Minore eredita

Cosa succede se un minore eredita dei beni

Siamo abituati a pensare a un’eredità come a qualcosa che riguarda il mondo degli adulti, e che, semmai, viene trasmessa quando l’erede è in un momento della vita in cui gode di tutti i diritti, le possibilità e la capacità decisionale che contraddistingue la vita di un cittadino adulto. Ma cosa succede, invece, se un minore eredita dei beni?

Se un minore eredita: come funziona la legge?

Può accadere che un minore si trovi ad essere chiamato all’eredità in conseguenza del decesso di un parente. Ad esempio un nonno oppure, malauguratamente, di uno dei genitori scomparso prematuramente. Cosa deve fare per accettare l’eredità?

Innanzitutto, secondo la legge, un minore non può autonomamente accettare o rinunciare ad un’eredità come invece può fare un soggetto maggiorenne. Questo perché, secondo la legge, non ha ancora la capacità di agire che si acquista con la maggiore età.

Per compiere determinati atti, è necessario l’intervento di uno o di entrambi i genitori e l’autorizzazione del Giudice Tutelare.

Quando un minore eredita: il testo della legge

L’articolo 320, comma 3, del Codice Civile elenca una serie di atti che i genitori possono compiere solamente previa acquisizione dell’autorizzazione del Giudice Tutelare, tra cui accettare o rinunciare ad un’eredità.

Presentata un’apposita istanza, quindi, il Giudice Tutelare valuterà se è interesse o meno del minore accettare l’eredità a cui è chiamato. Questo sia che si tratti di una successione testamentaria o di una successione legittima.

A quel punto, il minore è considerato erede?

No, o meglio non ancora! Diversamente da altri casi di successione, esiste ancora un passaggio che la legge richiede perché il minore in questione sia, a tutti gli effetti, un erede. L’ulteriore adempimento fondamentale consiste nella redazione di un inventario dei beni ereditari. Se ne deve incaricare un pubblico ufficiale e l’accettazione, con beneficio di inventario, dev’essere fatta anch’essa per atto di un pubblico ufficiale. È questa l’unica forma con la quale un soggetto minore può accettare un’eredità.

Nel diritto di successione non c’è nulla di semplice o scontato

In questi casi la delicatezza, la comprensione e soprattutto la conoscenza della legge sono ben più che dettagli. Possono evitare incomprensioni, litigi e perdite di risorse, denaro e beni a cui si avrebbe invece diritto. Per questo affidarsi a un legale è fondamentale: rivolgiti al nostro studio se hai bisogno di assistenza. Tutela i tuoi diritti!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Alberto Padoan

successione all'estero

Successione all’estero: il complesso caso dello “Zio d’America”

Ogni storia famigliare ha almeno un aneddoto che riguarda un’eredità trasmessa da un parente che abitava all’estero. Il cosiddetto “Zio d’America”, per citare un’espressione popolare. Però, lungi dall’essere frivoli e leggeri, quello della successione all’estero è un caso veramente complesso, che merita un approfondimento.  

Andiamo oltre il mito e le leggende famigliari, entriamo nel caso specifico che la legge contempla. Può accadere, infatti, di essere chiamati all’eredità di un parente che in vita risiedeva all’estero, magari per lavoro. 

In questi casi si deve verificare se il paese nel quale è deceduto il soggetto sia o meno aderente all’Unione Europea. Può accadere, infatti, che un cittadino italiano lasci in eredità dei beni che sono situati in Francia oppure in Svizzera.

Quale norma si applica in caso di successione all’estero?

Gli Stati hanno nel corso degli anni regolati i rapporti successori con convenzioni o trattati, in assenza di tali accordi il nostro ordinamento applica la Legge n. 218/1995. Secondo questa legge, la successione è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta al momento della morte. Pertanto se si tratta di una successione italiana di un cittadino residente in Venezuela, la successione sarà regolata, secondo il nostro ordinamento, dalla Legge italiana.

La successione all’estero all’interno dell’Unione Europea

Negli Stati membri dell’Unione Europea si applica invece il Regolamento UE n. 650/2012, per le successioni apertesi dopo il 17 agosto 2015. Questo regolamento non si applica alle successioni coinvolgenti gli stati di Irlanda, Regno Unito e Danimarca, perché non firmatari. Le norme del regolamento prevalgono sulle disposizioni dei singoli stati nazionali e prevedono che la legge applicabile sia quella del Paese dove il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. 

