negoziazione assistita

NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI FAMIGLIA

L’entrata in vigore del DL 132/2014, poi convertito in Legge n. 162/2014 ha aggiunto altre modalità per giungere alla separazione o al divorzio. In precedenza, per separarsi o divorziare, era prevista una sola modalità: bisognava presentare un ricorso avanti al Tribunale attendendo i tempi imposti dai Tribunali, per giungere ad una separazione o ad un divorzio, anche in forma consensuale/ congiunta. La nuova legge ha previsto altre modalità, il ricorso delle parti al Comune di residenza, modalità attuabile solo a certe condizioni, in particolare in mancanza di figli minori e quando non siano previste statuizioni economiche tra le parti, e la cosidetta negoziazione assistita, un istituto che si affianca al procedimento giudiziale e alla forma di separazione e divorzio coinvolgente solo le parti avanti a un Ufficiale dello Stato Civile di cui si è detto sopra.

Ma che cos’è la negoziazione assistita?

L’istituto della negoziazione assistita, concettualmente, è mediata dal diritto collaborativo nord americano, legato agli ordinamenti di common law: si tratta di una procedura negoziale intesa a risolvere o prevenire le controversie prima dell’intervento del Tribunale.

Nel caso del diritto di famiglia, però, è previsto anche l’intervento del Pubblico Ministero, intervento, tuttavia, che ha il solo scopo di valutare dal punto di vista formale o sostanziale l’accordo che le parti hanno già raggiunto, al di fuori del circuito giudiziario.

Come funziona?

I due coniugi intenzionati a separarsi o divorziare sono chiamati a concludere una convenzione. Questa dev’essere conclusa tramite i rispettivi legali, rigorosamente almeno uno per parte, e deve impegnarli al raggiungimento di un accordo nell’ambito della procedura di divorzio o separazione.

Sulla base di questa convenzione, si svolgono una serie di incontri tra le parti e i loro legali, che vengono di volta in volta verbalizzati. Se, al termine degli incontri, viene raggiunto e sottoscritto l’accordo, l’avvocato si recherà in Tribunale per chiedere al Procuratore della Repubblica il nulla osta o l’autorizzazione all’accordo raggiunto.

Nel caso del rilascio di un nulla osta, il Pubblico Ministero dovrà solo verificare la regolarità formale dell’accordo. Se invece sono coinvolti figli minorenni, disabili o comunque non economicamente autosufficienti, il Giudice dovrà effettuare un controllo più profondo, e autorizzerà l’accordo solo dopo aver verificato che anche sostanzialmente questo sia equo. Se invece il Procuratore ritenesse l’accordo non confacente all’interesse dei minori, rimetterà le parti avanti al Presidente del Tribunale.

Se, infine, il Pubblico Ministero rilascerà il suo benestare, il legale dovrà incaricarsi di rivolgersi all’Ufficio dello Stato Civile per ottenere la trascrizione del provvedimento.

Perché è stata introdotta la negoziazione assistita?

La procedura di negoziazione assistita ha, in effetti, alcuni vantaggi molto evidenti. In primo luogo è molto rapida: dal momento della stipula della convenzione a quello dell’accordo non possono trascorrere più di tre mesi. L’avvocato avrà, poi, dieci giorni per trasmettere l’accordo al Pubblico Ministero competente, e una volta rilasciato il nulla osta, il legale avrà altri dieci giorni per procedere alla richiesta di trascrizione, pena una sanzione pecuniaria a carico del legale ove non venissero rispettati i tempi .

Si può dire che, di fatto, l’intera controversia si risolve in un paio di mesi dal momento in cui si sottoscrive la convenzione. La procedura di negoziazione assistita è inoltre più comoda, perché permette alle parti di fissare tempi e luoghi degli incontri a seconda della loro disponibilità, cosa essenziale per persone che, ad esempio, vivono lontane.

La cosa più utile in assoluto, però, è forse quella di potersi confrontare alla presenza dei propri avvocati su questioni di natura patrimoniale o relative ai figli, quindi questioni molto complesse che involgono gli aspetti fondamentali della vita famigliare e sopratutto dei figli coinvolti nella rottura della relazione, ciò in maniera aperta e con i tempi che le parti ritengono necessarie. Un’udienza davanti a un giudice dura circa venti minuti, mentre i confronti tra le parti si possono protrarre anche per ore e permettono una decisione maggiormente adeguata alle esigenze dei propri figli.

La procedura di negoziazione assistita offre la stessa tutela?

Certamente: l’accordo raggiunto dai coniugi, anche se formalmente è un atto di autonomia privata, ha gli stessi effetti di un provvedimento giudiziario. In caso di inadempienza di una delle parti, ad esempio il mancato versamento degli assegni di mantenimento, l’accordo costituisce un titolo valido per agire nei confronti della controparte.
 
Si può ricorrere alla negoziazione assistita anche per modificare le condizioni di separazione e divorzio, e, con l’entrata in vigore in data 22 giugno 2022 di alcuni articoli della della L. 26.11.2021, cosidetta riforma Cartabìa, è possibile il ricorso a questa modalità anche nel caso in cui la crisi familiare riguardi i figli nati fuori dal matrimonio. Negli ultimi anni è cambiato molto in questa materia: scopri  cosa è cambiato dal 2017 in materia di erogazione degli assegni divorzili

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Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Marta Michelon

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