fornire le generalità

Rifiuto di fornire le generalità: si può fare o è contro la legge?

A tutti è capitato, nella vita, di essere fermato dalle forze dell’ordine o da un pubblico ufficiale e di dover fornire le generalità. Non indoriamo la pillola: dover fornire le proprie generalità, esibire un documento e identificarsi, non è niente di terribile ma non è nemmeno gradevole, e soprattutto in alcune particolari circostanze siamo portati a rifiutare di fornirle. Ma possiamo davvero farlo, o è contrario alla legge? La risposta è complessa.

Rifiuto di fornire le generalità:cosa dice la legge?

Secondo l’articolo 651 del codice penale, chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206€. Si tratta di un reato comune, essendo il soggetto attivo qualsiasi persona che non adempia alla richiesta di un pubblico ufficiale, nell’esercizio dei suoi doveri, di fornire le proprie generalità.

Bisogna però specificare che, per pubblico ufficiale, non si intende solamente la polizia, ma anche ad esempio i controllori a bordo dei mezzi pubblici, che nel momento dell’espletamento del loro lavoro assumono detta qualifica. Il reato si realizza non solo quando non si forniscano le informazioni richieste, ma anche se successivamente si mostrino i propri documenti una volta intervenute le forze dell’ordine. Questo perché il reato in oggetto è un reato istantaneo, che si consuma quindi già nel primo momento di rifiuto di indicazione della propria identità personale.

Ma quindi basta fornire le generalità?

Invero, se si forniscono le proprie generalità non è poi necessario, per non incorrere in detto reato, esibire anche i documenti. In questo secondo caso, se poi le generalità non risulteranno corrispondere a quanto dichiarato, si incorrerà nel diverso e più grave reato di cui all’articolo 495 del codice penale, “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o sulla qualità personali proprie o di altre “che prevede che chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni”. In questo caso è necessaria la volontà di alterare una qualità della propria persona, unitamente alla rappresentazione che la dichiarazione viene resa ad un pubblico ufficiale.

Cosa serve per identificare una persona

Al fine di identificare le generalità di una persona, occorre fornire alcune informazioni. Nome, cognome, paternità, maternità, stato civile, data e luogo di nascita, domicilio, residenza, professione o arte, stato e cittadinanza. Quelle qualità che servono a circoscrivere il soggetto. Non è necessario che la richiesta del pubblico ufficiale avvenga per particolari motivazioni, in quanto proprio per la sua qualifica esso può richiedere a sua discrezione a chiunque di declinare le proprie generalità. Si limita solamente nel momento in cui è nell’esercizio delle sue funzioni.

Il rifiuto di fornire le generalità è molto diffuso, e chi lo fa non pensa alle possibili conseguenze

Ed è questa la ragione per cui informarsi, da fonti affidabili, è sempre una buona idea… ma spesso non basta! In determinati momenti abbiamo bisogno della consulenza di un legale specializzato: il nostro studio è a tua disposizione se ne hai bisogno. Tutela i tuoi diritti!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Lucrezia Zacchi

misure cautelari

Misure cautelari: prevenire ogni problema

Troppo spesso, purtroppo, il dibattito pubblico incappa in una polemica tanto anziana quanto spesso ripetuta. Ci si domanda come mai persone che, da quel che si legge sui giornali, hanno commesso un reato, vengono inopinatamente rilasciati pochi giorni dopo, mentre altri, invece, vengono trattenuti in carcere o vengono privati di diritti fondamentali come la libertà o la libertà di movimento. Ebbene, la ragione di questo è da ricercarsi in uno dei fondamenti della nostra idea di giustizia: la presunzione di innocenza. Questo comporta, finché non viene pronunciata la sentenza, il divieto di anticipare la pena, mentre consente l’applicazione delle misure cautelari

In cosa consistono le misure cautelari? 

Innanzitutto, cerchiamo di capire cosa l’espressione stia a significare. Le Misure Cautelari sono provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi, adottati dal giudice a sorpresa nel corso del procedimento. Il fine delle Misure Cautelari è di evitare che si verifichino situazioni di pericolo per la collettività o pregiudizi dell’attività processuale. 

Le misure cautelari possono essere: 

  • Reali, se incidono sulla libertà di disporre dei beni 
  • Personali, se incidono sulla libertà o sull’esercizio di diritti o facoltà della persona.  

In base al principio di tassattività, le misure cautelari non possono che essere quelle elencate dal codice.

Ma di cosa si tratta esattamente? 

Per quanto riguarda le Misure Cautelari personali, parliamo di limitazioni della libertà personale dell’indagato, di natura coercitiva. Possono consistere in: 

  • Divieto di espatrio 
  • Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 
  • Allontanamento dalla casa familiare 
  • Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa 
  • Divieto e obbligo di dimora 
  • Arresti domiciliari 
  • Custodia cautelare in carcere 
  • Custodia cautelare in luogo di cura 

Possono consistere anche in limitazioni della propria attività lavorativa di natura interdittiva, come:  

  • Sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale 
  • Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio 
  • Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali.  

Le Misure Cautelari Reali, invece, sottopongono a un vincolo determinati beni, impedendo all’imputato di poterne disporre liberamente.  

