Il legame effettivo tra un individuo e uno Stato prende il nome di cittadinanza ed è presupposto essenziale per l’attribuzione di obblighi e diritti. Ogni Stato, in forza del principio della sovranità, ha ampia autonomia nell’individuare il proprio popolo e l’insieme dei propri cittadini, individuando i modi di acquisto e di perdita del c.d. status civitatis.
Quanto alla perdita della cittadinanza, le legge italiana prevede tre particolari istituti:
- la Perdita automatica in presenza di particolari condizioni
- la Rinuncia
- la Revoca.
Vediamoli nel dettaglio.
1 – Perdita automatica della cittadinanza
L’articolo 12 della legge 91/1992 prevede due casi in cui un cittadino può perdere la sua cittadinanza.
Al primo comma è descritto il caso in cui un cittadino italiano perda la propria quando, dopo aver accettato un impiego pubblico estero o da un ente internazionale a cui non partecipi l’Italia, o prestando servizio militare per un paese straniero, riceva intimazione da parte del Governo italiano ad abbandonare impiego, carica o servizio e non ottemperi nel termine fissato.
Al secondo comma si considera il caso in cui il cittadino italiano che abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego o una carica pubblica, abbia prestato servizio militare senza esservi obbligato o abbia acquisito la cittadinanza volontariamente presso un paese con cui l’Italia si trovi in stato di guerra. In questo caso, al momento della cessazione delle ostilità, il soggetto perde la cittadinanza.
Il terzo caso è previsto all’art. 3 comma 3 e riguarda l’adottato qualora vi sia revoca dell’adozione per fatto a lui imputabile. Tuttavia, la perdita automatica non opera qualora lo stesso non sia in possesso di altra cittadinanza, né può riacquistarla.
2 – Rinuncia alla cittadinanza
Si tratta del caso in cui un soggetto ritiene volontariamente di non voler più essere cittadino italiano.
Questo può succedere nel caso in cui un cittadino italiano, già in possesso di una cittadinanza straniera, può decidere di rinunciare alla cittadinanza italiana qualora risieda o stabilisca la sua residenza all’estero. Non è però obbligato a farlo: il cittadino può avere doppia cittadinanza, e non vi è una perdita automatica per l’acquisto di una cittadinanza straniera o per il trasferimento della residenza all’estero. Per rinunciarvi, dovrà presentare una dichiarazione di rinuncia all’autorità diplomatica o consolare italiana nel paese di residenza. Questo, chiaramente, se non è già stabilita la perdita automatica come espressione di accordi internazionali pregressi.
I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se con esso conviventi, seguono le sorti del genitore, ma una volta raggiunta la maggiore età, se in possesso di un’altra cittadinanza, possono rinunciarvi.
Quando un minore viene adottato da un cittadino italiano, ne acquista la cittadinanza, ma se, al sopraggiungere della maggiore età, l’adozione viene revocata non come conseguenza di un comportamento dell’adottato, questi resta cittadino italiano. Potrà però rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca dell’adozione, purché sia in possesso di un’altra cittadinanza o la riacquisti.
3 – Revoca
La cittadinanza italiana può, infine, essere revocata, ossia tolta a un soggetto che l’abbia acquisita, come conseguenza di un comportamento delittuoso.
L’articolo 10 bis introdotto nel decreto-legge 113/2018 recita:
“La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché’ per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza è adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno”
Questo articolo si applica solo nell’ ipotesi in cui la cittadinanza sia stata acquisita successivamente alla nascita, con il compimento della maggiore età.
La revoca interviene nel caso in cui il cittadino sia stato condannato in via definitiva per:
- reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
- assistenza agli associati, ovvero per aver dato o fornito loro rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto e strumenti di comunicazione a persone facenti parte di associazioni sovversive, con fini di eversione dell’ordine democratico o di terrorismo anche internazionale.
- avere sottratto, distrutto, disperso, soppresso o deteriorato beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo.
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Essere cittadini è un aspetto importante dell’identità giuridica della persona
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Articolo realizzato in collaborazione con la dottoressa Silvia Pellicani