La giustizia non va in un’unica direzione. Se si è causato danno alla società tanto da venire sottoposti a un procedimento giudiziario, non esiste solo la pena detentiva o quella pecuniaria per espiare la propria colpa. Un’alternativa, relativamente nuova e di sicuro innovativa, è la sospensione del processo con messa alla prova.
In cosa consiste la messa alla prova
La sospensione del processo con messa alla prova viene introdotta con la legge 67 del 28 aprile 2017 ed è stata da ultimo oggetto di innovazione con il D.Lgs. 150/2022, la cosiddetta “Riforma Cartabia” . Il concetto di messa alla prova prevede lo svolgimento, da parte dell’imputato, di un programma di lavori di pubblica utilità in favore della collettività. Questo può essere svolto tramite attività di volontariato di rilievo sociale o presso istituzioni pubbliche, enti e strutture sanitarie.
La misura, però, non può essere concessa per ogni procedimento. Essa può essere concessa dal giudice per reati puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, estendendola dagli originari limiti edittali dei quattro anni. Questo purché si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori da parte dell’autore compatibili con l’istituto. L’esito positivo comporta l’estinzione del reato, mentre l’esito negativo comporta la revoca della sospensione e la ripresa del procedimento.
Ma cosa è necessario fare per ottenere la sospensione del processo con messa alla prova, e quali sono i passaggi che la contraddistinguono?
Prima di tutto, l’imputato dovrà presentare una richiesta, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale entro la prima udienza. Questa dovrà contenere la propria disponibilità, la situazione personale e familiare e l’attività lavorativa. Novità ulteriormente introdotta dalla Riforma è la possibilità che detta proposta sia formulata anche dal Pubblico Ministero, oltre che dallo stesso imputato. Quest’ultimo può formulare la proposta anche nel corso delle indagini preliminari, indicando la durata ed i contenuti del programma, a cui l’indagato può aderire nel termine di venti giorni.
Inizia il programma di trattamento: come si svolge
A questo punto, il programma di trattamento viene elaborato di concerto con l’ufficio di esecuzione penale esterna. Il periodo di sospensione del procedimento può essere nel massimo uno o due anni, a seconda dei reati per cui si procede.
Una volta elaborato il programma, tenendo conto delle occupazioni lavorative e delle caratteristiche della persona imputata, viene eseguito. Infine, viene verificato l’esito del programma: se la prova ha esito positivo, il reato viene estinto. Se, invece, l’esito è negativo la sospensione viene revocata e il procedimento riprende.
Può capitare a tutti di incorrere in problemi legali, che a volte risultano in un processo a carico della persona a cui viene contestato l’illecito. Per ottenere la sospensione del processo con messa alla prova, comunque, il primo passo è rivolersi a un legale: contatta il nostro studio. Tutela i tuoi diritti!
Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Lucrezia Zacchi