reato di diffamazione

Reato di diffamazione: i social complicano le cose!

Alle volte, una conversazione, un confronto o uno scambio di post sui social possono sfuggire di mano. In questi casi, però, è opportuno mantenere la calma ed evitare di passare alle parole pesanti, per non incorrere nel reato di diffamazione!

Il reato di diffamazione è un delitto purtroppo diffusissimo, che ricorre nelle circostanze più disparate e, per chi lo commette, spesso poco prevedibili!

Reato di diffamazione: cosa dice la legge.

La diffamazione, in qualità di reato, è punito con la reclusione fino a un anno oppure con una multa che può arrivare fino a 1032 euro. Queste previsioni sono aumentate nel caso in cui l’offesa consista in un fatto determinato, ossia nel caso in cui il contesto e le circostanze del caso concreto ci consentano di valutare se la fattispecie è aggravata o meno.

Allo stesso modo, le pene aumentano se l’offesa è arrecata a mezzo stampa o con un altro mezzo di pubblicità, oppure in un atto pubblico; infine, aumentano se l’offesa è arrecata a un corpo amministrativo o giudiziario.

Riassumendo, il reato di diffamazione punisce chi, comunicando con più persone, arrechi un’offesa in modo volontario a una persona assente.

Il bene tutelato, ovvero l’elemento che la legge tende a difendere, è la reputazione della persona, che la legge vuole, appunto, tutelare. Esistono però dei presupposti che devono coesistere contemporaneamente perché il reato si configuri.

  • Assenza della persona nel momento in cui viene arrecata l’offesa. C’è quindi impossibilità della persona interessata a difendersi. Questo elemento è dirimente rispetto al reato di ingiuria, che è simile, ma che si configura quando l’offesa avviene in presenza della persona, e che oggi è una fattispecie depenalizzata.
  • Offesa alla reputazione quale lesione delle qualità personali, morali, sociali o professionali.
  • Quando vi è la presenza di almeno due persone, o almeno di una che però la comunichi poi ad altre.

Reato di diffamazione e i social: un mezzo nuovo da comprendere.

Anche il reato di diffamazione evolve di pari passo con l’evolversi dei mezzi di comunicazione! Nel caso in cui esso venga consumato attraverso i social, per esempio, il reato si aggrava in quanto condotta commessa con altro mezzo di pubblicità.

Di per sé, il reato si consuma nel momento in cui terzi hanno percezione del messaggio offensivo, che viene veicolato nella consapevolezza di scrivere una frase lesiva dell’altrui reputazione. La condotta, infatti, potenzialmente è in grado di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente elevato di persone.

Il reato di diffamazione si configura anche senza indicare esplicitamente il nome e il cognome della persona, sempre che questa sia individuabile da chi recepisce il messaggio offensivo.

Come ci si può difendere?

Semplicemente sporgendo querela. La persona offesa dovrà denunciare il reato alle autorità competenti entro tre mesi dal momento in cui il fatto è stato consumato.

Il reato di diffamazione è qualcosa di complesso!

In tutto questo, sia che ci si debba difendere o che si debba pretendere giustizia nel caso del reato di diffamazione, occorre dotarsi degli strumenti giusti e soprattutto della giusta assistenza!

Contatta il nostro studio per qualsiasi bisogno: tutela i tuoi diritti!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Marta Michelon

promessa di matrimonio

Promessa di matrimonio: molto più di un momento romantico!

Le stesse parole promessa di matrimonio evocano alla mente immagini molto precise, commoventi e forse un po’ stereotipate. Lui in ginocchio con un bellissimo tramonto sullo sfondo, un anello adagiato sul suo cofanetto fra le mani, mentre lei, emozionata e con la voce rotta dalla commozione, sussurra il fatidico sì.

Scene da romanzo che tutti e tutte vorremmo vivere una volta nella vita… ma al di là dei cliché, dietro al concetto di Promessa di matrimonio c’è ben di più, e non solo a livello emotivo! Si tratta di un vero e proprio istituto giuridico: cerchiamo di capirlo!

Promessa di matrimonio, oltre il romanticismo!

La promessa di matrimonio è un istituto da molti, oggi, considerato obsoleto. Sicuramente un qualsiasi studente di Giurisprudenza, quando si trova a dover studiare gli articoli 79-80 e 81 del codice civile, rimane perplesso e stupito, convinto che si tratti di qualcosa, al più, di “pittoresco” ma totalmente inattuale.

Qui sta il bello della professione, ossia il fatto che, per citare Pirandello, la realtà supera sempre la fantasia. Così succede che l’avvocato si trovi a fare i conti con quei tre “antichi” articoli che tanto lo avevano fatto sorridere da studente e che certamente aveva nel fondo della sua memoria e dei suoi appunti. Succede quando arriva in studio il promesso sposo abbandonato sull’altare e che ha il vestito da cerimonia già confezionato. Oppure la promessa sposa tradita prima del fatidico giorno, con l’agenzia di viaggi che chiede il saldo di un viaggio di nozze che nessuno farà mai. O ancora la futura sposa che non intende in alcun modo restituire il prezioso anello di fidanzamento regalato anni addietro. O, infine, i poveri genitori dei promessi sposi che hanno dato fondo ai loro risparmi per costruire il nido d’amore rimasto vuoto.

Ma in cosa consiste la promessa di matrimonio?

La promessa di matrimonio a cui fa riferimento il codice è quella solenne , ed è quella che fa chiunque si reca in Comune a chiedere le pubblicazioni del matrimonio. Si sostanzia, quindi, nel promettersi vicendevolmente di convolare a nozze.

Il codice chiarisce immediatamente che si tratta, in realtà, di una promessa senza alcun carattere vincolante per il principio della libertà matrimoniale, considerato un diritto della personalità. Tuttavia, il non dar seguito alla promessa ha delle conseguenze, in senso lato, economiche.

Innanzi tutto è possibile chiedere la restituzione dei doni fatti a causa del matrimonio se questo non è stato contratto. Questo entro il termine di un anno dal momento del rifiuto o la morte di uno dei futuri sposi. Non ci si riferisce solo al classico anello di fidanzamento. Secondo la dottrina , il termine è ben più esteso e si riferisce anche alla corrispondenza epistolare, ossia alle lettere, e alle fotografie.

Tutto questo è possibile perché la promessa di matrimonio produce effetti definitivi a prescindere dalla circostanza che i fidanzati abbiano deciso se e quando sposarsi. Gli effetti, tuttavia, possono essere rimossi per il solo fatto che non sia seguito il matrimonio, indipendentemente dalla causa della rottura del fidanzamento. In definitiva ciò significa che chiunque dei due promittenti ha diritto a richiedere la restituzione dei doni fatti durante il fidanzamento. Anche colui che con il suo comportamento ha dato origine al venir meno della promessa.