Resta la facoltà in capo ai soggetti di dichiarare quale legge applicare al momento della loro successione, se quella del proprio paese di origine oppure quella del diverso paese ove hanno la residenza. Qualora sorgano liti in merito all’eredità, è competente a decidere il giudice del Paese UE in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.

Cos’è il certificato successorio europeo?

Il citato regolamento ha introdotto il cosiddetto certificato successorio europeo. Si tratta di un documento rilasciato dall’autorità dello stato ove si è aperta la successione. Consente agli eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dei beni del defunto di far valere la loro qualità o esercitare i loro diritti/poteri negli altri Stati membri ove si trovano i beni del defunto.

Se il defunto risiedeva in Svizzera?

Un caso particolare è la successione apertasi in Svizzera, paese notoriamente non aderente all’Unione Europea. In questo caso sovviene in aiuto un Trattato bilaterale siglato tra l’Italia e la Svizzera risalente al 1868 ed ancora in vigore tra i due paesi. 

Secondo l’accordo, al cittadino italiano deceduto in Svizzera si applica la legge italiana e al cittadino elvetico deceduto in Italia si applica la legge svizzera. In caso di controversie sulla successione si segue la medesima regola per il giudice competente a conoscere la causa, esprimendo il diritto di scelta sul diritto applicabile.

La successione all’estero è una fattispecie delicatissima

Per questo la cosa migliore da fare, come in ogni caso che configuri la necessità di avere a che fare con il diritto di successione, è rivolgersi a un legale. Il nostro studio è specializzato in questo, come in molte altre branche: contatta il nostro studio se ne hai bisogno, tutela i tuoi diritti!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Alberto Padoan

dopo di noi

La legge sul “Dopo di noi”: l’assistenza oltre la famiglia (parte 1)

La famiglia è la prima fonte di sostegno per chi ne ha bisogno, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista economico che da quello affettivo. Purtroppo, però, i figli non possono contare sempre sul supporto dei genitori, e l’avvicendamento delle generazioni è una cosa naturale, anche se non sempre privo di problemi. È il caso delle persone autosufficienti, che, quando perderanno col passare del tempo il supporto della famiglia, avranno bisogno che l’aiuto di cui necessitano provenga da un’altra direzione. A questa fattispecie ha pensato lo Stato, che con la legge sul “Dopo di noi” si mette in prima linea nell’assistenza a chi non può essere autonomo. 

Dopo di noi: una legge per garantire un futuro

La legge n. 112 del 22 giugno 2016 ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di specifiche tutele in favore delle persone con disabilità grave e delle loro famiglie. In particolare, tale legge mira a fornire degli strumenti giuridici che possano aiutare i genitori e famiglie a rispondere alla grande domanda: che ne sarà dei nostri figli disabili dopo di noi?

In realtà tale legge non crea nuovi strumenti di gestione patrimoniale ma rende più agevoli quelli già esistenti, soprattutto dal punto di vista fiscale e della fruibilità. I principali strumenti di gestione patrimoniale trattati dalla L. 112/2016 sono: il trust, il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione (c.d. contratto di affidamento fiduciario).

Oltre a tali strumenti (non toccati dalla L. 112/2016) si possono certamente annoverare la donazione, il contratto di mantenimento, la rendita e l’amministrazione di sostegno. Il trust è un istituto di derivazione anglosassone, non disciplinato dal codice civile, operante nel nostro paese dal 1992, anno in cui l’Italia ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1985 sul riconoscimento di questo istituto e sulla legge applicabile ad esso.

Una “cassaforte” virtuale sotto sorveglianza: il trust

Il trust è un “contenitore” costituito da diversi beni, mobili e immobili, sottoposti all’amministrazione di un soggetto, detto trustee, il quale ha il potere/dovere di disporne secondo quanto previsto nell’atto costitutivo.

