amministratore di sostegno

Un aiuto concreto: ecco quando nominare un amministratore di sostegno

Quando pensiamo alla parola “sostegno”, subito la associamo a parole quali cura, aiuto, conforto. In effetti, la definizione di amministratore di sostegno si discosta poco dalle associazioni che abbiamo fatto, ed è una figura riconosciuta dalla legge, ex art. 404 e ss. del codice civile, che spesso risulta imprescindibile.

Lo scopo dell’amministratore di sostegno, infatti, è quello di tutelare le persone con la minor limitazione possibile della loro capacità di agire. Parliamo di persone con difficoltà oggettive, che hanno bisogno di appoggiarsi a una persona terza che abbia chiaro e faccia proprio il valore etico della tutela dell’autonomia e degli interessi dell’amministrato.

Quando lo si può nominare?

L’articolo 404 del codice civile prevede che la nomina dell’amministratore di sostegno avvenga quando “la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”.

La nomina avviene successivamente alla presentazione di un ricorso avanti il Giudice Tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio.

Successivamente, l’amministrato, potrà compiere in maniera autonoma gli atti di ordinaria amministrazione (fare la spesa, pagare le bollette, acquisto di capi d’abbigliamento ecc) mentre gli saranno preclusi gli atti di straordinaria amministrazione (apertura conti bancari, acquisto di beni mobili e immobili, variazione del medico di base, richiesta di ingresso in strutture quali RSA, ecc.)

Per fare qualche esempio di casi in cui si può provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno parliamo di:

– pazienti psichiatrici affetti da patologie come depressione o schizofrenia, magari privi di una forte rete familiare a supporto;

– persone anziane senza figli o figure familiari che possano provvedere ai loro bisogni o con figli/parenti stretti in forte disaccordo sugli aiuti assistenziali ed economici come l’integrazione alle rette per casa di riposo o per il pagamento dello stipendio della badante nel caso in cui la pensione non sia sufficiente, o in disaccordo sui turni di assistenza domiciliare per l’anziano;

– chi è affetto da gravi patologie mediche (Sla, tumore, Parkinson o altre patologie fortemente invalidanti) che possono anche decidere autonomamente la nomina di un AdS per gravare meno sui familiari;

– persone con gravi dipendenze da alcool, gioco o sostanze stupefacenti che non sono in grado di gestire le risorse economiche a loro disposizione mettendo a rischio la famiglia o loro stessi (potrebbero smettere di pagare l’affitto e rischiare lo sfratto, continuare ad utilizzare mezzi di trasporto privati sotto l’effetto di stupefacenti o con un tasso alcolemico elevato, rifiutare cure e supporto psicologico, mettere a rischio dei figli minori ecc)

Come nominare un amministratore di sostegno?

Come già evidenziato, per la nomina di AdS è essenziale presentare un ricorso al Tribunale della residenza o domicilio dell’amministrato. Per la nomina, però, non è necessario il consenso del beneficiario. Questi verrà sentito in udienza dal Giudice che valuterà l’effettiva esigenza della nomina di un amministratore di sostegno, sulla base delle dichiarazioni fatte dal beneficiario e della documentazione allegata da chi la richiede.

La domanda può essere presentata dallo stesso amministrato, dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero ma non è inusuale che venga presentata anche dagli assistenti sociali del Comune o delle strutture assistenziali.

La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario, può essere designato dallo stesso interessato, può essere un familiare o una persona terza.

La figura dell’amministratore di sostegno è solo una delle molte forme di aiuto previste dalla legge

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Articolo realizzato in collaborazione con la dottoressa Alberto Padoan

vendere un immobile

Vendere un immobile per una persona soggetta ad amministratore di sostegno: come si fa?

I casi della vita, si sa, sono virtualmente infiniti. Attraversiamo tutti periodi più o meno floridi, può capitare che abbiamo energie troppo scarse per godere o anche solo per gestire i beni di cui disponiamo, o viceversa. Può capitare che di dover vendere un immobile per pagare la retta della casa di riposo, o per evitare di lasciarla all’incuria, oppure semplicemente perché non ne vogliamo più disporre.

Si tratta di qualcosa che chiunque ha il diritto e la capacità di fare in ogni momento della propria vita… oppure no? Esistono dei casi in cui anche un’operazione così semplice diventa complessa, e in quel caso conoscere la legge è sempre un’ottimo spunto di riflessione: il caso in cui a voler vendere un immobile sia una persona sottoposta ad amministrazione di sostegno.

Vendere un immobile di una persona soggetta ad amministrazione di sostegno: perché?

Può capitare che la persona soggetta ad amministratore di sostegno abbia la necessità di vendere una sua proprietà immobiliare per poter incamerare delle somme di denaro che le consentano di far fronte alle proprie spese ordinarie. Ad esempio il pagamento di debiti rilevanti accumulati in precedenza, la retta della casa di residenza per anziani ove è ospitata, o altre necessità a cui far fronte grazie a una disponibilità immediata di denaro.