Dunque nel rompere una promessa di matrimonio il concetto di colpa non gioca alcun ruolo?

Non esattamente: la norma prevede, in effetti, l’obbligo di risarcire i danni cagionati all’altra parte dal promittente che, senza giusto motivo, ricusi di eseguire la promessa di matrimonio. Insomma, lo sposo o la sposa abbandonata sull’altare ha diritto di chiedere il risarcimento del danno. Questo sia per le spese fatte che per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa.

Questo significa che il promesso sposo o sposa abbandonato o abbandonata in prossimità delle nozze, potrà chiedere all’altro di non fargli o farle gravare le spese fatte per le nozze stesse. Si pensi al vestito degli sposi, al ristornate, alle partecipazioni e alla bomboniere. Ma anche ai mobili acquistati per la nuova casa o, ancora la casa stessa. Tuttavia, bisognerà valutare, al fine di determinare quale tipo di danno, se il bene acquistato dal promittente deluso sia ancora utilizzabile, così come la nuova casa o gli arredi della stessa.

A quanto può ammontare il risarcimento, e possono richiederlo anche terze parti?

Accanto al limite qualitativo, che esclude quindi possa essere risarcito il lucro cessante, o il danno morale, la norma prevede, altresì, un limite quantitativo. Il danno è risarcito solo nel limite in cui le spese corrispondano alla condizione delle parti, ossia alla condizione economica dello sposo o della sposa. È buona norma quindi, quando si vuole intraprendere la strada del matrimonio, di contenere le spese entro le proprie possibilità ma soprattutto, entro le possibilità dell’altra parte. D’altro canto, non si sa mai!

E i terzi possono agire? Possono i genitori, per esempio, agire nei confronti di colui che ha rotto il fidanzamento se hanno sostenuto spese per il figlio o la figlia? La questione è dibattuta, tuttavia, trattandosi di un’obbligazione extracontrattuale, si deve ritenere che gli stessi siano legittimati ad agire.

Quella di una mancata promessa di matrimonio è una condizione estrema e traumatica, che nessuno di noi nella vita vorrebbe vivere. 

Purtroppo però la vita è imprevedibile, e talvolta ci getta in situazioni da cui dobbiamo uscire con la giusta preparazione e il giusto supporto! Per questo occorre sempre tenere a mente il professionista che possa aiutarci in qualsiasi situazione.

Contatta il nostro studio se ritieni di averne bisogno: tutela i tuoi diritti!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Marta Michelon

telecamere di sorveglianza

Telecamere di sorveglianza: un delicato equilibrio fra sicurezza e privacy!

Succede sempre più spesso che si senta la necessità di installare un sistema di telecamere di sorveglianza nella propria abitazione a causa dei continui furti nella zona in cui abitiamo e ciò al fine di tutelare la sicurezza della nostra abitazione e della nostra famiglia.

Ma possiamo installare le telecamere di sorveglianza senza autorizzazione?

Quale può essere il raggio di azione di dette telecamere? Incorriamo in illeciti se installiamo dette telecamere?

A queste domande dà risposta una fitta normativa che permette di chiarire i dubbi. Dobbiamo considerare che vi sono due interessi contrapposti: da un lato la tutela della nostra sicurezza. Dall’altro il diritto alla riservatezza di chi potrebbe essere inquadrato dalle telecamere stesse. Si tratta di due diritti uguali e contrapposti, definiti diritti di pari rango. Tuttavia in questi casi, poiché gli interessi sono uguali, vanno comunque bilanciati, ossia è possibile che un diritto sia in qualche modo compromesso a tutela dell’altro, purché la compromissione avvenga “nei limiti dello stretto necessario”.

Va subito chiarito che non serve alcuna autorizzazione per installare telecamere di sorveglianza nella propria abitazione, con lo scopo appunto di tutelare la nostra sicurezza. Questo, però, solo se la telecamera inquadra zone di nostra pertinenza. Se, al contrario, la telecamera inquadra zone di pubblico passaggio si applicherà il Codice della Privacy. Bisognerà quindi fare in modo che le riprese non permettano il riconoscimento dei soggetti,  magari inquadrando solo i piedi. Se vi è una registrazione andrà distrutta entro le 24 ore successive. Soprattutto sarà necessario informare che vi è un sistema di telecamere di sorveglianza che registra, e quindi appendere un cartello che informa chi passa della possibilità di essere registrato.

Ma cosa succede se si rileva una violazione del Codice della Privacy?

La violazione delle norme contenute nel Codice della Privacy permette a chi è stato leso di rivolgersi al Garante della Privacy con le modalità previste dal Codice per ottenere tutela. La tutela può anche essere richiesta sul piano civile, qualora le telecamere di sorveglianza abbiano arrecato un danno di cui si chiede il risarcimento. Infine, le videoregistrazioni del vicino potrebbero rappresentare una interferenza illecita nella vita privata e quindi dare luogo al reato di cui all’art. 615 bis c.p.

Questo è forse il caso più comune. Perché quando abbiamo a che fare con un vicino “spione” la cosa più semplice e più economica e quella di sporgere una denuncia. In quest’ultimo caso, tuttavia, non è affatto semplice che si possa dare dimostrazione del reato. La ragione è che viene considerato lecita l’installazione tutte le volte in cui vi sia un concreto pericolo per l’incolumità di beni e persone avanti ad un diritto di riservatezza. 

La giurisprudenza, in primo luogo, ha stabilito che la semplice immagine di una persona non costituisce un dato personale. Avanti a due diritti fondamentali contrapposti dovrà necessariamente cedere quell’interesse che, valutato caso per caso, sarà considerato meno rilevante dal Giudice chiamato a pronunciarsi.

Telecamere di sorveglianza: la discrezione del Giudice

In definitiva, qualora ci sia un vicino “spione” il Giudice dovrà valutare se questa intromissione nella vita privata altrui sia solo fine a se stessa oppure sia necessaria per tutelare l’incolumità del soggetto e della sua famiglia. Come avviene, per esempio, se il vicino in questione ha subito furti, atti di vandalismi nella propria proprietà e così via. 

In alternativa, anche se la zona dove si trova l’abitazione sia stata oggetto di attenzione da parte dei ladri. In questo caso, quindi, se il vicino in questione ha posizionato delle telecamere con la scopo di tutelarsi da un pericolo concreto rispettando quello che viene definito il principio di proporzionalità, sarà ben arduo dimostrare la sussistenza di un reato. Ciò a condizione che non vi sia un eccesso di installazione delle videocamere e soprattutto venga rispettata la normativa della privacy in vigore.

Privacy e sicurezza sono esigenze che vanno equilibrate, e non è facile!