Queste possono consistere in un sequestro conservativo, quando un bene viene bloccato e ne viene pregiudicata la disponibilità da parte dell’indagato, oppure in un sequestro preventivo, quando il bene viene sottoposto a sequestro perché si considera che tramite esso l’imputato possa aggravare o reiterare il reato eventualmente commesso.  

Quali sono le condizione per l’applicazione delle Misure Cautelari? 

Innanzitutto, per l’applicazione delle Misure Cautelari vige il limite Edittale di Pena: per ciascuna pena esistono limiti di massima e limiti di minima nella severità che il Giudice decide di applicare.Tale limite massimo di pena, prevista come condizione di applicabilità, impedisce quindi che possano applicarsi misure personali al di sotto di una soglia minima di gravità del delitto addebitato, valutata con rifermento alla pena detentiva stabilita nel massimo per il delitto. 

Inoltre, per poter applicare una misura cautelare devono sussistere gravi indizi di colpevolezza, ossia solidissimi elementi di prova tali da far presumere la condanna in un futuro processo. 

Devono poi venire riscontrate quelle che vengono chiamate ”Esigenze cautelari”. Possono essere comminate, infatti, per esigenze di indagini, qualora vi sia il concreto ed attuale pericolo di inquinamento delle prove. Per fuga o pericolo di fuga (se abbinato a una pena superiore ai due anni di reclusione), o per esigenze di tutela della collettività, qualora vi sia la possibilità che l’imputato possa nuocere al prossimo. 

Come si richiedono, e come si applicano le misure cautelari? 

Le misure cautelari personali sono applicate con ordinanza dal giudice solo su richiesta del Pubblico Ministero, ossia dal magistrato che formula l’accusa. La competenza a decidere nel corso delle indagini preliminari spetta al Gip, il Giudice per le Indagini Preliminari, mentre nel corso dell’udienza preliminare spetta al Gup, il Giudice per l’Udienza Preliminare. Nel corso del processo vero e proprio, infine, spetta al Giudice innanzi al quale pende il processo stesso. 

A seguito della richiesta spetta al giudice rigettare o accogliere la richiesta di misura cautelare. Qualora l’accolga, emette un’ordinanza cautelare. 

Le misure cautelari corrispondono a un’esperienza davvero difficile da gestire. 

Per questo è sempre meglio farsi seguire da un professionista. Contatta il nostro studio se hai bisogno di assistenza: tutela i tuoi diritti!  

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Lucrezia Zacchi

daspo

DASPO: quando lo stato toglie il diritto di partecipare

La parola DASPO ricorre spesso, soprattutto nelle cronache locali. Spesso la troviamo in articoli che parlano di tafferugli davanti agli stadi. Altre volte lo leggiamo in caso di proteste, altre semplicemente in occasione di disordini senza connotazione politica o sportiva, ma comunque in caso di fatti ritenuti gravi, lesivi della collettività. Ma di cosa si tratta?

DASPO, tutto comincia con lo sport

Noto acronimo di Divieto di Accesso alle manifestazioni sportive, il DASPO nasce come misura interdittiva preventiva, ovvero come provvedimento ideato in origine per contrastare il fenomeno della violenza negli stadi. La legge 13.12.1989 n. 401 che disciplina i reati in materia di sport, è stata implementata a seguito degli eventi di cronaca del 2007, ponendo il divieto al soggetto di accesso nei luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive.

Il provvedimento non può essere di durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni, e non solo inerente alle manifestazioni sul territorio nazionale, ma anche per quelle negli altri Stati europei.

Essa è disposta dal Questore, il quale per accertarsi della corretta applicazione può anche disporre la comparizione del soggetto negli uffici di polizia durante lo svolgimento di alcuni eventi per i quali opera il divieto.

DASPO urbano, una caso differente

Misura di prevenzione a tutela del decoro di particolari luoghi, che può essere emanata dal Sindaco di un Comune. Lo scopo è inibire l’accesso ad alcune aree della città a chi abbia posto in essere condotte pericolose per la sicurezza pubblica. Si assume quindi sia lo scopo di allontanare la persona dai suddetti luoghi, sia di sanzione per comportamenti scorretti tenuti in precedenza.

I casi in cui viene applicata la sanzione

Viene sanzionato chi in luogo pubblico versa in stato di ubriachezza, chi commette atti contro il pubblico decoro, chi esercita l’attività di parcheggiatore abusivo o accattonaggio molesto. Anche per chi limita la libera accessibilità in determinate aree dello spazio urbano quali ad esempio strade, stazioni, aeroporti. Vi è quindi un provvedimento di sanzione amministrativa, prevista tra i 100 e i 300 euro, attuata dal Sindaco. Segue un ordine di allontanamento dalla zona immediato e valido per 48 ore.

Copia dell’ordine di allontanamento è trasmessa al Questore che, In presenza di reiterazione della condotta, può nuovamente confermare il divieto di ingresso nella zona urbana, da un minimo di 12 mesi a un massimo di 5 anni. In caso di violazione è prevista la reclusione da 1 a 3 anni. Inoltre, a seguito del decreto sicurezza del 2020 il questore può anche inibire l’accesso a specifici esercizi pubblici o locali di pubblico trattenimento. Il decreto Minniti prevede, inoltre, il divieto di accesso o di stazionamento (da uno a cinque anni) nelle vicinanze di scuole, università e locali aperti al pubblico. Questo per le persone precedentemente condannate per spaccio di stupefacenti in relazione a fatti commessi presso edifici analoghi.