Affinché il trust sia conforme alla L. 112/2016, questo deve essere redatto per atto pubblico (formalità non necessaria nel trust ordinario) e nell’atto costitutivo deve essere prevista una figura di sorveglianza, c.d. “guardiano” (elemento non necessario nel trust ordinario), la quale ha il compito di vigilare sull’operato del trustee. Dal punto di vista giuridico, il fondo del trust costituisce un patrimonio su cui vi è un vincolo di destinazione (la cura del beneficiario) ed è separato dai beni del trustee, inoltre costituisce un patrimonio distinto rispetto a quello del disponente (colui che conferisce i beni nel trust), quindi non aggredibile dai creditori di quest’ultimo.

Dal punto di vista fiscale, le agevolazioni sono diverse: i beni conferiti nel trust sono esenti da imposte di successione e donazione; le imposte catastali, ipotecarie e di registro sono applicate in misura fissa (euro 200,00 ciascuna); esenzione da imposta di bollo; i comuni possono stabilire sui beni oggetto del trust franchigie, aliquote ridotte o esenzioni ai fini dell’imposta municipale per i soggetti passivi.

La legge sul “Dopo di noi”, solo una di molte tutele

Lo Stato non lascia sole le persone che hanno bisogno: per questo il complesso di leggi a loro tutela è vasto, e richiede conoscenza e pratica per sapersi destreggiare al suo interno. Se ne hai bisogno, rivolgiti a un professionista, contatta il nostro studio per avere assistenza: tutela i tuoi diritti!

prelazione ereditaria

Prelazione ereditaria, quando la legge aiuta a gestire una eredità

Quando, in una famiglia, viene lasciata una eredità, siamo ben consapevoli che questa viene divisa fra gli eredi. Ma quello che non si pensa mai è come, poi, queste quote confluiscano in seguito a far tornare il bene nella disponibilità di un unico proprietario. Si tende a pensare che la cosa sia affidata al buon senso degli eredi. Ma la faccenda è più complicata: ed è qui che entra in gioco la prelazione ereditaria

Prelazione ereditaria: che cosa significa 

La prelazione ereditaria si verifica nelle successioni e consiste nel diritto di un erede ad acquistare, in caso di vendita, la quota di eredità degli altri coeredi. Tale istituto è regolato dall’art. 732 del Codice Civile che ha lo scopo di evitare che nei rapporti tra coeredi si inseriscano soggetti estranei.

Infatti, il coerede che voglia vendere la propria quota ereditaria, prima di poterla alienare a soggetti terzi dovrà offrirla agli altri coeredi. Questi hanno due mesi di tempo dall’ultima notifica per poter esercitare il diritto di prelazione, ossia di acquistare la quota ereditaria.

E se la prelazione ereditaria non viene esercitata?

Qualora il coerede non rispetti quanto previsto dall’art. 732 del Codice Civile, quindi l’offerta di vendita della propria quota ereditaria, i coeredi avranno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa (cosiddetto retratto successorio). La prelazione ereditaria è un diritto personale e intrasmissibile. Ciò significa che lo può esercitare unicamente il coerede che ne ha diritto ma non i suoi eredi.

Se un coerede accetta nel termine la proposta di vendita, questi acquista l’intera quota; qualora siano più coeredi ad accettare la proposta di vendita, la quota ereditaria in vendita verrà ripartita in parti uguali tra questi. La prelazione ereditaria non si applica nel caso in cui il coerede voglia donare la propria quota ad un altro soggetto, in quanto la norma in esame si riferisce solo al caso della vendita.

Nel diritto di successione non c’è nulla di semplice

Sono argomenti a cui, giustamente, si tende a pensare il meno possibile, eppure la gestione di una eredità non è solo difficile dal punto di vista legale. Se gestita male, infatti, può causare dissapori e litigi all’interno di una famiglia in un momento molto delicato. Evitare questo, in fin dei conti, è la cosa che conta davvero. Se devi gestire una eredità in modo equo e virtuoso, è sempre una buona idea farsi seguire da un avvocato specializzato. Rivolgiti al nostro studio se ne hai bisogno, tutela i tuoi diritti

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Alberto Padoan

legato

Il legato in sostituzione e in conto di legittima

Il diritto di successione è intriso di nozioni e concetti complessi che, però, torna utile comprendere per non trovarsi impreparati nel momenti in cui ci si trova nella specifica situazione. È il caso del concetto di legato in sostituzione di legittima e del legato in conto di legittima, opzioni che possono cambiare significativamente la prospettiva della successione. 

