compensazione dei crediti

Compensazione dei crediti: cos’è e come funziona

Molte volte, soprattutto nei rapporti commerciali, le parti sono nello stesso momento sia clienti che  fornitori, ossia hanno reciproci rapporti di debiti e crediti che maturano via via. Per esempio: una ditta conferisce dei beni a un’altra ditta e poi da questa riceve dei servizi di confezionamento e vendita dei prodotti stessi. In questi casi, entrambi gli attori commerciali emettono fatture per i loro crediti.

La legge prevede che in questi casi, i due debiti si possano estinguere fino alla concorrenza ossia per le quantità corrispondenti nel momento in cui vengono a coesistere.

Ovviamente perché questo si realizzi i due debiti devono avere per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere, ossia beni interscambiabili.

Come devono essere i debiti per essere compensabili?

Per poter avere compensazione automatica, i debiti devono essere certi, liquidi ed esigibili che sono tre caratteristiche giuridiche ben precise. Ma andiamo con ordine.

Certi, significa che non ci devono essere contestazioni, dubbi o incertezza sulla sua esistenza. Liquidi, significa che devono essere determinati nel suo importo ossia l’ammontare deve risultare espresso in misura determinata e non in modo generico.

Infine, esigibili, ossia che non siano sottoposti a condizione o termine. Molti debiti, infatti, sono posticipati nel loro pagamento o sono condizionati al verificarsi di alcune condizioni o situazioni pattuite tra le parti.

Quando non è possibile compensare i crediti?

L’articolo 1246 del codice civile pone dei limiti alla compensazione tra i debiti in cinque precise ipotesi ossia in caso di:

  1. credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato 
  2. credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato;
  3. credito dichiarato impignorabile;
  4. rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;
  5. altri divieti stabiliti dalla legge 

In ogni caso, è possibile anche una compensazione volontaria, ossia le parti possono decidere volontariamente di compensare tra loro i loro reciproci debiti anche se non ricorrono esattamente le condizioni previste dalla legge.In questi casi è bene che le parti si accordino per iscritto con una chiara manifestazione di volontà, preceduta da una ricognizione delle loro posizioni contabili.

È compensabile il trattamento di fine rapporto del lavoratore con altri crediti del datore di lavoro?

I divieti di legge si hanno quando si parla di compensazione “propria” ossia le reciproche ragioni di debito – credito nascono da distinti rapporti giuridici e non anche dalla compensazione “impropria” quando le ragioni provengono da un unico rapporto.

Nel nostro caso, quando entrambi le ragioni nascono dal medesimo rapporto, ossia quello di lavoro, la compensazione è possibile. La Cassazione sull’argomento è tornata più volte confermando questo orientamento. Si veda ad esempio Cas. Sez. I, 26.10.2016 n. 21646.

Ci può essere compensazione giudiziale?

La compensazione legale e quella giudiziale si distinguono in quanto mentre la prima presuppone la presenza anteriore alla causa di due debiti liquidi ed esigibili, quella giudiziale richiede che il debito opposto in compensazione non sia liquido, ma di pronta e facile liquidazione.

Quindi interviene il Giudice per accertarne effettivamente il preciso ammontare e gli effetti della compensazione di verificheranno alla pronuncia della sentenza che la dichiara.

Anche per la compensazione dei crediti è meglio farsi seguire!

Soprattutto nel momento in cui in un rapporto lavorativo o semplicemente sociale sussistono questioni monetarie, cifre dovute o da esigere, prestazioni da pagare o debiti da saldare, la situazione si fa delicatissima e richiede la massima competenza. Per questo è sempre meglio rivolgersi a un legale! 

Se ne hai bisogno, puoi rivolgerti al nostro studio per una consulenza: tutela i tuoi diritti!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Maria Monica Bassan

tutela del marchio

La tutela del marchio – La disciplina

Il marchio è stato considerato per molto tempo solo quale strumento di marketing, in realtà può essere utilizzato per far crescere il valore di un’azienda o di un prodotto, acquisendo un proprio valore economico, diventando un “asset” intangibile. Per questo la tutela del marchio è fondamentale, un’esigenza che non è sfuggita alla legge. 