La soluzione migliore, in questi casi, è sempre e comunque rivolgersi a un legale per capire preventivamente e con completezza come agire. Se hai bisogno di assistenza per una delle esigenze che abbiamo sollevato nell’articolo, non esitare a contattare il nostro studio: tutela i tuoi diritti!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Marta Michelon.

prestazioni occasionali

Prestazioni occasionali sul lavoro: come gestirle secondo la legge

Nel mondo del lavoro, il contratto di collaborazione occasionale ora prestazioni occasionali viene spesso utilizzato tra le parti, datore di lavoro e lavoratore, per lavori saltuari e limitati nel tempo. E’ un rapporto che dovrebbe essere molto semplice e snello ma è stato spesso rimaneggiato dal nostro legislatore dopo alterne fortune, giuridiche, politiche e sociali.

Le prestazioni occasionali secondo la legge

La “prestazione occasionale” è stata da ultima disciplinata compiutamente nel 2017. Giuridicamente, l’interpretazione e l’applicazione del contratto non è facile e abbiamo avuto bisogno di numerose circolari del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS, nonché diversi interventi giurisprudenziali per definirne i contorni.

E’ bene specificare che questo rapporto di lavoro è tutti gli effetti un lavoro autonomo e, quindi, il prestatore di lavoro non è un dipendente: è colui che svolge a favore di un committente un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione. Si distingue dal lavoro autonomo abituale non per la natura della prestazione ma per il carattere episodico dello stesso. Infatti si parla di attività svolte nel corso di un anno civile, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Cosa cambia con la nuova legge di bilancio

E ora la legge di bilancio 2023 ha introdotto importanti novità per quanto riguarda il Contratto di Prestazione occasionale e l’INPS si sta adeguando. Ma dal 1° gennaio 2023, cosa cambia in termini pratici?

Innanzitutto, se ne è esteso grandemente l’utilizzo. Infatti è previsto l’aumento da 5.000,00 a ben 10.000,00 euro per anno civile del limite di compenso erogabile dall’utilizzatore nei confronti dei prestatori di lavoro. Inoltre, potranno adoperare questo contratto tutti gli utilizzatori che hanno fino a 10 (mentre prima era fino a 5) lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Infine, sono stati eliminati i limiti che imponevano alle imprese del turismo di occupare solo particolari categorie di lavoratori. Per le imprese agricole sono introdotte forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato. Il nuovo regime specifico prevede, tra l’altro, l’inoltro della Comunicazione Obbligatoria di assunzione al competente Centro per l’impiego.

Rimane invariata, invece, la disciplina generale sia fiscale che normativa.

Continua, infatti, a non essere necessaria l’apertura di una partita IVA e nemmeno l’iscrizione ad un albo professionale. È sufficiente che il collaboratore presenti all’utilizzatore una ricevuta per prestazione occasionale e il committente versi, per conto del collaboratore occasionale, una ritenuta d’acconto sul compenso pari al 20%.

Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata dell’INPS, nonché all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Inoltre, è previsto il diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali come per legge, nonché l’estensione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

La gestione dei rapporti di lavoro è una materia complessa e delicata

Eppure moltissime persone hanno bisogno di gestire situazioni simili nella loro quotidianità. Le conseguenze di una gestione errata, però, si ripercuotono in modo molto tangibile sull’economia personale e familiare di moltissimi lavoratori. Ecco perché affidarsi a un professionista è un investimento necessario. Se anche tu hai bisogno di aiuto nella gestione della tua attività lavorativa contatta il nostro studio: tutela i tuoi diritti!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Maria Monica Bassan

unioni civili

Unioni civili: anatomia di un diritto

Il tema dei diritti civili non perde mai il suo ruolo di spicco nel dibattito pubblico nazionale. Da ultimo l’attenzione è stata focalizzata sul Ddl Zan, la legge sull’omotransfobia bocciata al senato, ma il rumore per quest’ultimo dibattito rischia di farci perdere di vista una battaglia di pari entità, combattuta qualche anno fa e, a detta di molti, vinta: quella per le unioni civili

Da anni si sentiva la necessità di dare una veste legale alla situazione in cui si trovano  molte persone che, per una ragione o per l’altra, non potevano o non volevano sposarsi ma ravvisavano la necessità di reciproca assistenza, cura e delega. Specialmente, il problema veniva sollevato nell’ambito della comunità LGBTQI+, che riscontrava una mancanza di tutela di coppia pressoché totale. 

Con la legge 76 del 20 maggio 2016 viene finalmente regolato, dopo un lungo dibattito, l’istituto delle unioni civili, riservato alle persone dello stesso sesso, unificandolo con la disciplina della convivenza di fatto che riguardava invece sia le coppie omosessuali che quelle eterosessuali. 

La normativa riconosce alle persone dello stesso sesso la possibilità di costituire una unione civile

I cittadini possono unirsi facendo discendere dall’unione civile gli stessi diritti e gli stessi doveri che hanno due coniugi eterosessuali all’interno del matrimonio. L’istituto è dunque equivalente al matrimonio: il diverso nome corrisponde a una precisa scelta di tipo politico, ma tuttavia non toglie nulla all’unione civile rispetto al differente ma egualitario istituto del matrimonio. 

Tuttavia, qualche differenza c’è. 

Le differenze più lampanti sono legate alla costituzione del rapporto e allo scioglimento dello stesso. 
 
Riguardo alla costituzione, laddove il matrimonio è celebrato da un Ufficiale dello Stato Civile o da un ministro di culto, l’unione civile si costituisce mediante una dichiarazione davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, che provvede poi alla registrazione nell’archivio dello stato civile, in modo del tutto simile a quel che avviene per il matrimonio. 

Per quanto riguarda lo scioglimento, invece, nell’istituto del matrimonio esso avviene con la morte di un coniuge, oppure mediante separazione e successivo divorzio. Per quanto riguarda l’Unione Civile, invece, il rapporto si scioglie tre mesi dopo aver comunicato il venir meno della relazione affettiva accompagnata dalla convivenza all’Ufficiale di Stato Civile. 

I diritti e i doveri fondamentali, però, rimangono uguali nei due diversi istituti. Secondo i commi 11 e 12 della legge 76, infatti, i due componenti l’Unione Civile hanno l’obbligo della reciproca assistenza morale e materiale, e hanno pari dignità nella coppia. 

Le unioni civili nel regime patrimoniale

Invece, il regime patrimoniale, normato dal comma 13, in mancanza di una diversa convenzione è quello della comunione dei beni. Anche in questo caso, quindi, si riscontra una perfetta equivalenza con la disciplina del Matrimonio. 