Come si è già avuto modo di descrivere in precedenti articoli, il legato è una disposizione testamentaria attraverso la quale il testatore attribuisce un bene o un diritto in favore di un destinatario (legatario). Tale lascito, quindi, può avvenire solo con un testamento, non si verifica nella successione legittima, ovvero quando il defunto non abbia provveduto a redigere testamento.

Legato in sostituzione: quali sono le conseguenze

Cosa succede se tale attribuzione è destinata ad un erede legittimario, ad esempio il coniuge o il figlio, ovvero a coloro che hanno diritto per legge ad una quota del patrimonio?

Il beneficiario sarà costretto a scegliere se accettare il legato (singolo bene), e quindi perdere la sua quota di eredità legittima stabilita dalla legge, oppure rinunciare al legato e divenire erede del defunto (cosiddetto legato in sostituzione di legittima) esercitando l’azione di riduzione per ottenere la reintegrazione della propria quota mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre.

Cosa comporta l’accettazione di un legato

Il legatario che accetta non è erede, pertanto non parteciperà alla comunione ereditaria con gli altri chiamati.

Vi è poi il caso in cui il testatore dispone che alcuni beni vengano assegnati ad un determinato soggetto al fine del calcolo della sua quota di legittima (cd. legato in conto di legittima): in questo caso, se il valore è inferiore alla quota che gli spetterebbe per legge, il legittimario può chiedere l’integrazione del valore fino a quanto a lui dovuta.

Si deve poi distinguere i casi in cui il testatore abbia disposto di un legato a favore di un legittimario con o senza dispensa da imputazione (nel caso di non espressa volontà si desume che il legato sia senza dispensa). Nel caso in cui vi sia dispensa da imputazione, il legatario-legittimario avrà diritto di ricevere la quota di legittima oltre ai beni ricevuti con il legato. Invece, nell’ipotesi di legato senza dispensa da imputazione, il legittimario deve considerare quanto ricevuto a titolo di legato come ricevuto a titolo di legittima. In quest’ultima ipotesi, egli potrà agire in riduzione contro gli altri eredi se il legato ricevuto è di valore inferiore rispetto alla sua quota di legittima.

Ogni successione è delicata: meglio farsi seguire nel modo migliore

Molte persone stentano a considerare la complessità della legge, soprattutto in situazioni a cui si tende a non pensare abitualmente, come le successioni, che corrispondono a momenti difficili nella vita degli eredi. Per questo è sempre meglio farsi assistere da un professionista specializzato: contatta il nostro studio se ne hai bisogno, tutela i tuoi diritti!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Alberto Padoan

successione per fratelli e sorelle

Successioni: come funziona per fratelli e sorelle?

Alle volte, ci troviamo a vivere momenti orribili, in cui nessuno di noi vorrebbe trovarsi. Ma la vita è preziosa proprio perché sfugge, così, di tanto in tanto, ci troviamo a dover dire addio a una persona cara che ci lascia. In quei momenti così difficili, al dolore e alla confusione per la perdita fa da controaltare la calma e il buonsenso che siamo chiamati a profondere nelle faccende amministrative, e non solo nell’organizzazione del commiato ma nell’amministrazione dei beni che la persona a noi cara sta lasciando in questo mondo: è il caso, oltre che per ogni parente, della successione per fratelli e sorelle.

La legge prova a tenderci una mano con un corpus di diritto di successione che copre ogni possibile situazione, e che, proprio per questa ragione, è davvero complesso e rischia di essere frainteso.

Prendiamo in considerazione, ad esempio, una casistica abbastanza diffusa e difficile da dirimere: il caso in cui una persona passi a miglior vita non avendo eredi diretti, ma solo fratelli o sorelle.

Il caso è complesso: cerchiamo di rispondere ad alcune domande che potremmo porci.

Secondo la legge, chi ha diritto all’eredità?

Il Codice Civile, come sappiamo, dispone che l’eredità vada alla linea retta di discendenza o di ascendenza. In parole povere, i primi ad aver diritto all’eredità sono il coniuge e i discendenti in linea retta (figli e nipoti), a cui seguono i genitori. Se il coniuge non è più in vita o rinuncia all’eredità, ad ereditare saranno i figli, e se anche i figli non ci fossero subentreranno i genitori.