Ci si può opporre a un DASPO?

È un provvedimento amministrativo, quindi impugnabile con ricorso al Tar entro 60 giorni dalla notifica. Oppure si fa ricorso al Prefetto sempre nel medesimo termine o nel termine di 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. In ogni caso, però, è sempre meglio farsi consigliare da un avvocato specializzato. Se hai bisogno di assistenza per un ricorso rivolgiti al nostro studio: tutela i tuoi diritti

porto d'armi

Poirto di armi o di oggetti atti ad offendere fuori dalla propria abitazione

È proprio dello stato lo sforzo per il mantenimento dell’ordine pubblico, e non c’è minaccia più grave della circolazione di armi atte a offendere nella società. Ma laddove molti vedono una minaccia, altri vedono una necessità o un diritto, e lo stato non può ignorare le istanze di queste persone. Da qui l’esigenza di riconoscere coloro che hanno la necessità di portare un’arma con sé e definire i parametri secondo cui farlo: in due parole, il porto di armi o di oggetti atti offendere al di fuori della propria abitazione. 

Porto di armi: in cosa consiste

Il portare con se un oggetto, considerato direttamente per la sua destinazione naturale come arma o indirettamente per le modalità dell’impiego di ciò che comunemente non lo sarebbe, subisce due tipologie di limitazioni, a seconda che per detto porto sia necessaria o meno una licenza rilasciata dall’autorità.

Nel primo caso, se è richiesta l’autorizzazione da parte della Autorità per portare l’arma in questione, detta “Arma propria” (ad es. pistola, arco, spada, pugnale…), fuori dalla propria abitazione, e il soggetto ne sia sprovvisto, si costituisce fattispecie di reato prevista e punita dall’art. 699 del Codice Penale, che è punito con l’arresto fino a 18 mesi, pena quest’ultima che è aumentata nel caso il fatto sia commesso nel luogo in cui via sia una adunanza di persone.

Nel secondo caso, invece, ovvero quando si porta con se un arma che non è soggetta a una preventiva apposita autorizzazione, detta “Arma impropria” ( ad es. coltelli da macellaio, mazze, tubi..) ecco che in detto caso si rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 4 della legge 110/1975 che sancisce il comportamento di colui che, senza giustificato motivo, porti fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona

Le sanzioni

In questo caso, il contravventore è punito con l’arresto da uno a tre anni e con l’ammenda da € 1.000 a 10.000, con aumento delle pene nel caso in cui ciò avvenga nel corso di manifestazione sportive.

Con la condanna, viene disposta anche la confisca delle armi, ovvero la sottrazione dell’oggetto al soggetto e l’espropriazione del bene ad opera dello Stato.

Porto di armi: cosa non rientra sotto la definizione di arma

Eccezioni: Non sono considerate armi le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, ne gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti. In caso di smarrimento o furto di armi o parti di esse, così come nel caso di rinvenimento, occorre farne immediata denuncia al più vicino ufficio di pubblica sicurezza

Gestire il porto di armi ai sensi di legge non è così immediato

Nel momento in cui si ha l’esigenza di portare con sé un’arma o anche semplicemente si vuole sapere come funziona la legge per evitare di violarla inconsapevolmente, la cosa migliore da fare è rivolgersi a un legale. Se ne hai bisogno rivolgiti al nostro studio: tutela i tuoi diritti!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Lucrezia Zacchi

catcalling

Catcalling: il dibattito sulle molestie di strada

In questi ultimi anni, le tematiche legate alla libertà e ai diritti delle donne sono tornate con forza a far parte dell’attualità e del dibattito pubblico. I movimenti Non una di Meno, Me Too e molti altri hanno contribuito decisamente a risollevare l’asticella della sensibilità nei confronti delle molestie sessuali, dei comportamenti inadeguati e in generale della discriminazione nei confronti delle donne, portando l’opinione pubblica a interrogarsi più profondamente su atteggiamenti che, se per le vittime erano sempre stati fastidiosi, degradanti o molesti, erano considerati ininfulenti nel dibattito solo poco tempo fa. È il caso del cosiddetto catcalling.

Il fenomeno è conosciuto in italiano col nome di “pappagallismo”, e recentemente è assurto agli onori della cronaca grazie all’intervento di una influencer: Aurora Ramazzotti. Tramite una serie di post su Instagram, Ramazzotti, per prima, ha sollevato un problema che in Italia attende una posizione legislativa, ma che in altri paesi come il Perù, la Francia e molti stati degli Stati Uniti già costituisce reato. 

Che cos’è il “Catcalling”.

Il termine Catcalling ha una storia antichissima, e un’origine alquanto bizzarra. Originariamente, designava l’atto di disturbare uno spettacolo teatrale fischiando e facendo quel verso, simile allo schiocco di un bacio, che si fa con l’intento di richiamare un gatto. Da qui Cat-Calling. Nel tempo, però, il significato ha assunto l’accezione di molestia verbale, profondamente disturbante e volgare. La parola racchiude una serie di atti come complimenti non richiesti, commenti volgari indirizzati al corpo della vittima o al suo atteggiamento, fischi e strombazzate dall’auto, domande invadenti, offese e perfino insulti veri e propri. Questi rappresentano un tipo specifico di molestia sessuale, nello specifico di molestia di strada.