Anche nel caso di morte di uno dei componenti la coppia, le indennità dovranno essere corrisposte all’alro soggetto dell’unione civile, come da comma 17. L’equivalenza tra i due istituti non viene meno, e anzi si coglie in pieno, nella normativa di richiamo come il comma 19, che rimanda ad altre norme di diversa natura, come pure per le norme successorie (comma 21 art.1), che comporta una piena parificazione tra la figura del coniuge e quella del partner nell’unione civile. 

Una differenza però c’è, a ben guardare, e a detta di molti è sconcertante. L’istituto dell’Unione Civile al contrario del Matrimonio non prevede l’obbligo della fedeltà, che ovviamente non è solo da intendersi in termini di fedeltà sessuale. La differenza potrebbe essere ascrivibile alla percezione anacronistica dell’obbligo, la cui violazione non pare più avere rilevanza come in passato, e tuttavia rappresenta comunque una forma di diseguglianza tra i due istituti che non può passare sotto silenzio, poiché, forse inconsapevolmente, rende il matrimonio un istituto di serie A riservando all’unione civile la serie cadetta.

Unioni civili: un esempio di quanto c’è da scoprire riguardo alla legge!

Questo articolo ti è stato utile? Scopri tutti i nostri approfondimenti, ma se hai bisogno di assistenza diretta non esitare a contattatre il nostro studio.

Articolo realizzato in collaborazione con l’avvocato Marta Michelon.  

asta giudiziaria

Asta giudiziaria: una procedura aperta a tutti

Spesso e volentieri sentiamo di persone che hanno concluso affari d’oro approfittando di un’asta giudiziaria, tanto che la possibilità di acquistare un bene costoso come un immobile attraverso un’asta giudiziaria tenta un po’ tutti! Le aste giudiziarie, però, richiedono molta attenzione e l’acquisto di immobili attraverso di esse è impegnativo per una famiglia, quindi è bene saperne il più possibile!

Andiamo con ordine: cos’è un’asta giudiziaria?

Un’asta è una vendita pubblica di beni al miglior offerente. Il caso che ci interessa vede i beni presi in carico dall’autorità giudiziaria e venduti nell’ambito di un procedimento esecutivo, come ad esempio il pignoramento di un immobile o una procedura concorsuale come un fallimento.

Piccola curiosità: l’etimologia del nome “Asta” deriva dal latino “Hasta”, letteralmente “Lancia”, perché in età romana si piantava una lancia dove la vendita aveva luogo. 

Come posso partecipare a un’asta giudiziaria, e come posso gestirla al meglio?

Prima di tutto devi venirne a conoscenza! Ci sono vari modi per informarsi, come:

  • consultare siti internt specializzati in materia, come quello del tribunale nel cui circondario sono ubicati gli immobili.
  • prendere visione delle pubblicazione negli spazi destinati all’affissione, talvolta degli stessi immobili messi in asta. Spesso gli organi preposti, però, non prevedono questo tipo di pubblicazioni. 
  • Individuare le pubblicità delle vendite sui quotidiani. 
  • Prendere visione degli avvisi di vendita direttamente presso la Cancelleria del Tribunale

Presso la Cancelleria è depositata anche una relazione di stima relativa all’immobile, realizzata dal Consulente Tecnico d’Ufficio: è sempre bene farsene dare una copia per sottoporla a un tecnico di fiducia che valuti la convenienza dell’acquisto.

È essenziale conoscere a fondo le caratteristiche del bene, come lo stato di conservazione, se è occupato dal debitore o meno, ed è sempre una buona idea fare un sopralluogo dell’edificio

L’asta è aperta a tutti, eccezion fatta per il debitore, anche se i suoi parenti, moglie o figli, possono partecipare. La partecipazione è ammessa sia direttamente che per procura, tramite un avvocato. 

Attenzione, però: se si si decide di far partecipare qualcun altro all’asta al proprio posto, costui dovrà chiarire presso la Cancelleria del Tribunale entro tre giorni dall‘incanto il nome della persona per cui si deposita l’offerta. Il mandato dovrà essere depositato, altrimenti l’aggiudicazione diventerà definitiva a nome del procuratore.

Le aste possono essere di due tipi: senza incanto o con incanto.

La vendita senza incanto è un’asta che si svolge a porte chiuse, senza la presenza fisica degli offerenti, tramite la presentazione di offerte.

A livello pratico prevede prima di tutto il deposito in Cancelleria (o solitamente presso il Custode Delegato dal Giudice alla vendita) di uno scritto in forma libera in cui è necessario indicare:

  • i propri dati anagrafici
  • l’immobile che si intende acquistare
  • l’indicazione del prezzo di acquisto che si propone, il modo in cui si intende pagare e la data in cui si intende saldare (entro 120giorni) e dell’ordinanza di vendita.

L’offerta, corredata delle marche richieste, deve essere completata da un assegno circolare a titolo di cauzione (o altra modalità stabilita dal bando di vendita).

Tutto deve essere inserito in una busta chiusa e depositato alla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale (o presso il Custode Delegato alla vendita) nel cui circondario si trova l’immobile. Il cancelliere, ricevendo la busta, appone alcune annotazioni all’esterno in modo da identificare di quale procedura si tratta. 

Le buste pervenute devono essere conservate dalla cancelleria, e aperte, quindi, dal Giudice (o dal Custode Delegato) all’udienza fissata per l’esame delle offerte. Se ci sono più offerenti, il Giudice dell’esecuzione invita gli offerenti a una gara sull’offerta più alta. 

Inoltre, quando il Giudice dell’esecuzione dà luogo alla vendita, stabilisce con decreto tutte le modalità per il versamento del prezzo e il termine entro il quale deve essere effettuato il saldo. A volte viene concesso un pagamento rateale. Si può acquistare un bene all’asta anche attraverso un mutuo e con le c.d. „agevolazioni prima casa“ ove ricorrano i requisiti.

Infine, avvenuto il versamento, il Giudice emette un altro decreto per il trasferimento del bene espropriato al nuovo acquirente, e ingiunge al debitore o al custode di rilasciare l’immobile venduto. Questo costituisce titolo esecutivo per il rilascio. 

La vendita con incanto, invece, prevede la partecipazione diretta alla gara.

Non si presenterà, quindi una busta chiusa. Nel provvedimento con il quale il Giudice dell’esecuzione ordina l’incanto, si stabiliscono:

  • prezzo base dell’incanto
  • giorno e ora dell’incanto e le forme di pubblicità
  • la misura minima dell’aumento delle offerte
  • la cauzione da versare, che verrà poi restituita a chi non vincerà la gara.

La gara in sé si svolge molto velocemente: le offerte, per essere valide, devono superare il prezzo base o l’offerta precedente nella misura minima indicata. Tra un’offerta e l’altra non deve trascorrere più di uno/due minuti (il tempo è stabilito prima dell’apertura dell’asta), altrimenti l’ultima offerta fatta diviene definitiva. 

