decreto ingiuntivo

Decreto ingiuntivo: cos’è e come posso oppormi

Ci sono determinate esperienze, nella vita, che davvero non vorremmo vivere. Esperienze negative capaci di destabilizzarci e che spesso non sappiamo come affrontare. Una di queste è ricevere un decreto ingiuntivo!

A dire il vero, ricevere un decreto ingiuntivo non è così insolito e può capitare davvero a tutti. Cerchiamo quindi di capire meglio di cosa si tratta, e soprattutto, come opporci quando riteniamo che il decreto sia stato emesso ingiustamente!

Cos’è un decreto ingiuntivo?

Innanzitutto cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando. Un decreto ingiuntivo, detto anche ingiunzione di pagamento, è un atto giudiziario con il quale il Giudice ingiunge a un debitore di pagare una somma determinata di denaro o di consegnare una cosa determinata o una certa quantità di cose il cui valore va a colmare il debito. 

Il decreto ingiuntivo viene emesso a seguito di un procedimento speciale, chiamato anche “monitorio”, che consente di ottenere il più rapidamente possibile un titolo esecutivo.

La caratteristica fondamentale di questa particolare procedura è l‘assenza totale di un contraddittorio nella sua prima fase, ossia quella successiva al deposito del ricorso. Infatti, una volta ricevuto il ricorso iniziale, il Giudice esamina l’atto e i documenti e, se ritiene che vi siano i presupposti, emette il decreto ingiuntivo, senza fissare alcuna udienza.

Il ricorrente, quindi, dovrà depositare il ricorso per ingiunzione di pagamento presso la cancelleria del Giudice competente, il Giudice di Pace o il Tribunale a composizione monocratica. Fatto questo, una volta che il Giudice lo avrà emesso, senza conferire con l’altra parte, ricorso e decreto verranno portate a conoscenza del debitore. Qesto mediante una notifica per copia autentica, entro e non oltre 60 giorni dal deposito in cancelleria del decreto stesso.

Dopo essere stato notificato, il decreto ingiuntivo ha valore per dieci anni!

Inoltre, con questo titolo, nel caso in cui il debitore non dovesse pagare, sarà poi possibile attivare l’esecuzione forzata, ossia il pignoramento dei beni del debitore.

Quindi, come si vede, l’iter che porta all’emissione di un decreto ingiuntivo è molto semplice e può capitare di riceverne uno per una situazione “debitoria” di cui non siamo a conoscenza o che non riteniamo tale! 

Cosa fare, dunque, quando si riceve un decreto ingiuntivo?

Una volta notificato il decreto ingiuntivo, il “debitore ingiunto”, ossia il destinatario del decreto, può fare tre cose: 

1. Adempiere spontaneamente, cioè pagare ed evitare così un eventuale pignoramento.

2. Non fare nulla: adottata questa strategia, trascorsi 40 giorni dalla notifica, il creditore farà dichiarare definitivo il decreto ingiuntivo, chiedendo che lo stesso venga dichiarato „esecutivo“. Bisogna però prestare attenzione, perchè in alcuni casi il decreto ingiuntivo è “provvisoriamente esecutivo” fin da subito e in questo caso non occorre che il creditore attenda 40 giorni prima di poter agire. Ottenuta l’esecutorietà del decreto, il creditore può avviare l’azione esecutiva, notificando il precetto. Con questo atto egli “intima e fa precetto” al debitore di pagare entro e non oltre il termine di 10 giorni. Scaduto quest’ultimo termine, il creditore è libero di procedere a pignoramento, che sia esso mobiliare, presso terzi o immobiliare. 

3. Proporre opposizione al decreto ingiuntivo!

Come ci si oppone a un decreto emesso a nostro nome?

Lo strumento difensivo a disposizione dell’ingiunto è quindi l’Opposizione , con cui è possibile far valere eventuali vizi della notificazione. Ad esempio, il fatto che la notifica sia avvenuta oltre i 60 giorni dall’emissione del decreto ingiuntivo. Oppure l’incompetenza del Giudice adito con il ricorso per ingiunzione oppure contestare nel merito la stessa esistenza del debito. 

A seguito dell’opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione, nel corso del quale il Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo valuta il caso più approfonditamente e si pronuncia sulla natura o l’esistenza del credito azionato dal ricorrente. 

Si tratta di quel che viene definito, sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza, “contraddittorio differito”: è solo con l’atto di citazione in opposizione che il Giudice entra nel merito dell’accertamento del credito vantato.

L’opposizione deve essere presentata, come si diceva, entro 40 giorni dalla notifica del decreto. Questo a meno che non si proceda a una “opposizione tardiva” (hyperlink art. 650 c.p.c.), possibile quando il debitore/ingiunto dimostri di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per caso fortuito o forza maggiore, circostanze che dovranno essere dimostrate. Non sarà in ogni caso possibile opporsi una volta trascorsi 10 giorni dal primo atto di esecuzione. 

L’atto di citazione in opposizione, contenente l’esposizione delle ragioni del debitore, deve essere notificato da quest‘ultimo al creditore o al suo difensore. Deve indicare, tra le altre cose, il giorno dell‘udienza di comparizione, che non potrà svolgersi prima che siano trascorsi 90 giorni (o 45) dalla notifica dell’atto di citazione.

L‘opposizione può avere diversi esiti:

  • Può essere totalmente rigettata: in tal caso, il decreto diviene definitivo;
  • Può essere accolta integralmente: in questa ipotesi, il decreto non sarà più efficace;
  • Può essere accolta parzialmente: in questo caso il decreto sarà sostituito dalla sentenza, che diverrà il nuovo titolo esecutivo.

Come già anticipato, se il debitore non provvede al pagamento, ma nemmeno si oppone al decreto, oppure, se l’opposizione non va a buon fine, il creditore è autorizzato ad avviare l’esecuzione e, quindi, a procedere al pignoramento dei beni.

Quindi, se ricevi un decreto ingiuntivo, non farti prendere dal panico e contatta il nostro Studio: tutela i tuoi diritti!

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