cessione di immobile

Cessione di immobile: quando avviene tra ex conviventi trova applicazione la normativa applicabile in caso di separazione e divorzio?

Com’è noto nel caso di separazione o divorzio è possibile operare la cessione di immobile tra i coniugi con una totale esenzione dalle imposte al fine di agevolare, secondo la previsione di legge, l’accordo separativo o divorzile.

Ma tale esenzione è applicabile anche alle coppie non sposate che si lasciano?

La risposta a tale domanda è negativa. L’Agenzia delle Entrate, infatti,  richiamandosi alla legge 76/2016 che regola le unioni civili e disciplina la convivenze , afferma che la normativa nulla dice in merito allo scioglimento del rapporto delle coppie conviventi, sicché non esiste la possibilità di applicare la stessa tutela delle coppie sposate e quelle non sposate. La conseguenza è che il trasferimento dell’immobile o di una sua quota a favore di uno solo dei conviventi, non può godere si alcuna esenzione. (risposta ad interpello n.244/2022)

Dello stesso avviso, poi, una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. N. 20956/2022) chiamata a pronunciarsi sulla dichiarazione di decadenza  della cosiddetta agevolazione “prima casa” per una ex convivente.

Un caso concreto di cessione di immobile

In questo specifico caso l’Agenzia delle Entrate aveva liquidato in misura ordinaria le imposte di registro, ipotecaria e catastale e negato l’agevolazione per il contratto di finanziamento , poiché la contribuente, dopo aver lasciato la sua quota di casa familiare all’ex compagno, nel corso dell’anno successivo non aveva acquistato altro immobile, di fatto perdendo il cosiddetto beneficio prima casa. Anche in questo caso la Cassazione , affrontando i possibili problemi legati alla legge sulle unioni civili e le convivenze, ha stabilito che rimane comunque una distinzione anche sul piano costituzionale tra la famiglia fondata sul matrimonio e la convivenza e tale diversità di situazioni legittima un diverso regime di tassazione. Le possibili obiezioni legate alle disparità di trattamento soprattutto per i figli di coppie spostate rispetto a quelle non sposate, vengono giustificate dall’affermazione che gli Stati sono comunque liberi di accordare una tutela privilegiata alle coppie unite in matrimonio.

Cessione di immobile per le coppie non sposate: un gap legislativo

Dal breve excursus di cui sopra si desume che, allo stato, pur avendo la legge Cirinnà codificato il fenomeno della convivenza , e quindi non considerando più la circostanza un fenomeno solo fattuale, rimane comunque una evidente discrepanza tra le coppie sposate e le coppie che non lo sono, e ciò comporta una inevitabile disuguaglianza tra i figli dei genitori uniti in matrimonio e quelli non sposati.

Non solo per il divorzio occorre un legale!

La natura sempre più fluida del concetto di “famiglia” nella nostra società ci porta a dover considerare fattispecie diverse e, spesso, molto delicate da trattare, soprattutto quando sopraggiunge una separazione. Non si tratta più di giovani fidanzati che si lasciano, ma di famiglie a tutti gli effetti, con beni comuni e, spesso, figli. Per questo non è mai il caso di prendere sottogamba una separazione, anche se non c’è bisogno di divorziare: rivolgersi a un legale esperto è sempre una buona idea. Se ne hai bisogno rivolgiti al nostro studio: tutela i tuoi diritti

Animali domestici in caso di separazione e divorzio

Animali domestici in caso di separazione e divorzio: come si stabilisce con chi staranno.

Sempre più spesso viene portata all’attenzione dei Giudici la sorte degli animali domestici in caso di separazione e divorzio.

C’è da chiedersi, infatti, che fine fanno i nostri animali d’affezione nel caso in cui la coppia si separi. Da anni giace in Parlamento una proposta di legge volta a disciplinare tale aspetto, ma finora non ha visto la luce.

Tale disegno di legge, peraltro, tende a disciplinare la questione degli animali domestici rifacendosi all’affidamento dei minori, mettendo di fatto su piani abbastanza simili i figli all’amato fido. In mancanza, tuttavia, di una legge necessariamente sono i Giudici a doversi occupare della questione in considerazione delle plurime richieste che giungono ai Tribunali per decidere con chi debba rimanere l’animale di affezione in caso di separazione o divorzio.

Qui la Giurisprudenza si è molto divisa.

