conversione del pignoramento

Conversione del pignoramento: come salvare i propri beni

Capita di avere un periodo complicato dal punto di vista economico. A volte le conseguenze di questi periodi non hanno strascichi sgradevoli, altre volte, invece, lasciano il segno. Può capitare addirittura che si arrivi ad una procedura esecutiva per il pignoramento dei beni del debitore, e a quel punto sorge spontanea una domanda: quei beni sono definitivamente perduti? In effetti no, esiste ancora una possibilità: la conversione del pignoramento.

Conversione del pignoramento: cos’è?

La conversione del pignoramento è un istituto previsto e disciplinato dall’art. 495 c.p.c., che consente al debitore, dopo l’avvio di una procedura esecutiva e prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati, di sostituire agli stessi una somma di denaro comprensiva dell’importo dovuto al creditore procedente e agli eventuali creditori intervenuti (capitale, interessi e spese) e delle spese dell’esecuzione. 

Come funziona la conversione del pignoramento

È necessario depositare un’apposita istanza nella cancelleria del Tribunale del luogo in cui è stato eseguito il pignoramento. Unitamente all’istanza di conversione, deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma di denaro. Questa non sarà inferiore ad 1/6 dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti già effettuati, che dovranno essere provati documentalmente.

L’istanza di conversione del pignoramento deve essere depositata prima che sia disposta l’assegnazione o la vendita, ossia prima che il Giudice emetta l’ordinanza con la quale fissa la data della vendita o delega le operazioni. Può essere presentata una sola volta nella procedura esecutiva, a pena di inammissibilità.

Dopo il deposito dell’istanza, il Giudice dell’esecuzione, valutata l’ammissibilità della domanda, determinerà, previa audizione delle parti, l’importo globale che il debitore dovrà versare ed il termine per il versamento. Il giudice, tuttavia, può anche rigettare l’istanza o dichiararla inammissibile ovvero accoglierla solo parzialmente. Il debitore potrà in tal caso chiedere, con istanza motivata, la modifica o la revoca dell’ordinanza ex art. 487 c.p.c. oppure presentare ricorso ex art. 617 c.p.c.

Conversione e rateizzazione: è possibile?

Solo quando i beni pignorati siano costituiti da beni immobili o cose mobili, il giudice può disporre, se ricorrono giustificati motivi, un pagamento rateale, a cadenza mensile, fino ad un massimo di quarantotto mesi.

Cosa succede se il debitore non paga?

In caso di mancato versamento di anche una sola rata, ovvero di un ritardo nel versamento superiore a 30 giorni, il debitore si riterrà decaduto dal beneficio. Le somme già versate formeranno parte dei beni pignorati e, su richiesta del creditore procedente o di un creditore intervenuto, la procedura esecutiva riprenderà e seguirà la vendita.

Qualora, invece, il debitore provveda all’integrale pagamento nei termini stabiliti, i beni pignorati saranno liberati dal vincolo del pignoramento e rientreranno nella piena disponibilità del debitore.

La conversione del pignoramento suggerisce che c’è sempre una possibilità, ma…

Simili procedure non vanno mai prese sottogamba. Ignorare avvisi, saltare pagamenti o disattendere ingiunzioni non è mai la soluzione, anzi un atteggiamento del genere non fa che esacerbare i problemi. Quando ci si trova in difficoltà, l’unica cosa da fare è rivolgersi a un legale esperto che ci consigli per il meglio, aiutandoci ad uscire da un periodo difficile nel modo migliore e meno gravoso. Se hai bisogno di assistenza contatta il nostro studio: tutela i tuoi diritti!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Camilla Marcato.

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