Da grandi diritti derivano grandi responsabilità, per parafrasare un celebre detto fantasy. Però, se l’equazione vale anche in questa forma, il luogo in cui le nostre responsabilità sono maggiori è anche quello in cui siamo veramente padroni: casa nostra. In effetti è proprio così. proprio all’interno della nostra proprietà ricade su di noi il dovere di custodia… ma nei confronti di cosa, e quando?
In cosa consiste il dovere di custodia?
Il dovere di custodia impone al soggetto che ha in detenzione dei beni, di risarcire il danno cagionato dalle cose che ha in custodia. Si pensi, ad esempio, ad una caduta accidentale in un condominio: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (spazi condominiali) è del condominio (nella persona dell’amministratore), conseguentemente il soggetto che subisce un danno, una volta dimostrato l’evento dannoso (la caduta) e il nesso di causalità (pavimento scivoloso, pavimento sconnesso, ecc.), spetta al custode/amministratore, per escludere la propria responsabilità, l’onere di provare il caso fortuito o un fattore estraneo e imprevedibile che ha causato l’evento dannoso.
Ma cosa succede se un soggetto cade rovinosamente percorrendo una strada privata?
Si potrebbe ritenere che il responsabile per il danno cagionato sia colui che ha in custodia la strada, e quindi il soggetto che si serve di detta strada. Tuttavia, si deve verificare se in detto luogo esista o meno una servitù di passaggio. Infatti, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (ex art. 2051 c.c.) è esperibile solo nei confronti del custode del bene e tale non è il titolare della servitù di passaggio. Secondo la giurisprudenza, l’esistenza di una servitù non sottrae al proprietario del fondo servente (né attribuisce al proprietario del fondo dominante), la disponibilità e la custodia della strada (ed accessori) sulla quale la servitù è esercitata (cfr. Cass. Civ. sent. n. 10460/2020). Conseguentemente, nel caso sopra prospettato, chiamato a risarcire il danno non sarà colui che si serve della strada privata ma il proprietario di questa.
Tuttavia, il Giudice, nel valutare il risarcimento del danno, dovrà tenere conto anche della condotta del danneggiato, ossia se il suo comportamento sia stato imprudente o abbia fatto un uso improprio della cosa. Tale condotta, non solo attenua la responsabilità in capo al custode ma, qualora il danneggiato abbia assunto un comportamento anomalo o del tutto imprudente, ne esclude la responsabilità.
Il diritto di custodia: la punta dell’iceberg di un diritto complesso
La responsabilità nei confronti del prossimo all’interno della nostra proprietà è solo una parte di una legislazione complessa e articolata. Abbiamo visto come le cose possano facilmente complicarsi nel caso della servitù di passaggio, e si tratta solo di una fra molte, moltissime occorrenze da considerare. Per questo è sempre meglio avere un legale specializzato di fiducia che sappia consigliarci al meglio. Se ne hai bisogno contatta il nostro studio: tutela i tuoi diritti!
Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Alberto Padoan