Bisogna, innanzitutto distinguere se si è innanzi ad una separazione consensuale -ossia una separazione nella quale vi è accordo dei coniugi- o ad una separazione giudiziale nella quale i coniugi non hanno trovato alcun accordo e quindi chiedono al Giudice di pronunciarsi anche sul punto dell’affidamento degli animali.

Nel caso di separazione consensuale è emblematica una sentenza del Tribunale di Como del 3 febbraio 2016 nella quale si stabilisce un importante principio, seguito di fatto dall’intera Giurisprudenza, ossia che l’accordo sulle sorti in merito all’affidamento e al mantenimento dell’animale d’affezione, avendo infatti anche un contenuto economico la questione attinente all’animale domestico, “non urta con alcuna norma cogente né con principi di ordine pubblico” e conseguentemente potrà essere omologata. In pratica in una separazione consensuale è ammissibile che le parti decidano in merito all’assegnazione dell’animale domestico e al suo mantenimento , il Tribunale ben potrà omologare detto accordo.

La questione è diversa, invece, se la separazione è giudiziale. 

Buona parte della Giurisprudenza ha ritenuto che la questione non sia ammissibile in Tribunale , in quanto, in mancanza di una legge, non è compito del Giudice della separazione quello di regolare i diritti delle parti sugli animali di casa.

In verità, tuttavia, con l’andare del tempo , anche alla luce della normativa Europea che stabilisce che “gli animali sono esseri senzienti” (art. 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione) che è seguito dall’entrata in vigore della l. 4 novembre 2010 n. 201 , il sentimento per gli animali trova una protezione  nel nostro ordinamento e quindi, avanti ad un riconoscimento di un diritto soggettivo dell’animale di compagnia , alcuni Tribunali si sono pronunciati anche in merito alla questione loro sottoposta riguardo all’affidamento e al mantenimento dell’animale stesso.

Va detto che mentre in un primo momento l’assegnazione del cane o del gatto è avvenuta avendo riguardo all’interesse della prole, ossia è stato stabilito di assegnare l’animale avendo riguardo al bene del minore della coppia, in un secondo momento, proprio partendo dal presupposto che l’animale è un essere senziente, in mancanza di una norma, ci si trova costretti a creare un principio giuridico , e ciò attraverso l’applicazione analogica della disciplina dettata dal legislatore in tema di affidamento dei figli ( Tribunale Roma 15 marzo 2016) . In pratica si è paragonato il cane al figlio e si è deciso di conseguenza, facendo riferimento alla disciplina dettata in tema di affidamento dei figli minori.

Altra Giurisprudenza, ed in questo senso è rilevante quanto affermato dal Tribunale di Sciacca, 19 febbraio 2019, ha preso le distanze dall’assimilazione dell’animale d’affezione al figlio, ha infatti ritenuto che pur non essendo l’animale un oggetto, e quindi non dovendo essere trattato come una cosa, non può neppure essere paragonato ad un figlio e infatti il Giudice nel disporre con chi deve stare l’animale domestico, parla di assegnazione e non di affidamento, non fa riferimento all’art. 337 bis c.p.c , e tuttavia riconosce che è necessario salvaguardare il legame affettivo che lega gli adulti all’animale a cui appartiene la coppia, e ciò proprio perché l’animale in questione è una creatura capace di provare emozioni e quindi di avvertire sofferenza non solo fisica ma anche psichica.

In conclusione possiamo dire che mentre quando vi è una separazione consensuale il Tribunale dovrà tenere in considerazione gli accordi che le parti hanno raggiunto in merito all’assegnazione dell’animale d’affezione e al suo mantenimento, quando non vi sia accordo dipende dalla posizione del Tribunale se vi sarà una pronuncia o meno sull’assegnazione di FIDO. La maggior parte dei Tribunale potrà ritenere la questione inammissibile, in quanto , in un ordinamento di civil law, quale quello italiano, in mancanza di una legge che regola la questione, il Tribunale potrà rifiutarsi di adottare un qualsiasi provvedimento, non essendo compito del giudice riempire un vuoto legislativo. Potrà tuttavia avvenire che il giudice, rifacendosi a principi costituzionali, possa assegnare all’animale un ruolo nella vita degli adulti e quindi decida di colmare tale vuoto legislativo stabilendo l’assegnazione dell’animale.

Auspicabile quindi, per il benessere della coppia non più tale, e del loro animale, trovare un accordo sul punto.

Nel caso di separazione o di divorzio, anche le cose apparentemente più semplici diventano complesse.

Per questo è sempre saggio rivolgersi a un professionista che presti assistenza legale: se hai bisogno di supporto da parte di un avvocato contatta il nostro studio, tutela i tuoi diritti! 