Esiste un reato di Catcalling?

Attualmente, il codice penale italiano italiano non lo prevede come reato e pertanto non avendo una disciplina specifica per questa fattispecie. Proviamo a capire quali sono le caratteristiche del catcalling e se ci sono altri reati attraverso i quali possiamo punire questi comportamenti.:

IL BENE GIURIDICO TUTELATO: che in questo caso è la libertà individuale di autodeterminarsi e libertà di circolazione della donna.

IL SOGGETTO PASSIVO: ossia la persona che subisce la molestia. Il soggetto passivo deve essere specifico: la molestia deve essere indirizzata a una persona e non a una generica folla.

L’ELEMENTO SOGGETTIVO: il dolo specifico, ossia la coscienza e la volontà della condotta atta a disturbare tramite commenti, fischi e altri richiami la persona offesa. Il richiamo dev’essere volontario, non accidentale. L’intenzione esplicita del molestatore, infatti, deve consistere nell’attrarre l’attenzione della vittima coi suoi richiami. 

Non esistono dei reati simili previsti e puniti dal Codice Penale?

Il Catcalling si diversifica dalla più similare fattispecie  “Molestia o disturbo alla persona” la quale prevede che la fattispecie si perfezioni allorquando taluno molesti o disturbi un soggetto in un luogo pubblico o aperto al pubblico tramite petulanza o insistenza. Va quindi ben oltre un complimento o una mera proposta di instaurazione di una relazione, che invece si concretizza nel caso di catcalling, ove invero la condotta posta in essere si intende isolata e istantanea. Diverso è anche il bene giuridico tutelato: nella fattispecie della molestia, si tende a tutelare l’ordine pubblico. Nella fattispecie del catcalling, invece, si dovrebbe andare a tutelare la serenità psico-fisica dell’agente, nonché la libertà di circolazione, poiché si ingenererebbe uno stato di ansia tale da modificare il suo modus vivendi o agendi.

il catcalling si diversifica ulteriormente dallo Stalking, perché quest’ultimo si ravvisa solamente in presenza di molestie ripetute in un breve arco di tempo, a condizione inoltre che la vittima subisca un pregiudizio concreto come ansia, timore per la propria incolumità, cambio di abitudini. Il bene giuridico tutelato con questo reato è la libertà personale della persona offesa, ma, affinché possa considerarsi integrata la fattispecie, deve necessariamente esservi la reiterazione della condotta nel tempo, che evidentemente manca nell’ipotesi di catcalling, come descritta. 

Questo articolo ti è stato d’aiuto per dirimere i tuoi dubbi?

Se la risposta è sì, ma hai bisogno di saperne di più o vuoi sapere più approfonditamente come funziona la legge in questi casi, contatta il nostro studio: tutela i tuoi diritti!

Articolo realizzato in collaborazione con l’Avvocato Lucrezia Zacchi

illecito di guida in stato di ebbrezza

Illecito di guida in stato di ebbrezza: casistica e aspetti amministrativi

La serie di articoli che il nostro studio ha deciso di dedicare alla guida in stato di ebbrezza si conclude con un compendio aggiuntivo. Una specie di appendice che, non a caso, abbiamo chiamato “Casistica e aspetti amministrativi”. Esistono infatti determinati comportamenti, aggravanti o fattispecie da considerare a parte, così come da considerare a parte è l’iter amministrativo che segue alla notifica dell’illecito di guida in stato di ebbrezza. 

Cominciamo con uno dei fraintendimenti più diffusi fra chi incappa nell’illecito di guida in stato di ebbrezza 

Molti hanno l’erronea convinzione di sottrarsi all’alcool test per poterne evitare le conseguenze. Non è una buona idea: in questo caso la posizione del reo, potenzialmente, si aggrava.

Qualora il fermato si rifiutasse di sottoporsi all’alcool test, infatti, questi viene considerato come se fosse stato trovato nella situazione più grave contemplata dalla legge. Incorre quindi in un’ammenda da 1500 a 6000 euro, nell’arresto da 6 mesi a 1 anno oltre che nella sospensione della patente da sei mesi a due anni e alla confisca del veicolo, se di sua proprietà.

Illecito di guida in stato di ebbrezza: se non c’è stato un sinistro.

Se non è stato provocato un sinistro, è possibile sostituire la sanzione coni lavori di pubblica utilità. Per “Lavori di pubblica utilità” si intende un lavoro non retribuito a favore della collettività,

“Da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze”. 

La durata del periodo di lavoro disposto varia a seconda dei giorni di detenzione da scontare o della somma da pagare come ammenda. All’esito positivo il reato si estinguerà, verrà revocata la confisca e dimezzato il periodo di sospensione della patente. 

In caso di incidente.

Causare un sinistro mentre si è alla guida in stato di ebbrezza costituisce un’aggravante prevista dal codice della strada. Ai fini della sussistenza di questa circostanza aggravante, assume rilevanza sia l’urto del veicolo contro un ostacolo (un’altra auto, un lampione, un muretto), sia la fuoriuscita dalla sede stradale. L’aggravante scatta anche se, dopo l’urto, non ci sono stati danni né a persone né a cose. 