Tutela del marchio: il Trasferimento

Il proprietario del marchio può sfruttarlo in vari modi. Si può trasferire attraverso la licenza, permettendone l’uso per un periodo limitato e in maniera anche non esclusiva. In alternativa lo si può trasferire attraverso il merchandising, ovvero concedendo a terzi di utilizzare il marchio in settori molto differenti da quelli in cui il consumatore è abituato a vedere il brand. Per fare un esempio di tutela del marchio tramite trasferimento per merchandising si pensi alle case automobilistiche che hanno permesso l’uso dei propri marchi ad aziende che operano nel settore dell’orologeria, dell’oggettistica o dell’abbigliamento.

Tutela giudiziale

Come viene tutelato il titolare di un marchio registrato dal punto di vista giuridico? Il titolare di un marchio registrato può esercitare quattro diverse tipologie di azioni:

  • L’opposizione alla registrazione;
  • L’azione di contraffazione;
  • La concorrenza sleale.

Tutela del marchio:  l’opposizione alla registrazione

Si tratta di una procedura amministrativa, grazie alla quale i soggetti legittimati possono richiedere il rigetto della domanda di registrazione del marchio altrui. Infatti, dopo la richiesta di deposito del marchio, gli uffici provvedono alla sua pubblicazione affinché lo stesso sia portato a conoscenza dei terzi.

L’istanza di opposizione deve essere depositata per i marchi nazionali presso l’UIBM, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che ne verifica i requisiti formali e decide sull’ammissibilità. All’esito di tale decisione, le parti potranno stabilire se pervenire ad un accordo e in tal caso l’opposizione si estingue, oppure rimettere la decisione all’UIBM, che si pronuncerà nel merito accogliendo o rigettando l’opposizione.

L’azione di contraffazione

Si ha contraffazione tutte le volte in cui un marchio altrui viene utilizzato in maniera illegittima. Come risultato si creare confusione, anche solo potenziale, nel consumatore. Il titolare ha quindi la facoltà di vietare ai terzi di usare nella loro attività economica segni identici o simili al marchio per prodotti o servizi identici o affini.

Inoltre, si può farne divieto se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio.

Si può anche esperire l’azione in via cautelare d’urgenza, così che il Giudice, nell’ottica della tutela del marchio, ordini all’impresa concorrente di cessare immediatamente l’uso di un marchio. Inoltre, si può chiedere che la pronuncia del Giudice venga pubblicata su quotidiani o siti internet, a spese del soccombente. Infine, il titolare del marchio può richiedere la rimozione delle conseguenze della contraffazione, come per esempio la distruzione dei prodotti su cui appare il marchio contraffatto.

La concorrenza sleale

Il titolare di un marchio registrato può tutelarsi anche con un’azione di concorrenza sleale qualora un imprenditore concorrente utilizzi segni distintivi identici o simili al proprio marchio. Sono vietati gli atti volti a produrre confusione con i prodotti e/o i servizi di un concorrente.

La “confondibilità” di un prodotto o di un servizio deve essere valutata in relazione alle conseguenze che gli atti concorrenziali possono avere sul consumatore medio, cioè dotato di una ordinaria diligenza. Questi effettua le proprie scelte prescindendo da un esame attento di comparazione tra due prodotti.

Si parla invece di “imitazione servile” quando vengono copiate e riprodotte delle caratteristiche del marchio dotate di efficacia individualizzante. Idonee, quindi, in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare un prodotto o un servizio ad una determinata impresa. Anche attraverso l’azione di concorrenza sleale può essere ottenuta l’inibitoria dell’uso illegittimo del marchio da parte dell’impresa concorrente come pure il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza.

Tutela del Marchio, una base del diritto societario. 

La materia, però, è complessa: conviene sempre affidarsi a un legale per non incorrere in errori che, poi, potrebbero penalizzare l’azienda. Se hai bisogno di assistenza per te o per la tua azienda contatta il nostro studio: tutela i tuoi diritti!

Articolo realizzato in collaborazione con la dottoressa Camilla Cagnin

decreto ingiuntivo

Decreto ingiuntivo: cos’è e come posso oppormi

Ci sono determinate esperienze, nella vita, che davvero non vorremmo vivere. Esperienze negative capaci di destabilizzarci e che spesso non sappiamo come affrontare. Una di queste è ricevere un decreto ingiuntivo!