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Marta Michelon

pensione di reversibilità

Pensione di reversibilità e divorzio: un caso tutt’altro che raro

Triste a dirsi, ma quando in una coppia uno dei due viene a mancare, oltre alla sofferenza per il lutto in sé, vi è tutta una serie di preoccupazioni di natura materiale a complicare il momento. La cosa si complica ancora di più se la coppia era divorziata: possiamo pensare non intercorrano rapporti fra due persone divorziate, ma al contrario ve ne sono di molto precisi e normati, anche dal punto di vista economico! Ad esempio, che ne è dei contributi accumulati dalla persona defunta? Il coniuge divorziato ha diritto ugualmente alla pensione di reversibilità?

Pensione di reversibilità in caso di divorzio: quando si ha diritto

Secondo la previsione di cui all’articolo 9 della legge sul divorzio la ex moglie ha diritto alla pensione di reversibilità laddove percepisca un assegno divorzile e non sia passata a nuove nozze. Se non vi è alcun assegno divorzile, viene meno anche il diritto di percepire la pensione di reversibilità, cessa immediatamente l’erogazione della pensione se ci si sposa nuovamente.

Il coniuge superstite riceverà l’intero trattamento previsto dalla norma di legge, non soltanto l’importo pari all’assegno divorzile, che potrebbe anche essere inferiore alla pensione di reversibilità, e questo perché la pensione di reversibilità è un diritto previdenziale autonomo.

Ma cosa succede se il defunto marito si era risposato e c’è un altro coniuge?

In questo caso entrambe gli ex coniugi hanno un diritto autonomo, anche se gravante sulla stessa pensione, di ottenere la pensione di reversibilità. La norma si limita  ad indicare un criterio aritmetico per l’attribuzione della quota stabilendo che in caso di concorso tra ex coniuge e coniuge superstite la quota spettante a ciascuno è attribuita tenendo conto della durata del rapporto. 

La Corte Costituzionale  (n. 419/1999), e la Giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. Ordinanza 28 aprile 2020 n.8263– in precedenza Cass. N.11226/2013-n.17636/2012-25174/2011-23670/2011-n.25564/2010) hanno, tuttavia, stabilito  il principio secondo cui, oltre al mero criterio aritmetico della durata dei matrimoni, sussistono anche altri criteri che si possono definire “correttivi”, grazie ai quali è possibile fare un bilanciamento del caso concreto ed evitare situazioni di squilibrio che si genererebbero tutte le volte che si dovesse adottare il solo criterio matematico della durata del rapporto matrimoniale rigidamente inteso ( dal momento del matrimonio alla data di sentenza del divorzio).

Verrà, quindi, valorizzata anche la convivenza antecedente al matrimonio, oltre che le condizione economiche  delle parti e l’importo della pensione da dividere. Sarà il Giudice a decidere, quindi, l’importo spettante a ciascuno dei contendenti, poiché il passaggio davanti al Tribunale, nel caso di concorso di ex coniugi, è indispensabile. Il Giudice, nel decidere, dovrà ispirarsi ai criteri sopra indicati.

La pensione di reversibilità: una questione complessa

Oltre al diritto di famiglia, la pensione di reversibilità riguarda in qualche modo i beni che una persona defunta lascia ai suoi cari. Sia nel diritto di famiglia che in quello di successione è sempre meglio farsi seguire da un legale esperto: se ne hai bisogno contatta il nostro studio, tutela i tuoi diritti!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Marta Michelon

assegno unico

L’assegno unico e universale nel caso di genitori non conviventi: a chi spetta?

Un piccolo aiuto per i genitori, l’Assegno Unico e Universale, è il contributo dello stato all’andamento economico della famiglia per partecipare al benessere del bambino. Essendo, in realtà, destinato al benessere del bambino, viene erogato a prescindere dal fatto che i genitori continuino o meno a stare insieme. Dunque a chi viene erogato quando la coppia si separa o, in generale, non convive?

Assegno unico e universale: in cosa consiste

A partire da Marzo 2022 gli assegni per il nucleo familiare ed altre agevolazioni fiscali, sono sostituite dall’ Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli:

La prestazione è erogata dall’INPS direttamente nel conto corrente a chi ne fa richiesta. La prestazione spetta a tutti i nuclei familiari con figli sino a 21 anni ossia anche a non occupati e lavoratori autonomi

In caso di divorzio e separazione: come viene gestito l’assegno

L’importo dell’AUU dipende dall’ISEE del nucleo familiare ma nel caso di genitori non conviventi, separati anche di fatto e divorziati, il genitore non convivente viene attratto nel nucleo del figlio. L’ISEE  tiene conto del reddito di entrambe i genitori.