Qualora il conducente in stato di ebbrezza provocasse un incidente stradale, le sanzioni previste verrebbero raddoppiate. È inoltre disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, a meno che il veicolo non appartenga a una persona estranea all’illecito. 

Veniamo agli aspetti amministrativi, accessori a quelli penali. 

Che ne è della patente ritirata?

L’autorità di polizia provvede al ritiro della patente, che verrà inoltrata al prefetto per i provvedimenti amministrativi. Contro la sanzione accessoria rappresentata dall’Ordinanza Prefettizia, il conducente sanzionato può proporre opposizione mediante un ricorso al Giudice diPace territorialmente competente entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento disospensione della patente. 

Chiaramente, in caso di tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro resta ferma la competenza del giudice penale. 

L’illecito di guida in stato di ebbrezza è un argomento legale complesso.

Se questo è il primo articolo che il nostro studio dedica all’argomento che stai leggendo, scopri il primo, in cui abbiamo definito dal punto di vista legale cosa sia la guida in stato di ebbrezza

Hai bisogno dell’assistenza di un legale? Contatta il nostro studio: tutela i tuoi diritti!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Lucrezia Zacchi

conseguenze della guida in stato di ebbrezza: cosa dice la legge

Conseguenze della guida in stato di ebbrezza: ecco cosa aspettarsi

Con il nostro precedente articolo abbiamo spiegato in cosa consiste, a livello normativo, l’illecito di Guida in stato di ebbrezza, ma abbiamo lasciato a un ulteriore approfondimento quel che consegue all’accertamento dell’illecito, ossia le conseguenze della guida in stato di ebbrezza.

Comportamenti virtuosi corrispondono a un minore rischio per noi e per gli altri, e forse una conoscenza della legge un po’ più approfondita può aiutarci a capire cosa si rischia anche dal punto di vista civile e penale.

Le conseguenze della guida in stato di ebbrezza: sanzioni di tipo penale e amministrativo. 

Una volta accertato il suo stato di ebbrezza a seguito dell’assunzione di sostanze alcoliche, il guidatore va incontro a una serie di sanzioni che possono essere di tipo penale o amministrativo. La differenza fra le sanzioni che vengono comminate dipende dal tasso alcolemico che viene accertato.  

Guida con tasso alcolemico inferiore a 0,5 grammi per litro: nessuna sanzione prevista, salvo casi particolari come conducenti neopatentati, di età inferiore ai 21 anni, conducenti professionali nell’espletamento del loro lavoro o autisti di autobus, autorarticolati o autosnodati o per trasporto di più di 8 persone, o adibiti a trasporto merci con massa a pieno carico superiore a 43,5 tonnellate. 

Guida con tasso alcolemico compreso fra 0,5 e 0,8 g/l: illecito amministrativo, non penale. Sanzione amministrativa da euro 543 a euro 2170, e la sospensione della patente da tre a sei mesi.  

Guida con tasso alcolemico compreso fra 0,8 e 1,5 g/l: la sanzione è sia penale che amministrativa. Consiste nell’ammenda da euro 800 a euro 3200, nell’arresto fino a sei mesi e nella sospensione della patente da sei mesi a un anno.  

Guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: la sanzione è sia penale che amministrativa. Consiste in un’ammenda che va da euro 1500 a euro 6000. Vi è poi l’arresto da sei mesi a un anno, la sospensione della patente da uno a due anni, il sequestro preventivo del mezzo e la sua confisca. Se il proprietario del veicolo è diverso dal conducente, la durata della sospensione della patente è raddoppiata ma non si applicano il sequestro e la confisca. In caso di recidiva in un lasso di tempo di due anni, è prevista la revoca della patente. 

In ogni caso, in aggiunta, è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente

Nel momento in cui viene accertato lo stato di ebbrezza, infine, al conducente non è ovviamente consentito di rimettersi al volante. 

Un’altra delle conseguenze della guida in stato di ebbrezza riguarda invece l’automobile. Se non viene disposto il sequestro del veicolo e in macchina non ci sono altre persone in grado di poter guidare il mezzo. Quindi il veicolo dovrà essere trasportato a spese del trasgressore presso il luogo indicato dall’interessato. Qui verrà lasciato in consegna al proprietario o al gestore dell’autorimessa nel caso si scelga di “fermare” l’auto nell’autorimessa più vicina. 

Il Codice della strada prevede, poi, alcune circostanze aggravanti

Fra queste ve n’è una che riguarda l’orario in cui l’illecito è stato commesso. Le conseguenze della guida in stato di ebbrezza sono più pesanti fra le ore 22.00 e le ore 7.00: “l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà“. Questa aggravante si applica al solo reato, e dunque solo nella circostanza in cui il tasso alcolemico sia superiore a 0,8 grammi per litro di sangue. 

Occorre poi comprendere la terminologia in cui il legislatore si è espresso.    

