patrocinio a spese dello stato

Il patrocinio a spese dello stato: la migliore tutela per tutti

Sappiamo che, nei moderni stati di diritto, la difesa di una persona sottoposta a un’azione giudiziaria è garantita per legge. Ma cosa succede quando questi non ha la capacità economica di provvedere alla sua difesa? In quel caso lo stato deve, prima di tutto, attivarsi per garantirgli la tutela che la legge gli assicura, per questo esiste il concetto di patrocinio a spese dello stato

Patrocinio a spese dello stato: le regole generali

La persona non abbiente, per essere rappresentata e difesa nel corso di procedimenti penali, civili o amministrativi, può richiedere di essere ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Diversamente dal concetto di difensore d’ufficio, significa che il soggetto non dovrà pagare alcun compenso al difensore per la sua prestazione. Sarà invece lo Stato che provvederà a liquidare i compensi spettanti per la difesa tecnica, tenuto conto delle condizioni economiche e della non manifesta infondatezza della pretesa oggetto di causa.

I settori in cui può essere richiesto sono sia gli ambiti civili, sia gli ambiti penali, sia gli ambiti di volontaria giurisdizione (per es. le separazioni consensuali, i divorzi consensuali ecc). L’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado del processo, sempre che continuino a persistere i requisiti per poterne beneficiare.

I soggetti e i limiti reddituali per l’accesso al patrocinio a spese dello stato

IN AMBITO CIVILE

Il richiedente l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve possedere un reddito annuo, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a € 12.838,01. Questo il parametro attualmente in vigore, che può essere modificato da successivi decreti ministeriali. Nel caso in cui lo stesso conviva con coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Unica eccezione a questo cumulo si verifica nel caso in cui gli interessi del richiedente oggetto di causa sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare.

IN AMBITO PENALE

Il richiedente soggiace allo stesso limite generale del reddito annuo imponibile pari a € 12.838,01. Solamente in questo ambito il limite di reddito è aumentato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari con esso conviventi. Valgono altresì le stesse regole di esclusione dal cumulo nel caso di conflitto di interessi con altri componenti del nucleo familiare.

CASI DI ESCLUSIONE

Si aggiungono anche cause di esclusione dall’ammissione al beneficio se si verte in materia di reati di evasione di imposte, se vi è l’assistenza da parte di più difensori e se si è stati condannati in via definitiva per reati di associazione mafiosa o traffico di tabacchi e stupefacenti.

Modalità di presentazione della richiesta per il patrocinio a spese dello stato ed esito

Nei procedimenti civili, la richiesta è rivolta al Consiglio dell’ordine degli Avvocati territorialmente competente per la causa, presentabile o in proprio o a mezzo dello stesso difensore che deve essere scelto tra quelli iscritti nell’albo apposito. Il consiglio valuterà la fondatezza della pretesa e la sussistenza delle condizioni per l’ammissibilità. Nel caso in cui venisse negato, si può nuovamente ripresentare la domanda davanti al Giudice competente.

Nei procedimenti penali, la richiesta è rivolta direttamente al Giudice procedente nel momento in cui viene proposta la domanda. Se decide per l’ammissione emette relativo decreto che viene trasmesso altresì all’Agenzia delle Entrate per la verifica di quanto dichiarato. In caso di rigetto, l’interessato può presentare ricorso entro 20 giorni dalla conoscenza del provvedimento.

Il patrocinio a spese dello stato è solo un tassello in un più ampio quadro di tutele che la legge garantisce al cittadino

Capita spesso, però, che il cittadino stesso non sia a conoscenza delle tutele che gli spettano per legge, e che di conseguenza non ne usufruisca. Per questo affidarsi a un legale esperto, anche in termini di consulenza, è sempre saggio. Se ne hai bisogno rivolgiti al nostro studio: tutela i tuoi diritti!

difensore d'ufficio

Il difensore d’ufficio: la normativa

Il nostro codice di procedura penale prevede che in tutte le ipotesi nelle quali l’imputato deve essere assistito da un difensore e non provveda alla sua nomina, gli venga nominato un difensore d’ufficio. Questi ovviamente cessa dalla sua attività non appena l’imputato provveda a nominarne uno di fiducia.