Qualora il Tribunale stabilisca l’affidamento condiviso del minore, la nuova normativa prevede espressamente all’art. 6, 4° comma, d.lgs. n. 230/2021, che l’INPS eroghi l’assegno con importo al 50% tra i genitori. Tuttavia è possibile, per accordo, la possibilità di attribuire il 100% dell’importo dell’Assegno Unico e Universale ad uno solo dei genitori. Sarebbe opportuno chiarire la circostanza avanti al Giudice affinché l’accordo venga recepito nel provvedimento. Sarà, invece, percepito il 100% dell’AUU da quel genitore che ha l’affido esclusivo del figlio.

Cosa cambia rispetto a prima per l’assegno unico e universale

Da quanto sopra esposto deriva che i presupposti del AUU sono del tutto diversi rispetto ai vecchi assegni familiari, sicché laddove un provvedimento stabiliva che gli assegni familiari spettavano ad un solo genitore, tale provvedimento non permetterà al genitore di poter avere il 100% dell’ AUU 

La Giurisprudenza ha emesso provvedimenti in parte difformi. Alcune di pronunce hanno stabilito che gli assegni unici vadano percepiti “come per legge”. Altre, invece,  pur avanti ad un affido condiviso, hanno stabilito che l’Assegno Unico e Universale sia percepito in via esclusiva dal genitore ove il minore risulta prevalentemente collocato sul presupposto che l’AUU sostituisca gli assegni familiari. Ad esempio il Tribunale di Bari, il 03 febbraio 2022

Tuttavia l’assegno unico non corrisponde agli assegni familiari e il metodo per la sua determinazione è totalmente difforme rispetto a quanto stabilito per gli assegni familiari. Questo, secondo circolare INPS n. 1714 del 20 aprile 2022.

Una separazione porta con sé molte difficoltà, un momento difficile richiede l’assistenza migliore

Separarsi, divorziare, o anche semplicemente gestire una famiglia pur non volendo vivere sotto lo stesso tempo è complicato. Un momento o una situazione complessa, che conviene affrontare essendo preparati e ben consigliati. Per questo affidarsi a un legale competente è sempre la miglior cosa che si possa fare: rivolgiti al nostro studio se ne hai bisogno, tutela i tuoi diritti!

immobili durante il divorzio

Immobili durante il divorzio: come funzionano i trasferimenti immobiliari nella separazione e nel divorzio

Quando una coppia, malauguratamente, arriva alla separazione, le conseguenze sulla vita successiva sono sempre impegnative e dolorose. Prima di tutto dal punto di vista emotivo, che è chiaramente il primo aspetto da tenere in considerazione. Secondariamente, però, subentra l’aspetto materiale, tangibile: i beni. Il patrimonio accumulato dalla coppia va spartito, e più di valore sono i beni in questione, più sarà complessa la spartizione: è per questo che la legge è molto precisa quando si tratta di gestire gli immobili durante il divorzio!

La gestione degli immobili durante il divorzio: prima di tutto una sentenza. 

La sentenza operata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite in commento del 29 luglio 2021 rappresenta un punto fermo nella annosa questione dei trasferimenti immobiliari tra coniugi nel corso della separazione o del divorzio. Ecco cosa vi si afferma: 

“Sono valide le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento; il suddetto accordo di divorzio o di separazione , in quanto inserito nel verbale d’udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell’art. 4, comma 16, della legge n. 898 del 1970 che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l’omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell’art. 2657 cod. civ; la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l’attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29 comma 1-bis della legge n. 52 del 1985; non produce nullità del trasferimento ,il mancato compimento, da parte dell’ausiliario, dell’ulteriore verifica circa l’intestatario catastale dei bei trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari”

Certo, la materia di come funzionino i trasferimenti degli immobili durante il divorzio o la separazione è estremamente complessa. In questo caso, però, basti dire che detti trasferimenti risultano possibili all’interno del procedimento separativo o divorzile per giungere ad una definizione della crisi coniugale.

In effetti, i procedimenti che pongono fine al rapporto coniugale sono composti da due tipi ben definiti di contenuti. Il primo di questi viene definito contenuto necessario, e spazia riguarda l’affidamento dei figli minori le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, l’assegnazione della casa coniugale e il contributo al mantenimento per i figli e eventualmente per il coniuge economicamente più debole. 