Una volta conclusa l’asta, il vincitore viene definito “aggiudicatario provvisorio”. Questo perché vengono ancora concessi dieci giorni di tempo per avanzare ulteriori offerte, che però devono superare di un quinto il prezzo raggiunto nell’incanto. 

Trascorsi, infine, dieci giorni dall’aggiudicazione senza ulteriori offerte, l’aggiudicatario diventa definitivo… e può tirare un sospiro di sollievo!

Solo il Tribunale si occupa della vendita all’asta?

No: recentemente, è stata introdotta nel nostro ordinamento la possibilità per il giudice di delegare le operazioni di vendita dei beni mobili registrati e dei beni immobili . Inizialmente, questa possibilità è stata attribuita solo ai notai, ma successivamente è stata estesa anche ad avvocati e commercialisti iscritti ad appositi elenchi.

Ovviamente, la partecipazione del professionista al processo esecutivo rimane soggetta alla direzione del Giudice, al quale spetta la definizione dell’ambito delle funzioni delegate e la risoluzione delle controversie che possano sorgere. 

La procedura di partecipazione a un’asta giudiziaria è comunque qualcosa di laborioso e difficile!

Affidarsi a un professionista può essere la soluzione ideale! Scopri come funzionano gli istituti di Rappresentanza e Procura!

Hai bisogno della nostra assistenza? Contattaci: tutela i tuoi diritti!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Alberto Padoan.

decreto ingiuntivo

Decreto ingiuntivo: cos’è e come posso oppormi

Ci sono determinate esperienze, nella vita, che davvero non vorremmo vivere. Esperienze negative capaci di destabilizzarci e che spesso non sappiamo come affrontare. Una di queste è ricevere un decreto ingiuntivo!

A dire il vero, ricevere un decreto ingiuntivo non è così insolito e può capitare davvero a tutti. Cerchiamo quindi di capire meglio di cosa si tratta, e soprattutto, come opporci quando riteniamo che il decreto sia stato emesso ingiustamente!

Cos’è un decreto ingiuntivo?

Innanzitutto cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando. Un decreto ingiuntivo, detto anche ingiunzione di pagamento, è un atto giudiziario con il quale il Giudice ingiunge a un debitore di pagare una somma determinata di denaro o di consegnare una cosa determinata o una certa quantità di cose il cui valore va a colmare il debito. 

Il decreto ingiuntivo viene emesso a seguito di un procedimento speciale, chiamato anche “monitorio”, che consente di ottenere il più rapidamente possibile un titolo esecutivo.

La caratteristica fondamentale di questa particolare procedura è l‘assenza totale di un contraddittorio nella sua prima fase, ossia quella successiva al deposito del ricorso. Infatti, una volta ricevuto il ricorso iniziale, il Giudice esamina l’atto e i documenti e, se ritiene che vi siano i presupposti, emette il decreto ingiuntivo, senza fissare alcuna udienza.

Il ricorrente, quindi, dovrà depositare il ricorso per ingiunzione di pagamento presso la cancelleria del Giudice competente, il Giudice di Pace o il Tribunale a composizione monocratica. Fatto questo, una volta che il Giudice lo avrà emesso, senza conferire con l’altra parte, ricorso e decreto verranno portate a conoscenza del debitore. Qesto mediante una notifica per copia autentica, entro e non oltre 60 giorni dal deposito in cancelleria del decreto stesso.

Dopo essere stato notificato, il decreto ingiuntivo ha valore per dieci anni!

Inoltre, con questo titolo, nel caso in cui il debitore non dovesse pagare, sarà poi possibile attivare l’esecuzione forzata, ossia il pignoramento dei beni del debitore.

Quindi, come si vede, l’iter che porta all’emissione di un decreto ingiuntivo è molto semplice e può capitare di riceverne uno per una situazione “debitoria” di cui non siamo a conoscenza o che non riteniamo tale! 

Cosa fare, dunque, quando si riceve un decreto ingiuntivo?

Una volta notificato il decreto ingiuntivo, il “debitore ingiunto”, ossia il destinatario del decreto, può fare tre cose: 

1. Adempiere spontaneamente, cioè pagare ed evitare così un eventuale pignoramento.

2. Non fare nulla: adottata questa strategia, trascorsi 40 giorni dalla notifica, il creditore farà dichiarare definitivo il decreto ingiuntivo, chiedendo che lo stesso venga dichiarato „esecutivo“. Bisogna però prestare attenzione, perchè in alcuni casi il decreto ingiuntivo è “provvisoriamente esecutivo” fin da subito e in questo caso non occorre che il creditore attenda 40 giorni prima di poter agire. Ottenuta l’esecutorietà del decreto, il creditore può avviare l’azione esecutiva, notificando il precetto. Con questo atto egli “intima e fa precetto” al debitore di pagare entro e non oltre il termine di 10 giorni. Scaduto quest’ultimo termine, il creditore è libero di procedere a pignoramento, che sia esso mobiliare, presso terzi o immobiliare. 

3. Proporre opposizione al decreto ingiuntivo!

Come ci si oppone a un decreto emesso a nostro nome?

Lo strumento difensivo a disposizione dell’ingiunto è quindi l’Opposizione , con cui è possibile far valere eventuali vizi della notificazione. Ad esempio, il fatto che la notifica sia avvenuta oltre i 60 giorni dall’emissione del decreto ingiuntivo. Oppure l’incompetenza del Giudice adito con il ricorso per ingiunzione oppure contestare nel merito la stessa esistenza del debito. 

A seguito dell’opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione, nel corso del quale il Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo valuta il caso più approfonditamente e si pronuncia sulla natura o l’esistenza del credito azionato dal ricorrente. 

Si tratta di quel che viene definito, sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza, “contraddittorio differito”: è solo con l’atto di citazione in opposizione che il Giudice entra nel merito dell’accertamento del credito vantato.

L’opposizione deve essere presentata, come si diceva, entro 40 giorni dalla notifica del decreto. Questo a meno che non si proceda a una “opposizione tardiva” (hyperlink art. 650 c.p.c.), possibile quando il debitore/ingiunto dimostri di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per caso fortuito o forza maggiore, circostanze che dovranno essere dimostrate. Non sarà in ogni caso possibile opporsi una volta trascorsi 10 giorni dal primo atto di esecuzione. 

L’atto di citazione in opposizione, contenente l’esposizione delle ragioni del debitore, deve essere notificato da quest‘ultimo al creditore o al suo difensore. Deve indicare, tra le altre cose, il giorno dell‘udienza di comparizione, che non potrà svolgersi prima che siano trascorsi 90 giorni (o 45) dalla notifica dell’atto di citazione.

