Patrocinio a spese dello Stato

Cos'è

Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purchè le sue pretese non risultino manifestamente infondate. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.). L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse. La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.

Chi può essere ammesso

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.766.33 (diconsi euro diecimiliasettecentosessantasei e centesimi trentatrè). Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

  • i cittadini italiani
  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
  • gli apolidi
  • gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

Documenti da allegare alla domanda

Sono indispensabili i seguenti documenti:

  • CODICE FISCALE
  • DICHIARAZIONE DEI REDDITI (o dichiarazione sostitutiva)
  • Certificato di residenza e stato di famiglia da richiedere al comune dove si abita; lo stesso deve essere esente da imposte, bolli e/o tasse perchè richiesto per il patrocinio a spese dello stato.

Qual è il reddito che si conteggia

Per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, viene considerato il reddito delle persone fisiche (Irpef); l’articolo 76 del Dpr 30 maggio 2002 n. 115 fissa una soglia di reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a10.766,33 euro. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva; è invece considerato il solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (articolo 76 commi 3 e 4). 

Non si ha invece, riguardo al reddito Isee, che è il sistema attraverso il quale si calcola la capacità di partecipazione alle spese per il costo di un servizio pubblico. Quest’ultimo si applica a tutti i servizi resi dalle pubbliche amministrazioni non destinati alla generalità dei cittadini o che prevedono tariffe agevolate o esenzioni. Con questo metodo si valuta la situazione economica dell’intero nucleo familiare visto nella sua completezza, sommando all’indicatore della situazione reddituale quello del patrimonio immobiliare e mobiliare.

Da quando vale

L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Si deve anche ricordare che l’ammissione non ha effetto retroattivo e, perciò vale solo per il futuro. Tutta l’attività stragiudiziale e giudiziale antecedente rimane a carico del soggetto richiedente poi beneficiato dall’assistenza legale pagata dallo Stato.

Esclusione dal patrocinio in ambito civile

Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

Dove presentare la domanda

La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:

  • luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
  • luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
  • luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

Come presentare la domanda

I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. La richiesta deve essere presentata personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente. La domanda, sottoscritta dall’interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
  • l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione)
  • l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio
  • se trattasi di causa già pendente
  • la data della eventuale prossima udienza
  • generalità e residenza della controparte
  • ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
  • prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).

Cosa fa il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda

Valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l’ammissibilità, ed emette entro 10 giorni uno dei seguenti provvedimenti:

  1. accoglimento della domanda;
  2. non ammissibilità della domanda;
  3. rigetto della domanda;

trasmette copia del provvedimento all’interessato, al giudice competente e all’Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

Cosa si deve fare dopo il provvedimento di ammissione

Si procede alla nomina del difensore scegliendo il nominativo dall’Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.

Cosa si può fare se la domanda non viene accolta

L’interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto. In caso la decisione da parte del Consiglio dell’Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l’interessato può inviare una nota al Consiglio dell’Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III.

Cosa succede se nella domanda di ammissione al patrocinio si dichiara il falso

Le persone ammesse al patrocinio possono essere sottoposte al controllo della guardia di finanza, anche tramite indagini presso le banche e le agenzie di finanziamento. Le dichiarazioni false od omissive e la mancata comunicazione degli aumenti di reddito sono punite con la pena della reclusione in carcere da 1 a 6 anni e 8 mesi di reclusione in carcere e con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro; la condanna comporta la revoca dall’ammissione al patrocinio a Spese dello Stato con effetto retroattivo, oltre al pagamento a carico del richiedente di tutte le somme corrisposte. La sanzione penale è prevista anche per chi omette di comunicare le variazione del reddito entro il termine di 30 giorni dalla scadenza di un anno dalla presentazione della domanda di ammissione o dalla presentazione della precedente dichiarazione.

Cosa succede se si è ammessi per errore

Si devono sostenere e rifondere tutte le spese, anche quelle anticipate dallo Stato o prenotate a debito e si dovrà pagare la prestazione stragiudiziale e giudiziale resa dall’avvocato. Ciò accade anche se non si è data comunicazione di aver variato il proprio reddito in modo così rilevante da impedire il persistere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Cosa succede se il patrocinio a spese dello Stato viene revocato in corso di causa

Durante il tempo necessario per completare la procedura il reddito del beneficiario potrebbe variare ed aumentando potrebbe superarie i tetti stabiliti dalla legge per il mantenimento del beneficio. In questo caso perderebbe il beneficio ed il Giudice in corso di causa o nel provvedimento di liquidazione successivo alla conclusione del procedimento potrebbe accertarne l’esclusione. In questo caso si devono sostenere e rifondere tutte le spese, anche quelle anticipate dallo Stato o prenotate a debito e si dovrà pagare la prestazione stragiudiziale e giudiziale resa dall’avvocato.

patrocinio gratuito Padova