L’ultimo caso chiaramente, e auspicabilmente, è poco frequente, ma rende bene l’idea di quanto l’asse ereditario prediliga la linea di parentela diretta: [coniuge], figli, nipoti o genitori.

Ma come funziona la successione per fratelli e sorelle?

La successione per fratelli e sorelle è già la linea colletarale, e subentra nell’asse ereditario quando la linea diretta manca.

Nel caso di assenza di coniuge, figli e genitori, erediteranno fratelli e sorelle. In assenza di questi ultimi, i nipoti del defunto, ossia i figli dei fratelli e sorelle, e, in assenza anche di questi, i cugini.

Come funziona la successione per fratelli e sorelle se c’è un testamento?

Un testamento è un atto attraverso il quale una persona destina in eredità parte dei suoi beni secondo la propria volontà. Ma di quanta parte del proprio patrimonio si può disporre?

Il coniuge e gli eredi in linea diretta, figli e genitori, sono assegnatari per legge di una quota di patrimonio: sono detti per questo “Legittimari”. Questa quota varia, a seconda della situazione famigliare specifica della persona che redige il testamento.

Nel caso in cui si abbia un figlio ma nessun coniuge, al figlio spetterà per legge metà del patrimonio. Se i figli sono due spetterà loro i due terzi del patrimonio. Al coniuge, in assenza di figli, andrà metà del patrimonio; se c’è il coniuge o un figlio un terzo all’uno e un terzo all’altro e così via. Insomma, le quote di patrimonio di cui si può disporre nella redazione del testamento variano a seconda della composizione della famiglia, ossia degli eredi in linea retta.

Ma se non ci sono né coniuge né figli e nemmeno genitori?

In quel caso, la persona che redige il proprio testamento può disporre del suo intero patrimonio: non esiste una quota da affidare per legge ai parenti in linea collaterale (fratelli, nipoti o cugini)

Se non si redige un testamento e chi muore non lascia né moglie, né figli, né ascendenti, il suo patrimonio andrà suddiviso tra i suoi fratelli e sorelle o, in assenza, tra i suoi nipoti (figli di fratelli o sorelle) o, in assenza, tra i suoi cugini

Ritrovi il tuo caso in quello descritto nell’articolo o hai altre domande in merito a una successione? 

Rivolgiti al personale del nostro studio, la prima consulenza è senza impegno!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Alberto Padoan

legato testamentario

Il legato testamentario: una disposizione testamentaria particolare

Nel redigere un testamento, si ha la possibilità di destinare un legato testamentario a qualcuno. Il concetto di legato testamentario, però, è complesso e necessita di una spiegazione. 

Il legato testamentario: una rapida spiegazione

Il legato è una disposizione testamentaria attraverso al quale il testatore attribuisce un bene o un diritto in favore di un destinatario (legatario). Tale lascito, quindi, può avvenire solo con un testamento, non si verifica nella successione legittima.

Quale differenza c’è tra erede e legato testamentario?

L’erede subentra nel patrimonio del defunto o per l’intero o per una quota di esso, mentre il legatario riceve solamente singoli beni (ad esempio una somma di denaro, un determinato bene immobile, un diritto), tuttavia l’erede risponde dei debiti del defunto anche in misura superiore ai beni ricevuti in eredità, mentre il legatario, di norma, risponde per i debiti ereditari unicamente al valore dei beni che gli sono stati attribuiti.

Quali atti si debbono compiere per ricevere un legato?

A differenza dell’erede, che assume la sua veste in forza di un’accettazione esplicita o tacita, il legatario non deve compiere alcun atto, consegue il legato automaticamente con l’apertura della successione. Il legatario è comunque libero di rinunciare al legato (cioè al bene ricevuto).

Quanti tipi di legato testamentario esistono?

Il codice civile prevede numerose tipologie di legato (v. artt. 651 e ss c.c.), tra le più comuni legato di cosa dell’onerato o di un terzo, di cosa solo in parte del testatore, di cosa generica, di cosa non esistente nell’asse ereditario, di cosa del legatario, di cosa acquistata dal legatario, di credo o di liberazione dal debito, a favore del creditore, di alimenti. Esistono tuttavia altre forme di legato non previste dal codice (cd. legati atipici) che sono comunque considerati validi, ad esempio legati che hanno ad oggetto rapporti contrattuali (es. un obbligo in capo all’onerato di stipulare un contratto con il legatario).

