indennità di disoccupazione

Indennità di disoccupazione (NASpI): un diritto da preservare 

Spesso i rapporti sul posto di lavoro non sono affatto di facile gestione. Può capitare che vi siano problemi nei rapporti interpersonali oppure, semplicemente, contrazioni di mercato. Questo può far sì che un lavoratore senta l’esigenza di porre fine al rapporto in essere e cercare un altro impiego. Purtroppo, non sempre datore di lavoro e dipendente riescono a raggiungere un accordo in merito alla conclusione del loro rapporto. Per questo, molti lavoratori, pur di svincolarsi da rapporti di lavoro divenuti ormai improseguibili, decidono di rassegnare le proprie dimissioni. Spesso senza sapere che, così facendo, perderanno la possibilità di accedere all’indennità di disoccupazione, ossia alla NASpI

Facciamo chiarezza sull’indennità di disoccupazione, la NASpI 

L’acronimo NASpI sta per Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, un’indennità di disoccupazione mensile riconosciuta dall’INPS a quei lavoratori che si trovino in condizioni di disoccupazione involontaria. La prestazione non viene erogata automaticamente dall’Istituto, ma soltanto su domanda dell’interessato, da presentarsi per via telematica. 

La NASpI, dunque, non spetta in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro. Spetta solo in quelli in cui il lavoratore ha perso involontariamente la propria occupazione. Ciò fa sì che, generalmente, l’indennità venga riconosciuta a chi è stato licenziato. Non è così per chi ha posto fine consensualmente al rapporto di lavoro o ha rassegnato le proprie dimissioni.

Fanno eccezione i seguenti casi: 

1- Dimissioni per giusta causa 

 Con tale terminologia si intendono le ipotesi in cui il lavoratore si vede costretto a rassegnare le dimissioni. Questo perché i comportamenti del datore di lavoro rendono impossibile proseguire il rapporto. Sul punto l’INPS ha chiarito che possono rassegnarsi dimissioni per giusta causa quando: 

  • Non sia stata pagata la retribuzione; 
  • Il lavoratore abbia subito molestie sessuali sul luogo di lavoro; 
  • Le mansioni lavorative siano state modificate in senso peggiorativo; 
  • Il lavoratore sia stato vittima del cosiddetto mobbing. Ossia abbia subito un crollo del proprio equilibrio psico-fisico a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi; 
  • Vi siano state notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito della cessione dell’azienda ad altre persone (fisiche o giuridiche); 
  • Il lavoratore sia stato spostato da una sede a un’altra senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’articolo 2103 del codice civile; 
  • Ci sia stato un comportamento ingiurioso da parte del superiore gerarchico nei confronti del dipendente. 

2- Dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità 

A partire, quindi, da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del bambino. 

3 - Risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione avanti l’Ispettorato Territoriale del Lavoro 

4- Risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso un’altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla sua residenza e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più

In ogni caso, non potranno avere accesso alla prestazione i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni. Come loro gli operai agricoli, a tempo determinato e a tempo indeterminato, oltre che i lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI. Avranno, invece, diritto all’indennità gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. Anche i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. 

Vedere riconosciuti i propri diritti e poter usufruire degli ammortizzatori sociali, insomma, richiede un giusto grado di conoscenza della normativa vigente. Per questo è sempre consigliabile, prima di risolvere un rapporto lavorativo, rivolgersi a dei professionisti per un aiuto: se ne hai bisogno contatta il nostro studiotutela i tuoi diritti!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Maria Monica Bassan.

Comments are closed.