A dire il vero, ricevere un decreto ingiuntivo non è così insolito e può capitare davvero a tutti. Cerchiamo quindi di capire meglio di cosa si tratta, e soprattutto, come opporci quando riteniamo che il decreto sia stato emesso ingiustamente!

Cos’è un decreto ingiuntivo?

Innanzitutto cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando. Un decreto ingiuntivo, detto anche ingiunzione di pagamento, è un atto giudiziario con il quale il Giudice ingiunge a un debitore di pagare una somma determinata di denaro o di consegnare una cosa determinata o una certa quantità di cose il cui valore va a colmare il debito. 

Il decreto ingiuntivo viene emesso a seguito di un procedimento speciale, chiamato anche “monitorio”, che consente di ottenere il più rapidamente possibile un titolo esecutivo.

La caratteristica fondamentale di questa particolare procedura è l‘assenza totale di un contraddittorio nella sua prima fase, ossia quella successiva al deposito del ricorso. Infatti, una volta ricevuto il ricorso iniziale, il Giudice esamina l’atto e i documenti e, se ritiene che vi siano i presupposti, emette il decreto ingiuntivo, senza fissare alcuna udienza.

Il ricorrente, quindi, dovrà depositare il ricorso per ingiunzione di pagamento presso la cancelleria del Giudice competente, il Giudice di Pace o il Tribunale a composizione monocratica. Fatto questo, una volta che il Giudice lo avrà emesso, senza conferire con l’altra parte, ricorso e decreto verranno portate a conoscenza del debitore. Qesto mediante una notifica per copia autentica, entro e non oltre 60 giorni dal deposito in cancelleria del decreto stesso.

Dopo essere stato notificato, il decreto ingiuntivo ha valore per dieci anni!

Inoltre, con questo titolo, nel caso in cui il debitore non dovesse pagare, sarà poi possibile attivare l’esecuzione forzata, ossia il pignoramento dei beni del debitore.

Quindi, come si vede, l’iter che porta all’emissione di un decreto ingiuntivo è molto semplice e può capitare di riceverne uno per una situazione “debitoria” di cui non siamo a conoscenza o che non riteniamo tale! 

Cosa fare, dunque, quando si riceve un decreto ingiuntivo?

Una volta notificato il decreto ingiuntivo, il “debitore ingiunto”, ossia il destinatario del decreto, può fare tre cose: 

1. Adempiere spontaneamente, cioè pagare ed evitare così un eventuale pignoramento.

2. Non fare nulla: adottata questa strategia, trascorsi 40 giorni dalla notifica, il creditore farà dichiarare definitivo il decreto ingiuntivo, chiedendo che lo stesso venga dichiarato „esecutivo“. Bisogna però prestare attenzione, perchè in alcuni casi il decreto ingiuntivo è “provvisoriamente esecutivo” fin da subito e in questo caso non occorre che il creditore attenda 40 giorni prima di poter agire. Ottenuta l’esecutorietà del decreto, il creditore può avviare l’azione esecutiva, notificando il precetto. Con questo atto egli “intima e fa precetto” al debitore di pagare entro e non oltre il termine di 10 giorni. Scaduto quest’ultimo termine, il creditore è libero di procedere a pignoramento, che sia esso mobiliare, presso terzi o immobiliare. 

3. Proporre opposizione al decreto ingiuntivo!

Come ci si oppone a un decreto emesso a nostro nome?

Lo strumento difensivo a disposizione dell’ingiunto è quindi l’Opposizione , con cui è possibile far valere eventuali vizi della notificazione. Ad esempio, il fatto che la notifica sia avvenuta oltre i 60 giorni dall’emissione del decreto ingiuntivo. Oppure l’incompetenza del Giudice adito con il ricorso per ingiunzione oppure contestare nel merito la stessa esistenza del debito. 

A seguito dell’opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione, nel corso del quale il Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo valuta il caso più approfonditamente e si pronuncia sulla natura o l’esistenza del credito azionato dal ricorrente. 

Si tratta di quel che viene definito, sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza, “contraddittorio differito”: è solo con l’atto di citazione in opposizione che il Giudice entra nel merito dell’accertamento del credito vantato.