L‘opposizione può avere diversi esiti:

  • Può essere totalmente rigettata: in tal caso, il decreto diviene definitivo;
  • Può essere accolta integralmente: in questa ipotesi, il decreto non sarà più efficace;
  • Può essere accolta parzialmente: in questo caso il decreto sarà sostituito dalla sentenza, che diverrà il nuovo titolo esecutivo.

Come già anticipato, se il debitore non provvede al pagamento, ma nemmeno si oppone al decreto, oppure, se l’opposizione non va a buon fine, il creditore è autorizzato ad avviare l’esecuzione e, quindi, a procedere al pignoramento dei beni.

Quindi, se ricevi un decreto ingiuntivo, non farti prendere dal panico e contatta il nostro Studio: tutela i tuoi diritti!

decreto di espulsione cosa fare

Decreto di espulsione: cosa fare se ne vengo colpito

Soprattutto d’estate molti stranieri ricevono un Decreto di Espulsione: cosa fare in questo caso? Si tratta di una procedura molto complessa, che ha molte sfaccettature, e che abbiamo già ampiamente descritto in un nostro precedente articolo.

Può spaventare la complessità della materia trattata, ma vale la pena considerare che esistono strumenti legali per tutelare, oltre che la sicurezza dello stato, anche l’interesse e i diritti del cittadino straniero destinatario del decreto di espulsione.

Il primo consiglio da dare, e in assoluto il più saggio, è quello di cercare un’adeguata assistenza legale, ma prima di farlo è bene capire quello che si affronta.

Decreto di espulsione: cosa fare quando mi notificano un provvedimento di espulsione prefettizia?

I provvedimenti di espulsione prefettizi sono atti “recettizi”, ossia hanno effetto solo nel momento in cui vengono notificati all’interessato.

Ovviamente, essendo immediatamente esecutivi non possono essere sospesi a causa della loro impugnazione, a meno che non sia il giudice a sospenderli, eccezionalmente e solo se ci sono validi motivi. Questo significa che, considerando che l’interessato deve trovarsi al di fuori dei confini nazionali entro 7 giorni, l’eventuale accoglimento del ricorso avverrà quando l’interessato sarà già al di fuori dei confini dell’Unione Europea, e sarà necessario ottenere  nuovo visto d’ingresso per ritornare in Italia.

Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla notifica del decreto di espulsione, dinanzi al giudice di pace del luogo dove ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione. Se, ad esempio, il decreto di espulsione viene disposto dalla prefettura di Padova, dovrò depositare il ricorso presso il Giudice di Pace di Padova.

Il ricorso può essere depositato dallo straniero autonomamente, ma in seguito si rende necessaria l’assistenza di un difensore di propria fiducia o d’ufficio, con il diritto ad accedere al patrocinio a spese dello Stato.

Nel caso in cui il giudice rigetti il ricorso, l’interessato può ricorrere in Cassazione.

Cosa devo fare quando mi notificano un’espulsione ministeriale? 

Data la natura altamente discrezionale dei decreti di espulsione ministeriale, questi sono insindacabili nel merito. Possono essere impugnati solo riguardo all’adeguatezza formale della motivazione davanti al giudice amministrativo.

Il ricorso dovrà essere presentato presso il TAR del Lazio entro i 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Decreto di espulsione, cosa fare nel caso di un richiedente asilo

I richiedenti protezione internazionale hanno diritto al rilascio di un permesso di soggiorno valido per sei mesi. Questo è rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale per la durata di tutte le fasi, sia amministrativa che giudiziaria, necessarie all’esame dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale.

Spesso, costoro sono destinatari di decreti espulsione prefettizia, ma bisognerà verificare a che punto si trovi la procedura di richiesta di protezione internazionale.

Se il decreto ha raggiunto l’interessato nel momento in cui la domanda di protezione internazionale è ancora pendente, il decreto sarà annullabile in quanto emesso in violazione dell’articolo 7 D.Lgs. 25/2008. Tale norma, infatti, definisce il diritto per chi ha presentato domanda di asilo a rimanere sul territorio dello Stato fino alla decisione della commissione territoriale.

Nel caso si abbia presentato domanda di sanatoria?

Ai sensi dell’articolo 103 del Decreto Legge 34/2020, chi ha proposto domanda di sanatoria è un soggetto inespellibile. Questo perché fra le cause che impediscono la presentazione della domanda non è annoverata l’ipotesi di essere stati destinatari di un decreto di espulsione amministrativa. Pertanto allo stesso soggetto potrebbe essere rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo.

La pandemia può essere un motivo per richiedere l’annullamento del decreto espulsivo?

Sì! In molti casi le autorità giudiziarie si sono pronunciate ritenendo illegittimi i provvedimenti di espulsione, proprio a causa della chiusura dei confini da parte di moltissimi Stati, e della sospensione dei voli in ingresso a causa dell’emergenza Covid 19. 

Ovviamente tutto questo riguarda stranieri che abbiano raggiunto la maggiore età: la situazione cambia nel caso questi siano minori non accompagnati! 
Hai bisogno di assistenza in questo campo? Contatta il nostro studio: la prima consulenza è senza impegno!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Maria Monica Bassan

rappresentanza e procura

Rappresentanza e procura: uno sguardo alla legge

Spesso, per portare a termine operazioni o affari per cui non possediamo la preparazione tecnica adeguata, abbiamo bisogno del supporto di un esperto. 

È in questo caso che subentra il concetto di “Rappresentanza”, ossia il concetto giuridico che prevede che un soggetto agisca per conto e nell’interesse di un altro

La terminologia, fra il concetto di rappresentanza, procura o mandato, rischia spesso di generare confusione. Cerchiamo allora di comprendere in cosa consista la materia e dotarci sia di un glossario che di una comprensione di base di come questi meccanismi giuridici funzionino. 

Rappresentanza

Innanzitutto, definiamo il concetto stesso di “rappresentanza”: sussiste nel momento in cui un soggetto ha il potere di compiere uno o più atti giuridici nell’interesse di un altro soggetto. Si parla quindi di Rappresentante nel caso di colui che compie l’atto, e di Rappresentato nel caso di colui nel nome del quale l’atto viene compiuto

Il potere che il Rappresentato attribuisce al Rappresentante è detto “Rappresentanza volontaria.”

Procura o Delega

L’atto giuridico con cui il rappresentato attribuisce al rappresentante il potere di rappresentanza per il compimento del negozio giuridico è detto Procura o impropriamente Delega. La Procura è un atto unilaterale attraverso il quale il rappresentato dichiara che sussiste un rapporto di rappresentanza verso terzi soggetti. In soldoni, si tratta di una dichiarazione con la quale il rappresentato dichiara che per un determinato affare il rappresentante agirà a suo nome nei rapporti con terze parti.

