Animali domestici in caso di separazione e divorzio

Animali domestici in caso di separazione e divorzio: come si stabilisce con chi staranno.

Sempre più spesso viene portata all’attenzione dei Giudici la sorte degli animali domestici in caso di separazione e divorzio.

C’è da chiedersi, infatti, che fine fanno i nostri animali d’affezione nel caso in cui la coppia si separi. Da anni giace in Parlamento una proposta di legge volta a disciplinare tale aspetto, ma finora non ha visto la luce.

Tale disegno di legge, peraltro, tende a disciplinare la questione degli animali domestici rifacendosi all’affidamento dei minori, mettendo di fatto su piani abbastanza simili i figli all’amato fido. In mancanza, tuttavia, di una legge necessariamente sono i Giudici a doversi occupare della questione in considerazione delle plurime richieste che giungono ai Tribunali per decidere con chi debba rimanere l’animale di affezione in caso di separazione o divorzio.

Qui la Giurisprudenza si è molto divisa.

Bisogna, innanzitutto distinguere se si è innanzi ad una separazione consensuale -ossia una separazione nella quale vi è accordo dei coniugi- o ad una separazione giudiziale nella quale i coniugi non hanno trovato alcun accordo e quindi chiedono al Giudice di pronunciarsi anche sul punto dell’affidamento degli animali.

Nel caso di separazione consensuale è emblematica una sentenza del Tribunale di Como del 3 febbraio 2016 nella quale si stabilisce un importante principio, seguito di fatto dall’intera Giurisprudenza, ossia che l’accordo sulle sorti in merito all’affidamento e al mantenimento dell’animale d’affezione, avendo infatti anche un contenuto economico la questione attinente all’animale domestico, “non urta con alcuna norma cogente né con principi di ordine pubblico” e conseguentemente potrà essere omologata. In pratica in una separazione consensuale è ammissibile che le parti decidano in merito all’assegnazione dell’animale domestico e al suo mantenimento , il Tribunale ben potrà omologare detto accordo.

La questione è diversa, invece, se la separazione è giudiziale. 

Buona parte della Giurisprudenza ha ritenuto che la questione non sia ammissibile in Tribunale , in quanto, in mancanza di una legge, non è compito del Giudice della separazione quello di regolare i diritti delle parti sugli animali di casa.

In verità, tuttavia, con l’andare del tempo , anche alla luce della normativa Europea che stabilisce che “gli animali sono esseri senzienti” (art. 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione) che è seguito dall’entrata in vigore della l. 4 novembre 2010 n. 201 , il sentimento per gli animali trova una protezione  nel nostro ordinamento e quindi, avanti ad un riconoscimento di un diritto soggettivo dell’animale di compagnia , alcuni Tribunali si sono pronunciati anche in merito alla questione loro sottoposta riguardo all’affidamento e al mantenimento dell’animale stesso.

Va detto che mentre in un primo momento l’assegnazione del cane o del gatto è avvenuta avendo riguardo all’interesse della prole, ossia è stato stabilito di assegnare l’animale avendo riguardo al bene del minore della coppia, in un secondo momento, proprio partendo dal presupposto che l’animale è un essere senziente, in mancanza di una norma, ci si trova costretti a creare un principio giuridico , e ciò attraverso l’applicazione analogica della disciplina dettata dal legislatore in tema di affidamento dei figli ( Tribunale Roma 15 marzo 2016) . In pratica si è paragonato il cane al figlio e si è deciso di conseguenza, facendo riferimento alla disciplina dettata in tema di affidamento dei figli minori.

Altra Giurisprudenza, ed in questo senso è rilevante quanto affermato dal Tribunale di Sciacca, 19 febbraio 2019, ha preso le distanze dall’assimilazione dell’animale d’affezione al figlio, ha infatti ritenuto che pur non essendo l’animale un oggetto, e quindi non dovendo essere trattato come una cosa, non può neppure essere paragonato ad un figlio e infatti il Giudice nel disporre con chi deve stare l’animale domestico, parla di assegnazione e non di affidamento, non fa riferimento all’art. 337 bis c.p.c , e tuttavia riconosce che è necessario salvaguardare il legame affettivo che lega gli adulti all’animale a cui appartiene la coppia, e ciò proprio perché l’animale in questione è una creatura capace di provare emozioni e quindi di avvertire sofferenza non solo fisica ma anche psichica.