L’istituto va considerato vanto di civiltà giuridica di uno stato democratico, che garantisce, fin dal suo sorgere, la difesa tecnica alla persona indagata. Purtroppo si tratta di un istituto con luci ed ombre, dovute da un lato alle diverse impossibilità a cui si trova innanzi il difensore in tutti quei casi nei quali non può interloquire con il cliente, dall’altro alla svalutazione della difesa d’ufficio per prassi giudiziaria.

La disciplina della difesa d’ufficio ha subìto e continua a subire cambiamenti, in linea con la volontà di rendere effettiva l’equiparazione tra la difesa d’ufficio e la difesa di fiducia. In particolare il legislatore ha cercato di equiparare le due figure in primo luogo garantendo alta professionalità del difensore d’ufficio, il quale viene iscritto in determinati elenchi, da cui poi la p.g. o l’autorità giudiziaria attinge solo ove presenti determinati requisiti.

Nella relazione dell’onorevole Saponara durante la seduta della camera dei Deputati del 18 dicembre 2000 si legge

“[…] il difensore d’ufficio deve essere come quello di fiducia e deve avere la sua stessa dignità; per assurdo, egli deve essere migliore dell’avvocato di fiducia”.

Si prevede, inoltre, che il difensore d’ufficio debba essere adeguatamente retribuito.

Attualmente, con l’ultima riforma, si prevede che l’elenco dei difensori d’ufficio (ora tenuto presso ciascun consiglio dell’ordine circondariale) venga unificato su base nazionale, attribuendo al Consiglio Nazionale Forense la competenza in ordine alle iscrizioni e al periodico aggiornamento.

Al fine di assicurare la qualificazione professionale, sono previsti criteri più rigorosi per l’iscrizione, richiedendo che chi viene iscritto a questo elenco segua dei corsi di aggiornamento che debbono avere un’adeguata durata e un esame finale. E’, inoltre, stata elevata a cinque anni – in precedenza erano due – la pregressa esperienza professionale in materia penale o, in alternativa, il conseguimento del titolo di specialista in diritto penale.

Ciò per comprendere come l’avvocato d’ufficio debba essere necessariamente persona con esperienza nel settore penale.

Il difensore d’ufficio entra nella scena processuale in momenti che possono essere differenti: o sin dall’inizio, con il primo atto garantito per il quale si prevede l’assistenza del difensore. Oppure anche in seguito nel caso di rinuncia, assenza, revoca o incompatibilità del precedente difensore. L’indagato viene subito avvertito di chi sia il suo difensore d’ufficio, e lo stesso viene altresì informato dell’obbligo di retribuzione. Questo a meno che l’indagato non possa accedere al patrocinio a spese dello Stato. Questo perché è diffusa l’opinione della gratuità della difesa d’ufficio, quando invece viene espressamente riconosciuta la retribuzione per il difensore.

Proprio per ovviare agli inconvenienti legati all’opinione della gratuità della difesa d’ufficio, in quanto dalla relazione dei lavori parlamentari si ricava che “parità [tra il difensore d’ufficio e il difensore di fiducia, n.d.a.] non possa esservi fino a quando il difensore d’ufficio non sia posto in grado di svolgere la propria attività nella prospettiva di ricevere adeguata retribuzione”. L’art. 32 disp. att. c.p.p. prevede che le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensore d’ufficio sono esenti da bolli, imposte e tasse ed ancora l’art. 116 della normativa in materia di spese di giustizia prevede che qualora il difensore d’ufficio di persona reperibile (irreperibile di fatto) abbia esperito inutilmente le procedure per il recupero forzoso del proprio onorario, le spese verranno liquidate dal Giudice.

L’art.117 del dpr, invece, prevede l’ipotesi dell’irreperibile di diritto. In questo caso, salva la nuova disposizione in tema di irreperibilità, al pagamento del difensore nominato d’ufficio provvede lo Stato. In entrambi i casi, comunque, lo Stato ha diritto di ripetere dal condannato le spese sostenute per il patrocinio.

Difensore d’ufficio: la pratica

Gli aspetti pratici e i problemi legati alla difesa d’ufficio sono molteplici, alcuni endo-processuali, legati alla normativa di riferimento, altri eso-processuali, legati alla prassi giudiziaria. Non ultimo lo svilimento dell’avvocato stesso nel momento nel quale gli si chiede di preparare un’adeguata strategia difensiva di un soggetto che non si è mai incontrato e del quale si ignora addirittura la residenza.