L’onerato è il soggetto individuato dal testatore (di norma un erede) che ha l’obbligo di eseguire il legato o far conseguire il bene o diritto in favore del legatario.

Legato testamentario e diritto delle successioni: farsi assistere è il miglior modo per tutelarsi         

Sia in fase di stesura del testamento, sia quando si riceve una eredità, in ogni forma, la complessità delle regole legate al diritto delle successioni è tale che il supporto di un avvocato è quasi indispensabile. Se hai bisogno di assistenza contatta il nostro studio: tutela i tuoi diritti. 

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Alberto Padoan

fuori dal testamento

I beni dimenticati: ecco cosa succede ai beni lasciati fuori dal testamento

Può sembrare controintuitivo, ma anche se attribuiamo il valore che meritano ai beni che possediamo, sia dal punto di vista affettivo che materiale, non è facile contemplarli tutti in un momento. Se fossimo chiamati ad elencare tutto ciò che possediamo in un singolo testo, saremmo in grado di elencarli tutti senza dimenticarci di nulla? Per questo capita, alle volte, che al momento della sua redazione qualche bene venga lasciato fuori dal testamento!

Succede con relativa frequenza, e proprio perché è un caso che ricorre, la legge prevede specifiche soluzioni per far fronte a dimenticanze od omissioni. In questo articolo vedremo sommariamente cosa prevedono la legge e la giurisprudenza.

Come si comporta la legge con quei beni che vengono lasciati fuori dal testamento

Cosa succede se una persona redige il testamento e su questo non indica tutti i suoi beni o perché dimentica di attribuirne alcuni o perché ne entra in possesso dopo aver scritto il testamento?

Innanzitutto, la legge stabilisce che le disposizioni testamentarie attribuiscono la qualità di erede sia se comprendono l’universalità dei beni sia se comprendono una quota di detti beni. Quindi si definisce erede sia colui a cui viene trasmessa la totalità dei beni del defunto, sia colui che è destinatario di una quota. Le altre disposizioni testamentarie sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario: al legatario si destinano beni particolari e non quote di eredità.

Si stabilisce poi che l’indicazione di beni determinati non esclude che la disposizione sia a titolo universale. Questo quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio. In altre parole, si può considerare come universale, quindi una parte o la totalità dell’eredità, anche se i beni vengono specificati nel testamento. Ovviamente a patto che il testatore intendesse quella assegnazione specifica come quota dell’eredità. Se, ad esempio, un testatore possiede due case di pari valore e due figli, quindi, potrà decidere quale casa andrà all’uno e quale all’altro, nella consapevolezza che i figli dovranno avere quote uguali di eredità.

Come ci si deve comportare, quindi, qualora alcuni beni siano stati stati lasciati fuori dal testamento?

Recentemente la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata proprio sul caso prospettato. La Cassazione ricorda che la regola generale prevede che per le cose non assegnate con il testamento si debba far riferimento alla successione legittima. Ossia vi sarà concorso tra successione testamentaria, quel che viene lasciato esplicitamente nel testamento, e successione legittima, ossia la quota spettante ai rispettivi eredi legittimi.

Quindi non c’è differenza fra lasciare fuori dal testamento beni per dimenticanza o consapevolmente?

No, anzi! La Cassazione coglie l’occasione per distinguere il caso in cui il testatore non abbia disposto di alcuni beni volutamente e il caso in cui non abbia disposto per dimenticanza o perché tali beni gli sono pervenuti dopo aver redatto il testamento.

Nel primo caso, se i beni non sono stati volutamente attribuiti esplicitamente a qualcuno, questi rientreranno nella quota attribuita agli eredi legittimi. Nel secondo caso, quello dei beni dimenticati o sopravvenuti, i beni non inclusi nel testamento andranno divisi tra l’erede testamentario e gli eredi legittimi. Questo proporzionalmente alle rispettive quote.

La Corte si spinge nel sostenere qualcosa di particolare nel caso vi sia un unico soggetto nominato nel testamento. Chiaramente, questo in riferimento al caso in cui il defunto abbia dimenticato di attribuire alcuni beni o questi gli siano pervenuti successivamente alla redazione delle sue volontà. Eseguendo un calcolo preventivo della quota di cui può disporre tramite testamento, si presume che detti beni vadano attribuiti all’erede testamentario.