L’opposizione deve essere presentata, come si diceva, entro 40 giorni dalla notifica del decreto. Questo a meno che non si proceda a una “opposizione tardiva” (hyperlink art. 650 c.p.c.), possibile quando il debitore/ingiunto dimostri di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per caso fortuito o forza maggiore, circostanze che dovranno essere dimostrate. Non sarà in ogni caso possibile opporsi una volta trascorsi 10 giorni dal primo atto di esecuzione. 

L’atto di citazione in opposizione, contenente l’esposizione delle ragioni del debitore, deve essere notificato da quest‘ultimo al creditore o al suo difensore. Deve indicare, tra le altre cose, il giorno dell‘udienza di comparizione, che non potrà svolgersi prima che siano trascorsi 90 giorni (o 45) dalla notifica dell’atto di citazione.

L‘opposizione può avere diversi esiti:

  • Può essere totalmente rigettata: in tal caso, il decreto diviene definitivo;
  • Può essere accolta integralmente: in questa ipotesi, il decreto non sarà più efficace;
  • Può essere accolta parzialmente: in questo caso il decreto sarà sostituito dalla sentenza, che diverrà il nuovo titolo esecutivo.

Come già anticipato, se il debitore non provvede al pagamento, ma nemmeno si oppone al decreto, oppure, se l’opposizione non va a buon fine, il creditore è autorizzato ad avviare l’esecuzione e, quindi, a procedere al pignoramento dei beni.

Quindi, se ricevi un decreto ingiuntivo, non farti prendere dal panico e contatta il nostro Studio: tutela i tuoi diritti!

Articolo realizzato in collaborazione con l’Avv. Alice Pizzo. 

il marchio

Il marchio: ecco l’identità dell’impresa

Tutti vediamo, ogni giorno, persone sfoggiare magliette griffate, automobili con il logo aziendale bene in vista sulla carrozzeria, nomi che ricorrono sui cartelloni pubblicitari o negli spot televisivi. Sono messaggi con un significato ben preciso e ciascuno di loro è essenziale a veicolare dei valori, una visione, uno stile. Tutto ciò è racchiuso in un solo elemento: il marchio.

Il marchio è l’identità dell’azienda esternato attraverso i suoi prodotti o la comunicazione che l’azienda sceglie di fare. Questo, per lo meno, nella percezione del quotidiano. Ma dal punto di vista della legge, il marchio è qualcosa di molto preciso, alla base di una materia complessa. 

Il marchio per la legge: ecco di cosa si tratta

Il marchio è un segno distintivo che ha come scopo quello di rendere individuabili sul mercato i prodotti e i servizi dell’imprenditore. In un sistema di mercato libero, il marchio è quell’elemento che consente al consumatore di conoscere e “valutare” le imprese in concorrenza tra loro.

Per quanto riguarda la legge, la disciplina del marchio è prevista dagli articoli 2569- 2574 del codice civile e dal Codice della proprietà industriale, come alla sezione prima del capo II – d. lgs. N. 30/2005, recentemente modificato dal d. lgs. N. 15/2019.

La funzione

Si parla comunemente di “marca” di un prodotto per riferirsi a quel segno impresso su un prodotto che lo distingue da un altro proveniente da un’altra impresa. Il marchio rientra quindi nella più ampia categoria dei segni distintivi, proprio in virtù della sua funzione distintiva.

Questa funzione è accompagnata dal diritto di esclusiva, che sussiste dal momento della registrazione dello stesso o, nel caso di marchio di fatto, dall’uso intenso e diffuso che gli abbia fatto acquisire notorietà non meramente locale. Tale diritto prevede che il marchio possa essere utilizzato da un solo soggetto.

L’oggetto del marchio

Oggetto possono essere:

Parole (segni denominativi);

Figure (segni figurativi);

Parole e figure (segni misti).

Un aspetto interessante riguarda il fatto che il marchio dev’essere qualcosa di estraneo al prodotto che identifica. Deve consentirne l’identificazione differenziandolo dagli altri, ma non costituirne una qualità. Insomma, marchio e prodotto, devono essere due entità che possano almeno essere pensate separatamente.

Il marchio vincente: come sceglierlo

Le parole astratte, che hanno un significato del tutto diverso dal prodotto che identificano sono solitamente quelle che danno origine a marchi forti. Questi sono dotati di alta capacità distintiva e che possono essere meglio difesi dalla contraffazione. Si pensi ad esempio alla Apple.