Non può sottacersi che è abitudine della p.g. permettere agli indagati di eleggere domicilio presso il difensore d’ufficio. Questo impedisce da un lato al difensore di poter aver un minimo contatto con il cliente, dall’altro allo stesso cliente di conoscere la propria sorte giudiziaria in quanto non verrà mai informato degli eventi processuali.  Quella della mancanza del contatto con il cliente è la prima grande difficoltà del difensore d’ufficio che non potrà approntare alcuna strategia processuale se non quella documentale, ossia un approfondito studio degli atti.

Se solo si consideri che il rapporto tra cliente e avvocato ha le proprie fondamenta nella fiducia dell’uno nei confronti dell’altro, ben si può comprendere come, minato nelle fondamenta il rapporto, la difesa non possa che essere claudicante e talvolta inadeguata. Va anche detto che gli atti raccolti dalla p.g. e che portano ad un rinvio a giudizio molto spesso contengono valutazioni negative a carico dell’indagato. L’assunzione dei testi, in questi casi, appare una tappa obbligata per giungere a quel minimo di verità processuale che garantisca la difesa del soggetto. 

Vi sono, invece, quei casi nei quali l’incontro fra il difensore d’ufficio e l’indagato è certo,

Quindi quando il soggetto viene arrestato e si ha l’udienza di convalida.

Può essere, questo, l’unico contatto tra l’indagato e il difensore, per cui è bene approfittare del momento per comprendere gli accadimenti. Infatti se a seguito dell’udienza di convalida il soggetto viene liberato, avviene molto spesso che si perdano le tracce del cliente e quindi non sia più possibile costruire un’adeguata difesa. Anche le strategie processuali vanno improntate tenendo conto di tali aspetti pratici. Avviene spesso, quindi, che nel giudizio direttissimo il difensore sia subito portato ad avanzare richieste di riti alternativi. Questi non potranno più trovare ingresso nell’ipotesi in cui il difensore perda i contatti con il cliente.

Diversa, invece, è la situazione quando questo contatto sia possibile.

Se il contatto avviene sarebbe comportamento deontologicamente ineccepibile quello di informare nuovamente il soggetto della sua facoltà di nominare un difensore di fiducia. Ove tale decisione non venga presa “trasformare” la nomina d’ufficio in nomina di fiducia, potendo così ampliare le proprie facoltà e poteri nell’ambito difensivo.

Nella prassi la “trasformazione” avviene soprattutto per permettere al difensore di poter rinunciare ad un mandato divenuto difficile. Infatti va sottolineato che il difensore d’ufficio non può spogliarsi del mandato, se non in precisi e ben individuati casi. Tuttavia laddove manchi il rapporto fiduciario la gestione del cliente, molto spesso soggetto difficile, è un ulteriore ostacolo alla effettiva difesa di questi.

E’ del tutto sconsigliabile, poi, optare per un’ingiustificata e reiterata assenza del difensore d’ufficio nel corso del processo.

Nella prassi, in questi casi, si ricorre all’istituto di cui al 97 IV co. c.p.p., ossia la sostituzione con il difensore di turno. Si tratta di un soggetto prontamente reperibile il quale, tuttavia, in detta situazione, non può che approntare una difesa tecnica. Questa è volta esclusivamente a verificare la sussistenza formale delle regole procedurali, ma aspettarsi, in questi casi, un’adeguata difesa è una chimera per il difensore stesso.

Fuori dubbio è che il difensore d’ufficio possa svolgere indagini difensive, possa attivarsi mediante impugnazione. Tuttavia, anche in questi casi, la normativa viene inevitabilmente a scontrarsi con problemi pratici. Si deve considerare che avanti all’ordinario cliente “virtuale” del difensore d’ufficio, difficilmente il difensore stesso potrà intraprendere costose e dispendiose indagini difensive. Si caricherebbe caricandosi, anche, dei rischi deontologici e professionali legati alle indagini difensive stesse.

In definitiva, tuttavia, può dirsi che i problemi legati alla difficoltà di una soddisfazione economica del difensore d’ufficio non possono fermare il difensore stesso. In definitiva, deve essere “preparato, agguerrito, dinamico ed organizzato”.

Il difensore d’ufficio è solo una possibilità

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