Mandato

Il Mandato è , diversamente dalla procura, un vero e proprio contratto fra due parti, in cui un soggetto (o mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici in nome di un secondo soggetto (o mandante). 

Il mandato può essere con o senza rappresentanza: quando il mandato è con rappresentanza, il mandatario dichiara di agire in nome e per conto del mandante nel compimento del negozio giuridico. Questo significa che gli effetti del negozio concluso ricadono direttamente in capo al mandante. Nel caso di mandato senza rappresentanza, invece, è necessario che il mandante dia l’autorizzazione personalmente alla conclusione del negozio.

Falsus procurator

La legge contempla anche la figura del Falso Procuratore, ossia un caso di rappresentanza senza potere. Nel caso del Falsus procurator, il rappresentante agisce del tutto privo della procura. Può verificarsi anche caso in cui il rappresentante, pur avendo la procura del rappresentato, agisca eccedento i limiti della procura stessa e quindi esorbitando i suoi poteri.

Questo caso si può presentare quando un terzo soggetto conclude un contratto con un rappresentante che non ha poteri per farlo. 

In questo caso, il contratto è inefficace: non si producono gli effetti in capo a nessuna delle parti.

Inoltre, il Falso Procuratore è tenuto a risarcire gli eventuali danni che il terzo contraente possa subire dopo aver stipulato il contratto, confidando nel suo buon esito, purché questi ignorasse la mancata procura. 

La legge prevede infatti che il terzo contraente abbia l’onere di controllare la legittimazione della controparte e richiedene prova. Nel caso in cui, infatti, ci si presentasse davanti un soggetto che asserisca di agire per procura rispetto a un altro soggetto, noi saremo tenuti a controllare e richiedere la prova che questo sia vero per poter essere pienamente tutelati. 

La Ratifica

Può darsi il caso in cui un contratto concluso da un falso procuratore rientri nell’interesse del falsamente rappresentato. In questo caso, questi avrà interesse ad accettare l’operato del falso procuratore.

Per fare ciò dovrà porre in essere una ratifica: un atto in cui il falso rappresentato dichiara di accettare l’atto del falso procuratore ed appropriarsi dei suoi effetti. Pertanto, si sana l’eccesso o il difetto di potere del falso procuratore, e si accetta il contratto già stipulato senza la necessità di realizzarne un altro. 

La ratifica produce i suoi effetti dal momento in cui il terzo soggetto (il contraente del contratto) ne viene a conoscenza. La ratifica può essere espressa sia verbalmente che per iscritto e anche tacitamente per fatti concludenti, ossia quando il falsamente rappresentato non fa nulla per rifiutare il contratto stipulato.

E dal punto di vista formale?

Che forma deve avere una procura?

Il codice civile dispone che la procura debba avere la stessa forma richiesta per il negozio principale

Quindi, nel caso in cui il contratto da concludersi richiede una forma scritta per essere valido, sarà necessaria una procura in forma scritta. In tutti gli altri casi è sufficiente che, davanti ai terzi, sia chiaro e non equivocabile che il rappresentante sta agendo nel nome del rappresentato. 

Il fatto di agire in nome del rappresentato prende il nome di “Contemplatio Domini”.

Vuoi approfondire il concetto di rappresentanza legale?

Leggi il nostro articolo sul difensore d’ufficio!

Hai bisogno di assistenza? Contatta il nostro studio: la prima consulenza è gratuita!

Articolo scritto in collaborazione con la dottoressa Giulia Piccolo

ius soli

Ius soli: la prossima tappa per i diritti civili

Ogni tanto si torna a discuterne ma, fino ad oggi, nessuna decisione politica. Sempre troppo rumore per nulla, dati i risultati per lo meno, Eppure lo ius soli è una delle battaglie più importanti nel panorama dei diritti civili.

In cosa consiste lo Ius Soli?

Lo Ius soli è un’espressione giuridica, in latino «diritto del suolo». Indica l’acquisizione della
cittadinanza di un determinato Paese come conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul suo territorio, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori.

Sostanzialmente, dunque, si tratta di una tecnica per ottenere la cittadinanza di uno Stato. Dello Ius Soli
abbiamo diverse versioni giuridiche a seconda del Paese che lo ha adottato. Quasi tutti i Paesi del
Continente Americano, dal Brasile al Canada agli Stati Uniti, applicano lo Ius Soli automatico,
incondizionato. Al nascere all’interno dei confini del paese, la persona acquisisce la cittadinanza.

Sottostanno ad alcune precondizioni lo Ius Soli di alcuni Paesi europei come la Germania. Prevede
l’attribuzione della cittadinanza al nuovo nato se almeno uno dei due genitori risiede regolarmente nel
paese da almeno 8 anni.

E in Italia lo Ius Soli esiste?

Nel nostro Paese è attualmente vigente una diversa concezione del diritto di cittadinanza. Infatti si
acquisisce la cittadinanza, tra le altre ipotesi, per Ius Sanguinis, dal latino, “diritto di sangue”. Se si
nasce o si è adottati da cittadini italiani come prevede la legge sulla cittadinanza.

Tra l’altro questa legge è stata modificata sia dal Decreto Sicurezza dell’allora Ministro dell’Interno Salvini sia dal cosiddetto Decreto Lamorgese, nuova Ministra dell’Interno.

Come si accede alla cittadinanza?

La modalità più frequente è quella che consente di chiedere la cittadinanza italiana agli stranieri residenti
regolarmente in Italia da almeno 10 anni
, e sulla continuità della residenza si aprono numerosi
problemi.

Inoltre il richiedente deve dimostrare di avere redditi sufficienti al sostentamento. Nei tre anni
precedenti la richiesta dovranno essere di almeno 8263,31 € nel caso in cui non abbiano moglie o figli, diversamente il tetto di reddito aumenta. Occorre dimostrare di non avere precedenti penali e di non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica. Anche il requisito reddituale a prima vista molto semplice, in realtà per uno straniero con famiglie monoreddito, con numerose persone a carico e con lavori saltuari o non sempre regolari queste cifre sono difficili da documentare.

A ciò si aggiunge una serie di documenti da allegare reperibili solo nel Paese di origine. Talvolta in certi
Stati è difficilissimo anche recuperare un semplice certificato di nascita o certificato penale. In molti casi, non è raro che i dati anagrafici riportati nei certificati originali poi tradotti e asseverati in Italia siano differenti da quelli dichiarati dallo straniero e risultanti nei documenti italiani.

E qui si apre il lungo e difficile lavoro di certificazione, di correzione o di variazione anagrafica che tante volte deve passare anche attraverso un accertamento e una dichiarazione da parte di una Autorità Giudiziaria.