I marchi che invece contengono o richiamano parole o segni che fanno capire di quale prodotto o servizio si tratta sono invece considerati marchi deboli. Tuttavia, accade che un segno che nasce debole può diventare un marchio forte a seguito dell’uso che ne è stato fatto e della fama che ha acquistato sul mercato. È il caso, ad esempio, di Poltrone Sofà. È il fenomeno del cosiddetto “secondary meaning”. All’opposto, un marchio che nasce come distintivo ma diventa, a seguito dell’uso, un nome

generico riferito ad un prodotto può perdere la sua forza protettiva per effetto della cosiddetta “volgarizzazione”. Questo succede quando cioè il pubblico non percepisce più il collegamento tra il marchio e il suo titolare. Piuttosto ritiene che questo, parola, immagine o altro, indichi genericamente una intera categoria di prodotti o servizi. 

Tra questi: Cellophane, Scottex, Scotch, Biro, Barbie, Premaman, Mocio, Sottilette.

Il marchio, ad ogni modo, non può mai essere ingannevole, cioè non può contenere parole che facciano pensare che il prodotto contenga ingredienti o abbia qualità che in realtà non ha. Un tale marchio verrebbe considerato “decettivo”, ovvero ingannevole e come tale sarebbe nullo.

Chi può registrare un marchio e come

Ogni azienda dovrebbe tutelarsi dall’uso improprio dei segni distintivi che la contraddistinguono. Può farlo attraverso gli strumenti che sono messi a disposizione dall’ordinamento, come la registrazione del marchio.

Secondo la legge, in combinato disposto fra il codice civile l’articolo 19 del Codice della proprietà industriale, risulta che il marchio possa essere registrato da ogni imprenditore, da chi si adopera per diventarlo e da chiunque desideri utilizzarlo come tale e non per altri scopi.

E in Europa?

Nell’Unione europea il sistema di registrazione dei marchi è articolato in quattro livelli e la modalità prescelta dipende dalle esigenze dell’azienda interessata.

1. Se si intende ottenere la protezione in un solo Stato membro dell’UE, è possibile ricorrere alla soluzione nazionale in tre modi. Mediante il deposito della domanda di registrazione presso l’Ufficio Italiano Brevetti o Marchi oppure presso le Camere di Commercio industria e artigianato. Una terza opzione è presso gli uffici e gli enti pubblici individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Alternativamente, attraverso l’uso di fatto, intenso e diffuso, che faccia acquisire al marchio notorietà non meramente locale. 

Inoltre, colui che ha fatto uso di un marchio non registrato può continuare ad utilizzarlo. Questo nonostante la successiva registrazione da parte di altri, pur nei limiti in cui anteriormente se ne è avvalso.

2. Se si desidera conseguire la protezione in Belgio, nei Paesi Bassi o in Lussemburgo, ci si può avvalere della soluzione regionale. Si deposita una domanda presso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, il BOIP. Si tratta dell’unico ufficio di PI dell’Unione europea competente a livello regionale, per proteggere il brand in quei tre Stati membri.

3. Se ci si propone di acquisire la protezione in più Stati membri dell’UE, si può usufruire della soluzione europea, presentando una domanda di marchio UE presso l’EUIPO. Il deposito online presso l’Ufficio costa 850 EURO e viene effettuato in una sola lingua. A seguito della ricezione, la domanda viene sottoposta al controllo e al trattamento pertinenti e, una volta registrato, il marchio può essere rinnovato indefinitamente ogni 10 anni.

4. La quarta soluzione disponibile per acquisire la protezione nell’UE è quella internazionale. Consente di utilizzare una domanda di marchio nazionale, regionale o UE per estendere la protezione su scala internazionale. Questo in qualsiasi paese firmatario del Protocollo di Madrid.

Il brand è la punta dell’iceberg della tutela della proprietà industriale e intellettuale.

La materia è veramente complessa: non affrontarla in modo superficiale, rivolgiti sempre a un legale! Se ne hai bisogno contatta il nostro studio: la prima consulenza è senza impegno.

Articolo scritto in collaborazione con la dottoressa Camilla Cagnin