In conclusione possiamo dire che mentre quando vi è una separazione consensuale il Tribunale dovrà tenere in considerazione gli accordi che le parti hanno raggiunto in merito all’assegnazione dell’animale d’affezione e al suo mantenimento, quando non vi sia accordo dipende dalla posizione del Tribunale se vi sarà una pronuncia o meno sull’assegnazione di FIDO. La maggior parte dei Tribunale potrà ritenere la questione inammissibile, in quanto , in un ordinamento di civil law, quale quello italiano, in mancanza di una legge che regola la questione, il Tribunale potrà rifiutarsi di adottare un qualsiasi provvedimento, non essendo compito del giudice riempire un vuoto legislativo. Potrà tuttavia avvenire che il giudice, rifacendosi a principi costituzionali, possa assegnare all’animale un ruolo nella vita degli adulti e quindi decida di colmare tale vuoto legislativo stabilendo l’assegnazione dell’animale.

Auspicabile quindi, per il benessere della coppia non più tale, e del loro animale, trovare un accordo sul punto.

Nel caso di separazione o di divorzio, anche le cose apparentemente più semplici diventano complesse.

Per questo è sempre saggio rivolgersi a un professionista che presti assistenza legale: se hai bisogno di supporto da parte di un avvocato contatta il nostro studio, tutela i tuoi diritti! 

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Marta Michelon

negoziazione assistita

NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI FAMIGLIA

L’entrata in vigore del DL 132/2014, poi convertito in Legge n. 162/2014 ha aggiunto altre modalità per giungere alla separazione o al divorzio. In precedenza, per separarsi o divorziare, era prevista una sola modalità: bisognava presentare un ricorso avanti al Tribunale attendendo i tempi imposti dai Tribunali, per giungere ad una separazione o ad un divorzio, anche in forma consensuale/ congiunta. La nuova legge ha previsto altre modalità, il ricorso delle parti al Comune di residenza, modalità attuabile solo a certe condizioni, in particolare in mancanza di figli minori e quando non siano previste statuizioni economiche tra le parti, e la cosidetta negoziazione assistita, un istituto che si affianca al procedimento giudiziale e alla forma di separazione e divorzio coinvolgente solo le parti avanti a un Ufficiale dello Stato Civile di cui si è detto sopra.

Ma che cos’è la negoziazione assistita?

L’istituto della negoziazione assistita, concettualmente, è mediata dal diritto collaborativo nord americano, legato agli ordinamenti di common law: si tratta di una procedura negoziale intesa a risolvere o prevenire le controversie prima dell’intervento del Tribunale.

Nel caso del diritto di famiglia, però, è previsto anche l’intervento del Pubblico Ministero, intervento, tuttavia, che ha il solo scopo di valutare dal punto di vista formale o sostanziale l’accordo che le parti hanno già raggiunto, al di fuori del circuito giudiziario.

Come funziona?

I due coniugi intenzionati a separarsi o divorziare sono chiamati a concludere una convenzione. Questa dev’essere conclusa tramite i rispettivi legali, rigorosamente almeno uno per parte, e deve impegnarli al raggiungimento di un accordo nell’ambito della procedura di divorzio o separazione.

Sulla base di questa convenzione, si svolgono una serie di incontri tra le parti e i loro legali, che vengono di volta in volta verbalizzati. Se, al termine degli incontri, viene raggiunto e sottoscritto l’accordo, l’avvocato si recherà in Tribunale per chiedere al Procuratore della Repubblica il nulla osta o l’autorizzazione all’accordo raggiunto.

Nel caso del rilascio di un nulla osta, il Pubblico Ministero dovrà solo verificare la regolarità formale dell’accordo. Se invece sono coinvolti figli minorenni, disabili o comunque non economicamente autosufficienti, il Giudice dovrà effettuare un controllo più profondo, e autorizzerà l’accordo solo dopo aver verificato che anche sostanzialmente questo sia equo. Se invece il Procuratore ritenesse l’accordo non confacente all’interesse dei minori, rimetterà le parti avanti al Presidente del Tribunale.