SOSPENSIONE PATENTE: sanzione accessoria disposta dagli Uffici della Motorizzazione Civile, dal Prefetto o dall’autorità giudiziaria, che impedisce ai titolari di patente di guidare (art. 218 Cds) 

REVOCA della patente: cancellazione della patente, il guidatore dovrà sostenere nuovamente l’esame di guida per essere abilitato a circolare. 

FERMO AMMINISTRATIVO: sottrazione temporanea del mezzo al proprietario, affidandone la custodia, a spese del proprietario stesso, ad un deposito delle forze dell’ordine o presso una autocarrozzeria autorizzata. 

Il SEQUESTRO AMMINISTRATIVO é la fase che precede la confisca, durante la quale il proprietario non perde la proprietà del mezzo ma questo resta a disposizione del Prefetto che deciderà poi se restituirlo o disporre la confisca. 

Con la CONFISCA il mezzo viene sottratto definitivamente al suo proprietario e non gli viene più restituito. Contro questi provvedimenti é ammesso il ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. 

Questo articolo ti è stato utile?

Non perderti il preambolo, ossia l’inquadramento normativo dell’illecito guida in stato di ebbrezza.  

Hai bisogno di assistenza legale? Contatta il nostro studio: la prima consulenza è senza impegno! 

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Lucrezia Zacchi

guida in stato d'ebbrezza

Guida in stato di ebbrezza: inquadramento e descrizione

 Con questo articolo cominciamo una piccola serie in più puntate per descrivere un problema in realtà, purtroppo, diffusissimo: la guida in stato di ebbrezza

Cercheremo di essere più completi possibile e di sviscerare l’argomento con precisione e distacco, fermo restando il consiglio umano, malgrado i parametri entro i quali la legge non interviene, di evitare a priori di bere alcolici se sappiamo che dobbiamo, poi, metterci alla guida. La normativa, però, resta complessa e articolata; abbiamo dunque sentito la necessità di trattarlain tre articoli che analizzino specificamente tre aspetti fondamentali che compongono il quadro. 

  • Inquadramento e descrizione 
  • Conseguenze: le sanzioni di tipo legale e amministrativo 
  • Casistica e aspetti amministrativi 

In questo articolo ci occuperemo delle basi: la fattispecie di illecito e come la norma lo recepisce. 

1 – Inquadramento e descrizione 

 La guida in stato di ebbrezza trova una sua collocazione normativa negli articoli 186 e 186Bis del Codice della Strada

 Per Guida in stato di ebbrezza intendiamo l’alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche. Esclusivamente alcoliche: non rientrano in queta fattispecie l’assunzione di medicinali o sostanze psicotrope, casi specifici trattati da altri articoli come il 187. 

 Prima di tutto il Codice identifica un “soggetto passivo”, ossia il conducente. La persona che guida o che ha guidato un veicolo fino a poco prima dell’accertamento. Resta completamente esclusa la posizione del semplice passeggero. 

 Il codice identifica delle soglie limite di tasso alcolemico, oltre le quali interviene in vario modo. 

 Innanzitutto, esiste una soglia minima al di sotto della quale non vengono prese in considerazione le conseguenze amministrative
 
Sotto gli 0,5 grammi di alcool per litro di sangue non si è in nessun modo punibili. Al di sopra di questa soglia minima, però scattano le prime sanzioni amministrative. Tali sanzioni, però, non sono penali

 Al di sopra degli 0,8 grammi di alcool per litro di sangue, la guida in stato di ebbrezza diventa però un illecito penalmente rilevante. Superata la soglia di 1,5 grammi per litro, infine, viene immediatamente ritirata la patente. 

Vi sono poi alcuni casi in cui la tolleranza limite viene esclusa. Parliamo di casi in cui il valore alcolemico rilevato deve essere pari a 0, e non esiste il concetto di “modica quantità”. È il caso di: 

  • Conducenti di età inferiore ai 21 anni
  • Conducenti neopatentati, ossia che abbiano conseguito la patente da meno di 3 anni. 
  • Conducenti professionali nel momento in cui svolgono la propria attività lavorativa. 
  • Conducenti di autobus, autoarticolati, autosnodati, veicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto. Infine, conducenti di veicoli destinati al trasporto merci con massa complessiva a pieno carico superiore alle 43,5 tonnellate. 

Ma come si rileva il tasso alcolemico? 

 Le forze dell’ordine hanno una serie di strumenti per rilevare lo stato di ebbrezza di un conducente. Possono rilevarlo immediatamente, successivamente o sintomaticamente
 
Immediatamente, la rilevazione viene fatta dalla pattuglie sul luogo del controllo o dell’incidente. La rilevazione viene fatta grazie a un etilometro, nel quale il soggetto sottoposto all’accertamento è tenuto a espirare. Lo strumento è in grado di misurare la quantità di alcol presente nell’aria. 
 
La rilevazione va effettuata 2 volte, a distanza di 5 minuti l’una dall’altra. Gli etilometri devono possedere determinati requisiti che sono stabiliti in un disciplinare tecnico approvato dal Ministero dei Trasporti e della navigazione, assieme al Ministero della Sanità, devono essere tarati e omologati. 

Successivamente, la rilevazione viene fatta presso una struttura sanitaria, a mezzo di esami ematochimici. 

Questo articolo ti è stato utile? Non perderti il prossimo della serie che il nostro studio dedica alla guida in stato di ebbrezza, che approfondisce le sanzioni di tipo penale e amministrativo.  
 