Lo Ius Soli per i figli

Il vero capitolo dolente della nostra normativa ormai datata. Per quanto concerne i figli minori conviventi, nel momento del giuramento del nuovo cittadino italiano, essi diventano automaticamente italiani.

Invece in caso di una persona straniera nata in Italia da genitori stranieri, potrà fare autonoma richiesta di cittadinanza solo al compimento del diciottesimo anno d’età. Tra l’altro, l’amministrazione comunale di
residenza ha il compito di informare i neomaggiorenni di questa opportunità.

In vero problema quindi è per i figli maggiorenni del richiedente cittadinanza. Secondo la legge, qualora
all’ottenimento della cittadinanza il figlio o la figlia siano già diventati maggiorenni, non diventeranno
essi stessi cittadini automaticamente e dovranno avviare autonomamente la loro richiesta. Questo viene
vissuto da molti come una ingiustizia.

La ragione per cui si invoca lo Ius Soli è questa

Questa possibilità renderebbe la procedura di acquisto della cittadinanza dei figli più agile e slegata dalle alterne vicende di quelle dei genitori. Questo può succedere per molte ragioni: prima di tutto il genitore potrebbe non essere stato in regola al momento della nascita del figlio o della figlia. Qualora così non fosse, deve poter dichiarare un reddito sufficiente nei tre anni precedenti la richiesta, cosa niente affatto scontata data la tendenza al lavoro nero.

Infine, un altro ingiustificabile ostacolo sono i tempi burocratici. Con l’accavallarsi delle modifiche la situazione attuale è variegata: se già con la legge 91/1992 i tempi tecnici si definivano approssimativamente in almeno due anni, con il Decreto Salvini questi si sono dilatano a ben 4 anni. Tale termine, da ultimo è stato riportato a 3 anni dal Decreto Lamorgese.

Lo Ius Soli dal punto di vista amministrativo

Il limite, poi, in ogni caso non è perentorio ma ordinatorio: l’iter burocratico può estendersi, in certi casi, per più otto-nove anni dal momento della richiesta. Attualmente la situazione è la seguente:

  • TERMINE PER LE DOMANDE PRESENTATE FINO AL 4/10/18 : 2 ANNI
  • TERMINE PER LE DOMANDE PRESENTATE DAL 5/10/18 AL 20/12/2020 : 4 ANNI
  • TERMINE PER LE DOMANDE PRESENTATE DA 21 DICEMBRE 2020: 3 ANNI

Insomma, l’iter per l’ottenimento della cittadinanza è un procedimento complesso e soprattutto lungo, che solo nominalmente viene garantito dopo dieci anni di residenza regolare.

A questi bisogna aggiungere i tempi per l’ottenimento dei documenti necessari e le dilatazioni rimesse alla discrezionale valutazione dell’autorità amministrativa, facendo balzare i tempi per l’ottenimento della cittadinanza. A quel punto, con ogni probabilità, il figlio o la figlia dell’immigrato sarà già maggiorenne, e dovrà quindi avviare a sua volta una procedura per l’ottenimento della cittadinanza.

Insomma, queste persone nate e cresciute in Italia, educate in Italia e immerse totalmente nel tessuto
sociale italiano. Qualora facessero ogni procedura nelle più brevi tempistiche contemplate dalla legge,
otterrebbero la cittadinanza non prima dei venticinque, ventisei o ventisette anni.

L’entità del problema

Quello dei diritti di cittadinanza per gli immigrati di seconda generazione, o G2, è tutt’altro che un
problema marginale. Secondo il volume “Identità e percorsi di integrazione nelle seconde generazioni in Italia”, edito da Istat nell’aprile del 2020, al 1 gennaio del 2018 erano ben 778.000 gli “stranieri nati sul territorio nazionale da genitori stranieri”. Insomma un problema che riguarda circa una persona ogni otto sul territorio del nostro paese.

Le proposte e le soluzioni possibili

Esiste uno storico delle iniziative parlamentari riguardanti lo Ius Soli a cui possiamo attingere per
farci un’idea riguardo a quella che potrebbe essere una riforma dell’iter per l’ottenimento della cittadinanza per gli stranieri nati in Italia.

Una interessante proposta di legge di riforma della materia, che sembrava destinata al successo, è stata
discussa, e bocciata, nel giugno del 2017 in Parlamento. Possiamo trarre spunto da questa per ipotizzare
una eventuale proposta di riforma futura: la discussione si basava, infatti, su due principi fondamentali: il
cosiddetto Ius Soli Temperato e lo Ius Culturae.

Lo Ius Soli temperato

Lo Ius Soli temperato prevede l’attribuzione della cittadinanza Italiana a chiunque nasca sul suolo
nazionale date alcune condizioni: potrebbero diventare cittadini italiani per nascita i figli, nati nel
territorio della Repubblica
, di genitori stranieri se almeno uno dei genitori è in possesso permesso di
soggiorno UE di lungo periodo e risulta residente legalmente in Italia da almeno 5 anni.

Lo Ius Culturae, invece, prevede che i minori stranieri nati in Italia o qui giunti entro il compimento del
dodicesimo anno d’età, possano acquisire la cittadinanza sempre che abbiano frequentato regolarmente
per almeno cinque anni uno o più cicli presso istituti scolastici del sistema nazionale, o percorsi di
istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali.

La frequenza del corso di istruzione dev’essere coronata dalla promozione. I ragazzi arrivati in Italia fra i 12 e i 18 anni, avrebbero potuto ottenere la cittadinanza dopo aver risieduto legalmente in Italia per almeno sei anni. Oltre a questo, aver frequentato un ciclo scolastico coronato da conseguimento del titolo conclusivo.

Per concludere…

Parlando di Ius Soli, non si potrà diventare cittadini italiani per l’esclusivo evento dell’essere nati sul suolo
della Repubblica. Bisognerà invece poter dimostrare uno storico di inserimento sociale, sia da parte dei
propri genitori che da parte del richiedente stesso, qualora non fosse nato in Italia.

Studiando i dati, ci rendiamo conto che il problema è tutt’altro che marginale e che non riguarda cittadini stranieri o che nulla hanno a che fare, ancora, col tessuto sociale, produttivo e intellettuale del nostro paese.

Riguarda invece tre quarti di milione di giovani perfettamente immersi e integrati nel nostro Paese,
che larga parte delle forze politiche del nostro Paese ritiene di dover incentivare a continuare a farne
parte, agevolandone l’integrazione amministrativa e legale a fronte di un’integrazione effettiva che è già una realtà.

Acquistare la cittadinanza non è una procedura facile

Per questo è sempre meglio affidarsi ad un legale. Se ne hai bisogno, contatta il nostro studio: la prima consulenza è senza impegno.