Se, infine, il Pubblico Ministero rilascerà il suo benestare, il legale dovrà incaricarsi di rivolgersi all’Ufficio dello Stato Civile per ottenere la trascrizione del provvedimento.

Perché è stata introdotta la negoziazione assistita?

La procedura di negoziazione assistita ha, in effetti, alcuni vantaggi molto evidenti. In primo luogo è molto rapida: dal momento della stipula della convenzione a quello dell’accordo non possono trascorrere più di tre mesi. L’avvocato avrà, poi, dieci giorni per trasmettere l’accordo al Pubblico Ministero competente, e una volta rilasciato il nulla osta, il legale avrà altri dieci giorni per procedere alla richiesta di trascrizione, pena una sanzione pecuniaria a carico del legale ove non venissero rispettati i tempi .

Si può dire che, di fatto, l’intera controversia si risolve in un paio di mesi dal momento in cui si sottoscrive la convenzione. La procedura di negoziazione assistita è inoltre più comoda, perché permette alle parti di fissare tempi e luoghi degli incontri a seconda della loro disponibilità, cosa essenziale per persone che, ad esempio, vivono lontane.

La cosa più utile in assoluto, però, è forse quella di potersi confrontare alla presenza dei propri avvocati su questioni di natura patrimoniale o relative ai figli, quindi questioni molto complesse che involgono gli aspetti fondamentali della vita famigliare e sopratutto dei figli coinvolti nella rottura della relazione, ciò in maniera aperta e con i tempi che le parti ritengono necessarie. Un’udienza davanti a un giudice dura circa venti minuti, mentre i confronti tra le parti si possono protrarre anche per ore e permettono una decisione maggiormente adeguata alle esigenze dei propri figli.

La procedura di negoziazione assistita offre la stessa tutela?

Certamente: l’accordo raggiunto dai coniugi, anche se formalmente è un atto di autonomia privata, ha gli stessi effetti di un provvedimento giudiziario. In caso di inadempienza di una delle parti, ad esempio il mancato versamento degli assegni di mantenimento, l’accordo costituisce un titolo valido per agire nei confronti della controparte.
 
Si può ricorrere alla negoziazione assistita anche per modificare le condizioni di separazione e divorzio, e, con l’entrata in vigore in data 22 giugno 2022 di alcuni articoli della della L. 26.11.2021, cosidetta riforma Cartabìa, è possibile il ricorso a questa modalità anche nel caso in cui la crisi familiare riguardi i figli nati fuori dal matrimonio. Negli ultimi anni è cambiato molto in questa materia: scopri  cosa è cambiato dal 2017 in materia di erogazione degli assegni divorzili

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Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Marta Michelon

immobili durante il divorzio

Immobili durante il divorzio: come funzionano i trasferimenti immobiliari nella separazione e nel divorzio

Quando una coppia, malauguratamente, arriva alla separazione, le conseguenze sulla vita successiva sono sempre impegnative e dolorose. Prima di tutto dal punto di vista emotivo, che è chiaramente il primo aspetto da tenere in considerazione. Secondariamente, però, subentra l’aspetto materiale, tangibile: i beni. Il patrimonio accumulato dalla coppia va spartito, e più di valore sono i beni in questione, più sarà complessa la spartizione: è per questo che la legge è molto precisa quando si tratta di gestire gli immobili durante il divorzio!

La gestione degli immobili durante il divorzio: prima di tutto una sentenza. 

La sentenza operata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite in commento del 29 luglio 2021 rappresenta un punto fermo nella annosa questione dei trasferimenti immobiliari tra coniugi nel corso della separazione o del divorzio. Ecco cosa vi si afferma: 

“Sono valide le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento; il suddetto accordo di divorzio o di separazione , in quanto inserito nel verbale d’udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell’art. 4, comma 16, della legge n. 898 del 1970 che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l’omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell’art. 2657 cod. civ; la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l’attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29 comma 1-bis della legge n. 52 del 1985; non produce nullità del trasferimento ,il mancato compimento, da parte dell’ausiliario, dell’ulteriore verifica circa l’intestatario catastale dei bei trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari”

Certo, la materia di come funzionino i trasferimenti degli immobili durante il divorzio o la separazione è estremamente complessa. In questo caso, però, basti dire che detti trasferimenti risultano possibili all’interno del procedimento separativo o divorzile per giungere ad una definizione della crisi coniugale.