Hai bisogno di assistenza legale? Contatta il nostro studio: tutela i tuoi diritti!  

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Lucrezia Zacchi

Phishing

Phishing: anatomia e cura delle truffe online

Il mondo del web è in evoluzione tanto costante quanto vorticosa: un mondo che cambia di continuo, che rinnova le sue offerte, e che vede crescere di giorno in giorno le minacce che veicola! Frodi, furto di dati sensibili e molto altro. Sono comportamenti ormai noti come phishing!

Phishing: capiamo di cosa si tratta

Il riferimento alla “pesca” utilizzato in questo frangente è quantomai calzante, in quanto il criminale non attende altro che la sua vittima cada nella rete che lui ha gettato.

Per questo motivo è necessario essere consapevoli e formati nell’ambito della navigazione online, evitando di lasciare i nostri codici di accesso, password personali e altri dati in siti non sicuri, per non cadere nella rete del… phishing!

Proteggersi dalle truffe online, dal phishing, è possibile

Ci sono delle semplici regole di comportamento da seguire, condivise dal Garante della Privacy.

Innanzitutto, per “Phishing” si intende una tecnica illecita utilizzata per appropriarsi di informazioni riservate relative a una persona o a un’azienda – username e password, codici di accesso, numeri di conto corrente, dati del bancomat – con l’intento di compiere azioni fraudolente.

Dove avvengono le truffe?

Di solito via e-mail, ma possono avvenire anche tramite sms, chat e social media. In genere il «ladro di identità» si presenta come un soggetto autorevole. Una banca, un gestore di carte di credito, un ente pubblico o altro. Invita poi a fornire dati personali per risolvere particolari problemi tecnici del conto bancario o con la carta di credito. Questo per accettare cambiamenti contrattuali, per gestire una cartella esattoriale e molto altro.

Un messaggio di phishing si riconosce perché solitamente si viene invitati a fornire direttamente i propri dati personali oppure, tramite un link, a compilare un form. I dati carpiti in questo modo possono essere utilizzati per fare acquisti a spese della vittima, prelevare denaro dal suo conto o addirittura compiere attività illecite utilizzando il suo nome e le sue credenziali.

Come comportarsi in caso di phishing: i passi fondamentali!

Ricorda alcune cose fondamentali.

  1. Banche, enti pubblici, aziende e grandi catene di vendita non richiedono informazioni personali tramite sms, e-mail. Le comunicazioni avvengono tramite canali ufficiali, ad esempio con l’applicazione della Banca.
  2. Non cliccare sui link contenuti in questi messaggi sms o e-mail: contengono spesso virus o programmi non sicuri.
  3. Se leggi da computer, un’accortezza è quella di posizionare sempre il puntatore del mouse sui link prima di cliccare. In molti casi si potrà così leggere in basso a sinistra nel browser il vero nome del sito cui si verrà indirizzati.
  4. Presta attenzione ad errori grammaticali, loghi sbagliati e formattazione strana, potrebbe essere indice di una traduzione automatica fatta da altre lingue.
  5. “Se non rispondi immediatamente alla presente mail il tuo conto bancario verrà bloccato”. Un tono eccessivamente intimidatorio può essere indice di una subdola strategia per spingere il destinatario a fornire informazioni personali.
  6. Come è noto, le password alfanumeriche complesse rendono più sicura la navigazione.
  7. Per gli acquisti online è indicato usare carte di credito prepagate. Vanno bene anche altri sistemi di pagamento che evitano la condivisione di dati del conto bancario o della carta di credito.
  8. Attiva un sistema di alert automatico che ti possa avvisare di ogni operazione effettuata.
  9. Se ti rimane il dubbio, chiama direttamente la banca o l’azienda che pensi ti stia contattando, attraverso un canale di comunicazione conosciuto e affidabile.

Truffa online, ecco cosa dice la legge

La legge, in attuazione di una specifica direttiva europea relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, norma il comportamento degli istituti. Prevede infatti che l’utilizzatore di un servizio di pagamento, il cliente, debba comunicare al prestatore del servizio lo smarrimento, il furto, l’appropriazione indebita o l’uso non autorizzato dello strumento non appena ne abbia conoscenza. Se il cliente nega di aver effettuato l’operazione, il prestatore del servizio, la Banca, dovrà dimostrare che l’operazione è stata correttamente effettuata.

Anche se la Banca riuscisse a dimostrare tale circostanza, sarebbe comunque responsabile nei confronti del cliente. Infatti quella sola circostanza non sarebbe sufficiente a dimostrare che è stato il cliente ad autorizzare il pagamento.

L’articolo 82 del GDPR, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, si occupa di determinare che tipo di responsabilità abbia il titolare del trattamento dei dati. Nel nostro esempio, sempre la Banca. Si prevede che, chiunque subisca un danno, materiale o immateriale, causato da una violazione del GDPR, ha diritto al risarcimento del danno stesso. Questa disposizione non alleggerisce l’onere probatorio gravante sull’istituto di pagamento, ossia titolare del trattamento dei dati. In parole povere, la banca dovrà comunque dimostrare la correttezza dell’operazione, in quanto il GDPR è permeato dal principio di accountability.