Da sempre, tuttavia, a tutela dell’autonomia negoziale delle parti, si prevede che possano esistere degli accordi, soprattutto in ambito patrimoniale, che regolano i rapporti tra le parti e rappresentano una soluzione della crisi coniugale Proprio il fatto che venga riconosciuta un’autonomia alle parti permette che le stesse possano, all’interno della separazione o del divorzio, trasferire immobili tra di loro o ai figli.
Il vantaggio di un trasferimento operato all’interno del procedimento è, con tutta evidenza, il fatto che non solo i trasferimenti non saranno in alcun modo tassati. Questo poiché le agevolazioni estese alle separazioni riguardano tutti gli atti e le convenzioni che i coniugi attuano per regolare il loro rapporto dopo la fine dello stesso. Inoltre non sarà necessario rivolgersi ad un notaio, con il conseguente risparmio di spesa, per operare detto trasferimento.

Sul punto, tuttavia, la Giurisprudenza, nel tempo, si è dimostrata oscillante. Soprattutto vi è stato un grande divario tra la giurisprudenza di merito e quella di legittimità, per cui mentre quest’ultima ha sostanzialmente sempre riconosciuto l’ammissibilità di tali trasferimenti all’interno del procedimento di separazione e di divorzio, la giurisprudenza dei tribunali più volte ha affermato che non sono possibili questi trasferimenti in quanto mancherebbero dei requisiti formali e sostanziali per la loro validità. Più volte i Tribunali e le Corti di Appello hanno ritenuto valido l’impegno di una parte a trasferire l’immobile all’altra parte nel corso del procedimento, ma non possibile l’effettivo trasferimento, che veniva demandato all’atto notarile , con le conseguenti spesi notarili.

Immobili durante il divorzio: perché la legge giurisprudenza di merito fatica a riconoscere il trasferimento?

C’è da chiedersi il perché di questa poca disponibilità da parte della Giurisprudenza di merito ad ammettere l’effettività del trasferimento con un indubbio risparmio di tempo e denaro per i coniugi. Anche perché, come ben sottolinea la sentenza in commento, determinate decisioni vanno prese proprio nel corso del procedimento separativo o divorzile, poiché ove venissero limitate ad un semplice impegno a trasferire, sarebbe ben possibile che con il tempo le parti cambino idea costringendo a nuovi e ulteriormente onerosi procedimenti.

La risposta è molto semplice.

Attribuire ad un Tribunale o ad una Corte di Appello responsabilità legate all’attività notarile pare senz’altro vessatorio per il carico di lavoro della giustizia. Ma la sentenza in parola risolve la questione affermando, in definitiva, che la responsabilità non ricade sul cancelliere, ma piuttosto sulle stesse parti che sono tenute a presentare una serie di documenti ritenuti indispensabili perché l’atto non debba considerarsi nullo. Risulta quindi indispensabile che il bene venga identificato catastalmente, sussista
una dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Deve poi essere prodotta la documentazione indispensabile per gli atti di questo tipo, quale l’attestato di certificazione energetica debitamente autenticato, così come i possibili certificati attestanti le regolarità degli impianti.

La sentenza in parola ha l’indubbio merito di aver stabilito dei punti fermi tra cui il fatto che il verbale di udienza redatto dal cancelliere è parificato all’atto pubblico , poiché anche il cancelliere è un pubblico ufficiale, ciò, tuttavia, senza caricare di responsabilità il Tribunale stesso, poiché, invece, è onere della parti produrre adeguate documentazione che renda trascrivibile l’atto.

La responsabilità, quindi, viene spostata sulla parte.

Il trattamento degli immobili durante il divorzio è una materia estremamente complessa e straordinariamente delicata.

Rivolgiti sempre a un legale in questi casi: contatta il nostro studio, la prima consulenza è senza impegno!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Marta Michelon

novità della riforma cartabia

Novità della riforma Cartabia: un secondo approfondimento

Abbiamo già dedicato un approfondimento all’argomento la settimana scorsa, ma le novità della riforma Cartabia sono tali e tante che occorreva realizzare un supplemento, dedicato in particolare al Curatore Speciale e la possibilità di proporre contemporaneamente domanda di separazione e divorzio.  

Novità della riforma Cartabia: il Curatore Speciale

Novità assoluta è la previsione della figura del CURATORE SPECIALE del minore.  

