di un ricorso gerarchico, da presentarsi in carta semplice, nel quale la parte esprime tutti i motivi per i quali ritiene illegittima la mancata ammissione, come già detto, motivi formali. Ad esempio, il mancato avvio di corsi di recupero per le materie risultate insufficienti, l’errore di valutazione. O ancora la difformità tra il voto scritto nel registro e il voto espresso nel compito, la contraddittorietà tra la motivazione e il voto. A questo punto il Dirigente può chiedere alla scuola, alla luce delle considerazioni contenute in ricorso, di valutare nuovamente la posizione dell’alunno e quindi ammetterlo, per esempio, alla classe successiva o permettere allo studente di affrontare il recupero.
Va detto che con varie circolari ritengo che USR non possa considerarsi un superiore gerarchico stante l’ampia autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche. La conseguenza è che l’USR si dichiarerà incompetente per la risoluzione della controversia e indicherà la via giurisdzionale.
Se infatti, il parere del USR è negativo o se l’Ufficio dichiara la propria incompetenza ,la parte ha un’ulteriore possibilità che è quella di adire il TAR, Tribunale Amministrativo Regionale. Il tutto nel termine di 60 giorni dalla notifica della bocciatura. In questo caso sarà necessario essere assistiti da un legale. Gli errori e i vizi formali, per pensare di aver un qualche successo nel giudizio, dovranno essere particolarmente gravi ed evidenti.
Anche in questo caso il TAR, ove rilevasse l’esistenza di vizi formali, annullerà il provvedimento, il che non significa che promuoverà l’alunno, ma, invece, che rinvierà l’alunno all’istituto scolastico al fine di una nuova valutazione, da farsi una volta rimossi i vizi.
Una bocciatura capita, ma non sempre lo studente se la merita!
Quando questo succede, si può fare qualcosa, come abbiamo visto, ma si rischia di perdere il proprio tempo se non lo si fa nel giusto modo! Ecco perché farsi assistere da un legale è fondamentale. Se hai bisogno del nostro aiuto, contatta il nostro studio: tutela i tuoi diritti!