Il principio di accountability enuncia chiaramente che spetta al titolare dimostrare il pieno rispetto delle previsioni del Regolamento. Si include in questo, ad esempio, la liceità dei trattamenti effettuati, l’adozione di idonee misure di sicurezza e via dicendo.

L’opinione della Corte di Cassazione sul phishing

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (HL Cass. Civ. Sez. VI, Ordinanza n. 9158/2018) chiarisce ulteriormente il concetto. La Cassazione ha definito che la responsabilità del prestatore di servizi trova fondamento nella posizione di garanzia che l’istituto di credito riveste nei confronti del cliente. Per cui al prestatore dei servizi è imposta una diligenza qualificata nell’adempimento dei propri obblighi.

Nel caso di specie, due correntisti agivano in giudizio contro un prestatore di servizi di pagamento per il rimborso di quanto sottratto a seguito di un episodio di phishing.

La Corte ha ritenuto che fosse ragionevole

ricondurre nell’area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo; ne consegue che la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica da valutarsi con il parametro dell’accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell’operazione al cliente

Si potrebbe concludere che sull’istituto di credito grava una responsabilità di tipo semi-oggettivo. Sarà infatti tenuto a provare, da un lato, di aver adottato tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del sistema di pagamento. Dall’altro, che l’operazione sia riconducibile al cliente. Si tratta di una circostanza tutt’altro che agevole da dimostrare, se non vera e propria probatio diabolica.

Cadere nelle frodi online è davvero semplicissimo, tanto che spesso ce ne accorgiamo solo a mesi di distanza.

Farsi seguire da un legale, in questi casi, è sempre la migliore soluzione. Se pensi di essere vittima di phishing, contatta il nostro studio: tutela i tuoi diritti!

Articolo realizzato in collaborazione con la dottoressa Marta Michelon

mandato di arresto europeo

Il mandato di arresto europeo: collaborazione internazionale per la giustizia

I recenti e dolorosi fatti di cronaca hanno proiettato l’opinione pubblica all’interno di una storia fatta non solo di delitti efferati, ma anche di complesse procedure legali dirette sia al trattamento dell’indagato, sia ai meccanismi di collaborazione fra diversi paesi e le loro rispettive forze dell’ordine. È il caso, per esempio, del mandato di arresto europeo, una formula che racchiude un complesso sistema di collaborazione continentale per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. Ma in cosa consiste esattamente?

Mandato di arresto europeo: la legislazione

Il mandato di arresto europeo, introdotto con la decisione 584/2002 dal Consiglio dell’Unione Europea, e attuato in Italia con la legge 69/2005. È uno strumento giuridico che consente la cooperazione giudiziaria internazionale, e che di fatto sostituisce la normativa in tema di estradizione nei rapporti tra gli Stati membri dell’Unione Europea. Si basa sul reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.

Cos’è il mandato di arresto europeo

È una richiesta di un’autorità giudiziaria emessa da uno Stato membro dell’Unione Europea in vista dell’arresto e della consegna di una persona da parte di un altro Stato dell’Unione Europea. Questo al fine dell’esercizio di un’azione giudiziaria penale, dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale.

Principi generali comuni

Il Paese in cui viene trovata la persona ricercata ha 60 giorni per adottare la decisione finale sull’esecuzione del mandato d’arresto. Questo a meno che lo stesso interessato non acconsenta alla consegna, in tal caso la decisione viene assunta entro 10 giorni. In ogni caso, la persona deve essere consegnata all’autorità competente il prima al possibile, al più tardi entro dieci giorni dall’assunzione della decisione.

L’emissione del Mae si accompagna alla diffusione delle ricerche per l’arresto attraverso i servizi di cooperazione internazionale, quali la segnalazione nel S.I.S. (Sistema informativo Schengen) o tramite INTERPOL (in questo caso deve essere disposta dal Ministro della Giustizia secondo le procedure previste per l’estradizione.

Mandato di arresto europeo: Procedura attiva

Quando è lo Stato italiano a richiedere la consegna di un soggetto presente su altro territorio, il Giudice competente trasmette la richiesta al Ministro della Giustizia. Questo provvede all’inoltro alla rispettiva autorità estera competente, se già nota. Diversamente viene inserita una segnalazione nel Sistema Informativo Schengen diretta a tutti gli Stati aderenti.

Mandato di arresto europeo: Procedura passiva

Quando viene richiesto allo Stato Italiano la consegna di un soggetto ricercato e presente sul nostro territorio, compente a curarne la decisione è la Corte d’Appello dove si trova il ricercato. Essa valuterà se esistono condizioni ostative alla consegna e nel caso stabilirà con sentenza la consegna.

Complessi rapporti internazionali richiedono figure specializzate

Se già avere a che fare con un ordinamento nazionale e con un solo corpus di leggi, farne combaciare due o più è davvero un’impresa difficile. Per questo, quando si tratta di avere a che fare in ogni modo e ad ogni livello con il diritto di paesi stranieri, la prima cosa da fare è rivolgersi a uno studio legale: se hai bisogno di assistenza rivolgiti al nostro studio, tutela i tuoi diritti!

Articolo scritto in collaborazione con la dottoressa Lucrezia Zacchi