Resta tuttavia ferma la formula piena di istituzione di erede universale, ossia non ha luogo la successione legittima se con la disposizione testamentaria si sono attribuiti tutti i beni (art. 457, co. 2, c.c.); salva la riserva di legge ai legittimari (art. 457, co. 3, c.c.).

Il Diritto di Successione è una materia complessa in cui tutti però, purtroppo, incappiamo.

Se hai bisogno di assistenza per una successione non esitare a contattare il nostro studio: la prima consulenza è senza impegno.

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Alberto Padoan

dichiarazione di successione

La dichiarazione di successione: l’aspetto burocratico dell’eredità

Nei momenti più tristi della vita, occorre pur sempre raccogliere le forze e adempiere ad alcune incombenze necessarie. Specie nel caso della dipartita di una persona amata, però, lo stato richiede alcuni adempimenti che, a seconda dei casi, possono presentare un grado di complessità più o meno gravoso e complesso. È il caso, ad esempio, della dichiarazione di successione.

Quando una persona viene a mancare vi sono degli adempimenti da compiere al fine di regolarizzare fiscalmente il subentro degli eredi nel patrimonio del defunto. L’adempimento principale è, appunto, la dichiarazione di successione che, a decorrere da gennaio 2017, si può presentare all’Agenzia delle Entrate solo in via telematica.

Chi deve presentare la dichiarazione di successione

E’ facoltà di ciascun erede presentare la dichiarazione di successione; in caso di più eredi è sufficiente che uno solo presenti detta dichiarazione anche a nome di tutti gli altri eredi.

Entro quando va presentata la dichiarazione di successione.

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, ossia dalla data di decesso del de cuius. Si può presentare anche oltre detto termine ma si è esposti al rischio dell’applicazione di sanzioni amministrative per il ritardo.

A cosa serve la dichiarazione di successione

Detto adempimento serve per consentire allo Stato di calcolare la tassazione da applicare alla successione sulla base dei beni lasciati dal defunto. Infatti, nella dichiarazione di successione vanno obbligatoriamente indicati l’attivo e il passivo ereditario. L’attivo è composto da beni immobili (edifici, terreni) lasciati dal defunto, conti correnti, obbligazioni. Ne fanno parte anche quote o azioni di società di capitali, per i beni mobili il valore è calcolato nella misura del 10% del valore complessivo netto, salvo inventario.

Tra le passività vanno indicate le spese funerarie, spese mediche sostenute nel semestre precedente il decesso, i debiti contratti dal defunto risultanti da atto in forma scritta con data certa. Nella dichiarazione di successione vanno altresì indicati eventuali soggetti che abbiano rinunciato all’eredità o eventuali soggetti interdetti/incapaci.

Quali sono le imposte da pagare?

L’imposta di successione per il coniuge e i parenti in linea retta è soggetta alla franchigia di euro 1 milione per ciascun beneficiario (euro 1,5 milione in caso di erede con grave handicap). Sull’eccedenza si applica il 4%; per i fratelli e sorelle la franchigia è di euro 100.000,00 ciascuno, sull’eccedenza viene applicata l’imposta del 6%; parenti sino al quarto grado 6% senza franchigia; altri parenti/soggetti l’imposta applicata è dell’8% senza franchigia. Oltre a detta imposta si dovranno versare le imposte ipotecarie e catastali relative agli immobili.

Anche per queste faccende farsi aiutare è la cosa migliore

Quello in cui si subentra a un parente come eredi è sempre un momento difficile, carico di emotività e delicato. Per questo farsi assiste da un avvocato specialista in diritto di successione non è solo la cosa migliore da fare dal punto di vista legale. È anche un sollievo e un alleggerimento personale. Rivolgiti al nostro studio se hai necessità di assistenza: tutela i tuoi diritti!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Alberto Padoan

donazione di beni futuri

Donazione di beni futuri

La vita, si sa, non si vive solo nel presente, e nemmeno solo nel passato! Una delle molte cose che rendono speciali gli esseri umani è la capacità di progettare il futuro, e di mettere in campo oggi azioni per ottenere un risultato preciso in un lasso di tempo definito. Ma dunque, se la capacità progettuale è così importante nel definire l’animo umano, non dovremmo forse considerarla una risorsa, un bene prezioso? Ed essendo tale, non si dovrebbe poter effettuare una donazione di beni futuri

Nello specifico, si può donare un bene ancora non esistente? Una casa che progettiamo di costruire oppure un bene che riceverò e che voglio già destinare ad una determinata persona? 