La novità è degna di nota: basti pensare che il Curatore sarà tenuto a rappresentare il minore in tutti quei casi nei quali vi sia un conflitto di interessi tra i genitori, ovvero nei casi in cui il minore ultraquattordicenne ne farà specifica richiesta.  

Il Curatore, vera e propria novità della riforma Cartabia, potrà essere investito di poteri solo sostanziali. Dovrà quindi occuparsi del minore in casi specifici, senza rivestire alcun ruolo nel processo, oppure potrà tutelare il minore anche all’interno del processo qualora questo sia reso necessario e il Giudice abbia disposto in tal senso. 

L’ascolto del minore: cosa prevede la riforma Cartabia

L’ascolto del minore diviene, di fatto, obbligatorio, salvo nel caso in cui i genitori si siano accordati. Nell’intenzione del legislatore si tratta di normativa atta a favorire gli accordi.  

Un’altra novità della riforma Cartabia riguarda separazione e divorzio

In questa rapida carrellata della riforma merita soffermarsi anche sulla questione inerente la contemporanea proposizione della domanda di separazione e divorzio.  

Va subito chiarito che non sono scomparse le due diverse realtà della separazione e del divorzio, quindi non è possibile “divorziare subito”. È invece possibile proporre, nello stesso atto, tanto la domanda di separazione che quella di divorzio. In tal modo, una volta che la sentenza di separazione sia  passata  in giudicato, ossia divenuta definitiva, sarà possibile ottenere, altresì il divorzio. 

La norma, peraltro, non è di semplice interpretazione, per cui, pare, ad una prima lettura, che tale domanda possa essere proposta solo per i procedimenti contenziosi, con lo scopo di garantire un’unica fase istruttoria, e quindi diminuire i tempi, mentre, invece, in caso di accordo, sembra più rapido seguire la diversa ipotesi di presentare due diversi ricorsi. 

Altri, invece, hanno inteso che la richiesta può essere presentata anche in un procedimento congiunto, così da permettere, comunque, una diminuzione di tempi tanto nella raccolta dei documenti quanto nelle attese.  

 La riforma Cartabia è una importante innovazione nel diritto di famiglia

Le questioni relative a separazioni e divorzi, specie quando ci sono dei minori coinvolti, non sono da prendere alla leggera. Per questo poter contare su un legale esperto e specializzato è importantissimo. Se ne hai bisogno contatta il nostro studio: tutela i tuoi diritti.

riforma cartabia

Riforma Cartabia: una rivoluzione per il diritto di Famiglia

La riforma Cartabia ha introdotto una svolta epocale nel diritto di famiglia con l’intento da un lato di realizzare un modello unitario di tutti i procedimenti che hanno ad oggetto contenziosi in materia di persone, minorenni e famiglia , dall’altro di rendere più rapido l’accesso alla giustizia per questi tipi di procedimenti, contenziosi o meno.

Di seguito si indicano alcuni rilevanti cambiamenti che la riforma ha comportato, in via del tutto generale, in modo da permetter al lettore di avere un quadro del possibile cambiamento che si ha nel momento in cui si intende presentare un ricorso per separazione o divorzio avanti al Giudice. Come realizzare l’unicità e la rapidità di tali tipi di procedimenti?

Da un lato con un Tribunale Unico per le persone, i minorenni e le famiglie.  

Attualmente le competenze relative alle persone, ai minorenni e alle famiglie vengono suddivise tra diversi Giudici e Tribunali, da un lato vi è il ricorso al Tribunale ordinario e,  con la suddivisione delle competenze tra il Giudice ordinario e il Giudice tutelare, dall’altro il ricorso al Tribunale per i minorenni.  La concentrazione in un unico Tribunale comporterà una concertazione delle competenze con l’auspicabile diminuzione del numero dei procedimenti.

Attualmente, infatti, molto spesso si è costretti a presentare contemporaneamente procedimenti tanto davanti al Giudice ordinario quanto davanti al Tribunale per i minorenni. Non da ultimo è necessario, anche durante il procedimento, rivolgersi la Giudice Tutelare. Inoltre un Giudice fortemente specializzato dovrebbe generare orientamenti conformi. Questo permette anche di  rendere più prevedibili le decisioni e di spingere , quindi, le parti, ad una conciliazione.

Dall’altro coinvolgendo tutti i modelli familiari: le coppie unite in matrimonio, le coppie conviventi di fatto e le unioni civili tra persone dello stesso sesso. In tal modo vi è una totale parificazione dei cosiddetti soggetti deboli, in particolare risulta evidente la totale parificazione tra figli nati all’interno del matrimonio e figli nati da persone non sposate.  