Si può verificare anche la situazione in cui il beneficiario sia comproprietario di un immobile con altri soggetti e che questi decidano di volerlo vendere. In queste situazioni, il beneficiario dovrebbe potersi recare da un notaio per stipulare l’atto di vendita dell’immobile o della quota di proprietà senza alcun impedimento. Ma questo è possibile nel momento in cui si tratta di una persona sottoposta ad amministrazione di sostegno?

Vendere un immobile di una persona soggetta ad amministrazione di sostegno: come fare?

La questione è molto complessa, e deve la sua complessità alla natura stessa degli atti che ci si accinge a fare. Infatti, gli atti di disposizione, nonché la costituzione, modifica o cancellazione di diritti reali su beni immobili costituiscono atti di straordinaria amministrazione.

La complicazione consiste nel fatto che la persona soggetta ad amministrazione di sostegno solitamente non può compiere tali atti né può farlo il suo amministratore di sostegno. Questo a meno che il giudice tutelare non abbia dato in precedente la sua esplicita autorizzazione.

La legge prescrive infatti la necessaria autorizzazione del giudice tutelare per l’alienazione di beni, la costituzione di ipoteche o pegni, il procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

L’articolo a cui ci si riferisce, il 374 c.c., si riferisce all’attività del tutore. Esiste però un altro articolo, il 411 c.c. , che ne estende l’applicabilità anche all’amministratore di sostegno.

All’atto pratico: cosa può fare un amministratore?

Qualora un beneficiario necessiti di vendere un bene, oppure una quota di proprietà di detto bene, l’amministratore di sostegno dovrà preventivamente rivolgere un’istanza al giudice tutelare. Questo affinché autorizzi lo stesso amministratore a procedere alla vendita del bene. Il decreto di autorizzazione, poi, andrà consegnato al notaio che si incarica del rogito, che lo allegherà all’atto di vendita.

L’amministrazione di proprietà per conto terzi è una materia complessa!

Per questo occorre trattare l’argomento con tatto nella più rigorosa osservanza della legge. Ecco perché è sempre necessario rivolgersi a un legale!

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Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Alberto Padoan

l'amministratore di sostegno

L’amministratore di sostegno: una figura per la tutela dei diritti

Esistono diversi livelli di consapevolezza, diverse necessità, diversi modi di rispondere a bisogni eterogenei a cui la legge deve rispondere con discrezione ed efficacia. Uno di questi casi coinvolge le persone con problematiche fisiche o psichiche più o meno gravi. Lo fa aiutarle nella gestione della loro persona e del loro patrimonio: l’amministratore di sostegno

Quella dell’amministratore di sostegno è una figura giuridica relativamente recente: la sua istituzione risale al 2004. In questi anni ha avuto modo di provare la sua efficacia e la sua necessità sia dal punto di vista sociale che personale. 

Sostanzialmente, la figura dell’amministratore di sostegno nasce per aiutare le persone con difficoltà fisiche, psichiche o entrambe. Il suo scopo è di permettere loro la realizzazione dei diritti di integrazione sociale garantiti dalla Costituzione, proteggendo al contempo le persone con disturbi più o meno gravi, ma comunque non tanto gravi da richiedere l’interdizione, ossia la privazione di ogni capacità giuridica della persona. 

L’amministratore di sostegno è, quindi, una figura flessibile rispetto alla tutela. 

L’amministratore permette al beneficiario di conservare la possibilità di autodeterminarsi e compiere atti giuridici, anche se con le limitazioni di volta in volta stabilite dal giudice tutelare a seconda della gravità psico-fisica in cui versa. 

Come si ottiene l’istituto dell’amministrazione di sostegno? 

L’amministratore di sostegno viene introdotto mediante un ricorso presentato davanti al Giudice Tutelare del luogo dove il beneficiario risiede abitualmente. Le uniche persone legittimate a presentare l’istanza sono il coniuge, i discendenti, gli ascendenti ossia i genitori, i fratelli, affini entro il secondo grado o i conviventi della persona che ne ha bisogno. Il ricorso può essere presentato anche dai responsabili dei servizi sociali o sanitari che hanno in carico il soggetto. 

Nel ricorso vanno indicati i parenti del beneficiario fino al quarto grado, e gli affini ossia il coniuge e i suoi parenti fino al secondo grado. Questi verranno convocati dal Giudice Tutelare per assumere informazioni generiche. Il Giudice, poi, procede se possibile all’esame diretto della persona, e nomina l’amministratore di sostegno. Preferibilmente scegliendolo tra famigliari e parenti, a meno che questo non sia possibile per indisponibilità o per assenza dei parenti. In questo caso, viene nominato un professionista iscritto a una apposita lista depositata in tribunale. 

L’amministratore di sostegno non si fa per tornaconto personale

Secondo il Codice Civile l’incarico dell’amministratore di sostegno è a titolo gratuito, ma questi ha comunque diritto al rimborso delle spese documentate che ha sostenuto nello svolgimento dell’incarico. Inoltre, ha diritto a un’indennità che viene liquidata dal Giudice Tutelare sulla base dell’attività praticata e in considerazione della consistenza patrimoniale del beneficiario. 