In effetti, i procedimenti che pongono fine al rapporto coniugale sono composti da due tipi ben definiti di contenuti. Il primo di questi viene definito contenuto necessario, e spazia riguarda l’affidamento dei figli minori le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, l’assegnazione della casa coniugale e il contributo al mantenimento per i figli e eventualmente per il coniuge economicamente più debole. 

Da sempre, tuttavia, a tutela dell’autonomia negoziale delle parti, si prevede che possano esistere degli accordi, soprattutto in ambito patrimoniale, che regolano i rapporti tra le parti e rappresentano una soluzione della crisi coniugale Proprio il fatto che venga riconosciuta un’autonomia alle parti permette che le stesse possano, all’interno della separazione o del divorzio, trasferire immobili tra di loro o ai figli.
Il vantaggio di un trasferimento operato all’interno del procedimento è, con tutta evidenza, il fatto che non solo i trasferimenti non saranno in alcun modo tassati. Questo poiché le agevolazioni estese alle separazioni riguardano tutti gli atti e le convenzioni che i coniugi attuano per regolare il loro rapporto dopo la fine dello stesso. Inoltre non sarà necessario rivolgersi ad un notaio, con il conseguente risparmio di spesa, per operare detto trasferimento.

Sul punto, tuttavia, la Giurisprudenza, nel tempo, si è dimostrata oscillante. Soprattutto vi è stato un grande divario tra la giurisprudenza di merito e quella di legittimità, per cui mentre quest’ultima ha sostanzialmente sempre riconosciuto l’ammissibilità di tali trasferimenti all’interno del procedimento di separazione e di divorzio, la giurisprudenza dei tribunali più volte ha affermato che non sono possibili questi trasferimenti in quanto mancherebbero dei requisiti formali e sostanziali per la loro validità. Più volte i Tribunali e le Corti di Appello hanno ritenuto valido l’impegno di una parte a trasferire l’immobile all’altra parte nel corso del procedimento, ma non possibile l’effettivo trasferimento, che veniva demandato all’atto notarile , con le conseguenti spesi notarili.

Immobili durante il divorzio: perché la legge giurisprudenza di merito fatica a riconoscere il trasferimento?

C’è da chiedersi il perché di questa poca disponibilità da parte della Giurisprudenza di merito ad ammettere l’effettività del trasferimento con un indubbio risparmio di tempo e denaro per i coniugi. Anche perché, come ben sottolinea la sentenza in commento, determinate decisioni vanno prese proprio nel corso del procedimento separativo o divorzile, poiché ove venissero limitate ad un semplice impegno a trasferire, sarebbe ben possibile che con il tempo le parti cambino idea costringendo a nuovi e ulteriormente onerosi procedimenti.

La risposta è molto semplice.

Attribuire ad un Tribunale o ad una Corte di Appello responsabilità legate all’attività notarile pare senz’altro vessatorio per il carico di lavoro della giustizia. Ma la sentenza in parola risolve la questione affermando, in definitiva, che la responsabilità non ricade sul cancelliere, ma piuttosto sulle stesse parti che sono tenute a presentare una serie di documenti ritenuti indispensabili perché l’atto non debba considerarsi nullo. Risulta quindi indispensabile che il bene venga identificato catastalmente, sussista
una dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Deve poi essere prodotta la documentazione indispensabile per gli atti di questo tipo, quale l’attestato di certificazione energetica debitamente autenticato, così come i possibili certificati attestanti le regolarità degli impianti.

La sentenza in parola ha l’indubbio merito di aver stabilito dei punti fermi tra cui il fatto che il verbale di udienza redatto dal cancelliere è parificato all’atto pubblico , poiché anche il cancelliere è un pubblico ufficiale, ciò, tuttavia, senza caricare di responsabilità il Tribunale stesso, poiché, invece, è onere della parti produrre adeguate documentazione che renda trascrivibile l’atto.

La responsabilità, quindi, viene spostata sulla parte.

Il trattamento degli immobili durante il divorzio è una materia estremamente complessa e straordinariamente delicata.

Rivolgiti sempre a un legale in questi casi: contatta il nostro studio, la prima consulenza è senza impegno!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Marta Michelon