Riforma Cartabia: quando diventerà operativo tutto questo?

Ovviamente questa rivoluzione copernicana ha da realizzarsi in tempi diversi, anche perché richiede un maggiore impegno di tutti i soggetti coinvolti. Infatti si è previsto già a partire  da 22 giugno 2022 che la negoziazione assistita, ossia la procedura che si svolge nello studio dell’avvocato, venga estesa anche alle coppie conviventi, mentre, in precedenza, era riservata, senza giustificazione alcuna, solo alle coppie sposate.  

Dal 28 febbraio 2023 è entrato, invece, in vigore il nuovo rito per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie. Per poter giungere, invece, alla piena soppressione del Tribunale per i minorenni e l’avvio del nuovo Tribunale è previsto l’ulteriore data del 17 ottobre 2024.  

I soggetti coinvolti nel nuovo rito previsto dalla riforma Cartabia

I magistrati  

Da un lato vi è la magistratura, che anche dal punto di vista logistico verrà coinvolta in maniera diversa nel procedimento, in quanto il nuovo Tribunale unico si articolerà in una sezione distrettuale , costituita presso ciascuna sede di Corte di Appello, e sezioni circondariali costituite presso ogni sede di Tribunale. Serve una maggior specializzazione dei magistrati coinvolti, che, ad onor del vero, era già realizzata in ampia parte all’interno del Tribunale Ordinario, esistendo, nella maggior parte del Tribunali, una Sezione specializzata in materia di famiglia. Il procedimento è improntato ad una maggiore rapidità, tant’è che il Giudice avrà dei tempi massimi per fissare l’udienza, ma prima di detta udienza anche l’avvocato e lo stesso cliente si vedrà gravato maggiormente.  

L’avvocato e la parte  

In primo luogo il ricorso introduttivo dovrà contenere la maggior parte delle difese, dovrebbe, quindi, aver una vocazione di completezza che sino ad oggi non era richiesta, anzi, rinviata alla fase successiva a quella definita presidenziale, e conseguentemente la parte sarà onerata di fornire maggior documentazione possibile. Va detto, inoltre, che nel breve termine stabilito per la fissazione dell’udienza ( 90 giorni) controparte ha l’onere di costituirsi almeno 30 giorni prima, incorrendo in una serie di decadenze ove non abbia a farlo.  

Entro venti giorni prima dell’udienza , l’attore può depositare una memoria in cui prende posizione sui fatti allegati dal convenuto, e nei successivi dieci giorni sarà il convenuto che potrà prendere, con altra memoria, nuova posizione su quanto affermato da parte attrice. Si arriva, quindi, alla prima udienza avanti al Giudice con un quadro estremamente dettagliato, ma, ovviamente particolarmente gravoso per i soggetti coinvolti, anche in termini economici.  

ALLEGATI  

Tra gli allegati, peraltro, è previsto non solo  

A.  la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, ma altresì  

B.    la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati e  

C.    gli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi tre anni.  

D.    PIANO GENITORIALE  Novità assoluta è la presentazione del piano genitoriale che dovrà essere allegato a tutti i ricorsi relativi ai minori  Nel piano dovranno essere indicati gli impegni e le attività quotidiane dei figli relativamente alla scuola, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali.  

Si invia al sito del CNF per una proposta di piano genitoriale.  

La riforma Cartabia cambia le carte in tavola

Per questo rivolgersi all’avvocato giusto è ancora più importante. Se hai bisogno di assistenza rivolgiti al nostro studio: tutela i tuoi diritti!

negoziazione assistita

NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI FAMIGLIA

L’entrata in vigore del DL 132/2014, poi convertito in Legge n. 162/2014 ha aggiunto altre modalità per giungere alla separazione o al divorzio. In precedenza, per separarsi o divorziare, era prevista una sola modalità: bisognava presentare un ricorso avanti al Tribunale attendendo i tempi imposti dai Tribunali, per giungere ad una separazione o ad un divorzio, anche in forma consensuale/ congiunta. La nuova legge ha previsto altre modalità, il ricorso delle parti al Comune di residenza, modalità attuabile solo a certe condizioni, in particolare in mancanza di figli minori e quando non siano previste statuizioni economiche tra le parti, e la cosidetta negoziazione assistita, un istituto che si affianca al procedimento giudiziale e alla forma di separazione e divorzio coinvolgente solo le parti avanti a un Ufficiale dello Stato Civile di cui si è detto sopra.