Annualmente l’amministratore deve depositare una relazione al Giudice Tutelare contenente la descrizione di tutta l’attività svolta in favore del beneficiario e sulle condizioni psico-fisiche dello stesso. Oltre a questo, un rendiconto attestante la gestione economica, sia in termini di entrate che di uscite, del patrimonio dell’amministrato. 

L’amministratore di sostegno è solo una delle figure di tutela previste dalla legge

La gestione delle persone in difficoltà è una questione delicata. Per questo conviene sempre affidarsi a un professionista per gestire la situazione al meglio e nella migliore discrezione. Rivolgiti al nostro Studio se hai bisogno di assistenza: tutela i tuoi diritti!

Articolo realizzato in collaborazione con l’avvocato Alberto Padoan 

fare testamento

Amministrazione di sostegno: si può fare testamento?

Non è una domanda che ci si ponga troppo spesso, ma cosa succede se una persona soggetta ad amministrazione di sostegno dispone di beni mobili o immobili? Può fare testamento per decidere autonomamente fra chi dividere le sue sostanze?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo prima spiegare che cosa si intende per “amministrazione di sostegno”.

L’amministrazione di sostegno è un istituto dell’ordinamento giuridico italiano inteso ad affiancare un  soggetto privo in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della sua capacità di agire. L’amministratore viene nominato dal Giudice Tutelare, che, sulla base delle concrete esigenze dell’ausilio, dispone il sostegno per gli atti o per le categorie di atti per cui si ravvisa l’opportunità del sostegno.

Dunque la persona soggetta ad amministrazione di sostegno può redigere o esprimere la volontà di fare testamento?

Qual è la sua validità? Partiamo da un altro presupposto, ossia che l’atto di disposizione di ultime volontà è considerato un atto personalissimo, che quindi non tollera alcun tipo di rappresentanza, né volontaria né legale; questo tutela il rappresentato da ingerenze indebite da parte delle figure delegate alle funzioni di assistenza alla persona quali il tutore, curatore o amministratore di sostegno.

Per quanto riguarda la capacità di testare, ossia di redigere un testamento, oltre alle norme sull’amministrazione di sostegno è necessario fare riferimento anche all’art. 591 c.c. che disciplina i casi eccezionali di limitazione della capacità di testare riferiti all’incapace.

Nella fattispecie, vi si legge

 “Sono incapaci di testare 

1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;

2) gli interdetti per infermità di mente; 

3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere al momento in cui fecero testamento”. 

Dunque, un soggetto amministrato può fare testamento in modo valido

Salvo i limiti sopra citati e le limitazioni riguardo all’amministratore

Per esempio, secondo il codice civile, l’amministrato non può esprimere disposizioni testamentarie a favore dell’amministratore di sostegno, salvo che questi non sia un parente entro il IV grado, coniuge o persona chiamata a tale funzione con lui stabilmente convivente. 

Inoltre, il Giudice Tutelare, ove ricorrano ragioni di interesse per il beneficiario, può estendere a questi le limitazioni previste per l’interdetto e l’inabilitato. Questo significa che, ove ricorrano particolari situazioni di gravità nella capacità del formazione della volontà del soggetto, il Giudice potrà disporre con decreto il divieto di esprimere disposizioni testamentarie.

Quanto sopra a garanzia del principio secondo cui il nostro ordinamento preferisce favorire la facoltà di fare testamento piuttosto che reprimerla.

Questo perché fare testamento è un‘espressione fondamentale dell’individuo e della sua personalità.

Quindi, ai sensi dell’articolo 591, terzo comma, del Codice Civile, il testamento può essere invalidato se è possibile provare (e chiunque abbia interesse ne è legittimato) che il testatore, al momento della redazione del testamento, era di fatto in uno stato di “incapacità naturale”. Può trattarsi di una incapacità anche solo transitoria (sebbene non interdetto) tale da “turbare il normale processo intellettivo e volitivo, privando il soggetto in modo assoluto della coscienza dei propri atti”.

Ciò significa che il Giudice, al fine del riconoscimento o meno della validità del testamento, dovrà verificarne non solo il contenuto ma anche ciò che da esso si può dedurre, con riguardo alla serietà, normalità e coerenza delle disposizioni, oltre che ai sentimenti e finalità sottese.

Per concludere, qualora il Giudice Tutelare non abbia privato il beneficiario della facoltà di fare testamento, il testamento di persona soggetta ad amministratore di sostegno può ritenersi valido sino a prova contraria. Resta onere di chi ne ha interesse provare che nel momento della disposizione delle ultime volontà il soggetto si trovava in uno stato di incapacità, stabile o transitoria, di autodeterminarsi e di privazione assoluta della coscienza dei propri atti.      

Il diritto di successione è molto complesso e valuta ogni tipo di situazione.

La conoscenza della materia è fondamentale, e nel nostro sito potrai trovare qualche utile spunto: per esempio, scopri come funziona nel caso dei fratelli e delle sorelle.

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Articolo scritto in collaborazione con la dottoressa Gabriella Bottaro.