Il primo comma dell’art. 771 c.c. stabilisce che oggetto della donazione sono beni presenti del donante. La donazione di beni futuri è nulla se riferita a questi, salvo che si tratti di beni non ancora separati.  

Cominciamo, però dal principio per fare un po’ di chiarezza. Cerchiamo, per prima cosa, di definire il concetto di bene futuro. Un bene futuro si definisce tale in tre casi:  

  1. Se intende una cosa che ancora non esiste;  
  2. Se intende una cosa che esiste in natura ma non ha ancora una propria autonoma esistenza (esempio i frutti nati ma non ancora separati: solo in questo caso la donazione è valida); 
  3. Se intende una cosa di cui non si ha attualmente la proprietà e si attende di averla. 

Ad esempio: è valida la donazione dei frutti che verranno a maturazione, dei minerali che verranno estratti o i profitti futuri di un’azienda, ciò perché su tali cose esiste già un diritto in capo al donante.  

Diversamente, se il donante vuole disporre di un bene su cui non può vantare alcun diritto, come un bene che riceverà in donazione o forse in successione o dovrà acquistarlo, detta donazione è considerata nulla. 

Esistono eccezioni per la donazione di beni futuri?

Eccezione a detta regola è dettata dal secondo comma dell’art. 771 c.c.: se oggetto della donazione è una universalità di cose, ad esempio un’azienda o una piantagione, e queste siano nella disponibilità del donante, la donazione è valida. Essa ricomprende anche le cose che vi si aggiungeranno, come i profitti dell’azienda o i frutti della piantagione. 

Quindi appare chiara la regola secondo cui non possono formare oggetto di donazione beni o diritti che non sono nella disponibilità del donante, e tanto meno possono essere oggetto di donazione le cose altrui. 

Ma le eventualità in una successione sono complesse, e prevedono molti casi differenti! Cosa succede, ad esempio, se un co-erede volesse donare la quota del bene ricevuto in eredità?  

La Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha chiarito come anche in questo caso si sia di fronte al divieto di donazione di cosa altrui o parzialmente altrui che, sebbene non vietata, è nulla per difetto di causa. In questo modo, la donazione del co-erede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria è nulla. Questo in considerazione del fatto che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del co-erede donante. 

Non esistono dunque presupposti necessari per una donazione di beni futuri?

Non esattamente: sempre secondo le Sezioni Unite, una simile donazione può essere ritenuta valida, ma solamente quando sussistano due presupposti: 

  • Il donante e il donatario devono essere consapevoli del fatto che il bene non è ancora di proprietà del donante.L’atto, quindi, si perfezionerà nel momento in cui detto bene entrerà nella disponibilità del donante;  
  • Il donante si deve assumere l’obbligo di  trasferire al donatario il bene nel momento in cui ne diverrà proprietario e, quindi, dopo la divisione ereditaria. In tale quadro, la donazione di cosa altrui diviene. donazione obbligatoria di dare, il cui oggetto è quindi l’obbligazione di procurare l’acquisto del bene dal terzo (gli effetti traslativi sono differiti e sospensivamente condizionati all’esito della divisione ereditaria). 

Diversamente, è valida la donazione della quota spettante sull’intero asse ereditario, quindi non su un singolo bene, salvi i diritti di prelazione ereditaria. In questo caso, il soggetto donatario si sostituisce al donatario in tutta la quota indivisa sull’intera massa ereditaria e, pertanto, entrerà al posto di questi nella comunione ereditaria.

Questo tipo di donazione non è certo l’unico aspetto atipico che la legge prende in considerazione! 

Il diritto di successione è una materia davvero complicata e il supporto di un professionista è davvero utile, se non indispensabile! Contatta il nostro studio per avere assistenza: tutela i tuoi diritti!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Alberto Padoan