Ma che cos’è la negoziazione assistita?

L’istituto della negoziazione assistita, concettualmente, è mediata dal diritto collaborativo nord americano, legato agli ordinamenti di common law: si tratta di una procedura negoziale intesa a risolvere o prevenire le controversie prima dell’intervento del Tribunale.

Nel caso del diritto di famiglia, però, è previsto anche l’intervento del Pubblico Ministero, intervento, tuttavia, che ha il solo scopo di valutare dal punto di vista formale o sostanziale l’accordo che le parti hanno già raggiunto, al di fuori del circuito giudiziario.

Come funziona?

I due coniugi intenzionati a separarsi o divorziare sono chiamati a concludere una convenzione. Questa dev’essere conclusa tramite i rispettivi legali, rigorosamente almeno uno per parte, e deve impegnarli al raggiungimento di un accordo nell’ambito della procedura di divorzio o separazione.

Sulla base di questa convenzione, si svolgono una serie di incontri tra le parti e i loro legali, che vengono di volta in volta verbalizzati. Se, al termine degli incontri, viene raggiunto e sottoscritto l’accordo, l’avvocato si recherà in Tribunale per chiedere al Procuratore della Repubblica il nulla osta o l’autorizzazione all’accordo raggiunto.

Nel caso del rilascio di un nulla osta, il Pubblico Ministero dovrà solo verificare la regolarità formale dell’accordo. Se invece sono coinvolti figli minorenni, disabili o comunque non economicamente autosufficienti, il Giudice dovrà effettuare un controllo più profondo, e autorizzerà l’accordo solo dopo aver verificato che anche sostanzialmente questo sia equo. Se invece il Procuratore ritenesse l’accordo non confacente all’interesse dei minori, rimetterà le parti avanti al Presidente del Tribunale.

Se, infine, il Pubblico Ministero rilascerà il suo benestare, il legale dovrà incaricarsi di rivolgersi all’Ufficio dello Stato Civile per ottenere la trascrizione del provvedimento.

Perché è stata introdotta la negoziazione assistita?

La procedura di negoziazione assistita ha, in effetti, alcuni vantaggi molto evidenti. In primo luogo è molto rapida: dal momento della stipula della convenzione a quello dell’accordo non possono trascorrere più di tre mesi. L’avvocato avrà, poi, dieci giorni per trasmettere l’accordo al Pubblico Ministero competente, e una volta rilasciato il nulla osta, il legale avrà altri dieci giorni per procedere alla richiesta di trascrizione, pena una sanzione pecuniaria a carico del legale ove non venissero rispettati i tempi .

Si può dire che, di fatto, l’intera controversia si risolve in un paio di mesi dal momento in cui si sottoscrive la convenzione. La procedura di negoziazione assistita è inoltre più comoda, perché permette alle parti di fissare tempi e luoghi degli incontri a seconda della loro disponibilità, cosa essenziale per persone che, ad esempio, vivono lontane.

La cosa più utile in assoluto, però, è forse quella di potersi confrontare alla presenza dei propri avvocati su questioni di natura patrimoniale o relative ai figli, quindi questioni molto complesse che involgono gli aspetti fondamentali della vita famigliare e sopratutto dei figli coinvolti nella rottura della relazione, ciò in maniera aperta e con i tempi che le parti ritengono necessarie. Un’udienza davanti a un giudice dura circa venti minuti, mentre i confronti tra le parti si possono protrarre anche per ore e permettono una decisione maggiormente adeguata alle esigenze dei propri figli.

La procedura di negoziazione assistita offre la stessa tutela?

Certamente: l’accordo raggiunto dai coniugi, anche se formalmente è un atto di autonomia privata, ha gli stessi effetti di un provvedimento giudiziario. In caso di inadempienza di una delle parti, ad esempio il mancato versamento degli assegni di mantenimento, l’accordo costituisce un titolo valido per agire nei confronti della controparte.
 
Si può ricorrere alla negoziazione assistita anche per modificare le condizioni di separazione e divorzio, e, con l’entrata in vigore in data 22 giugno 2022 di alcuni articoli della della L. 26.11.2021, cosidetta riforma Cartabìa, è possibile il ricorso a questa modalità anche nel caso in cui la crisi familiare riguardi i figli nati fuori dal matrimonio. Negli ultimi anni è cambiato molto in questa materia: scopri  cosa è cambiato dal 2017 in materia di erogazione degli assegni divorzili

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Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Marta Michelon