protezione speciale

Protezione Speciale: che cos’è, e come funziona?

 L’emergenza migratoria, accentuata dalla guerra in Ucraina, non è un fenomeno nuovo. Ormai l’emergenza può considerarsi sistemica, ma la risposta che da il nostro paese è sempre oggetto di grandi discussioni politiche. Risente, storicamente, digli orientamenti ideologici dei nostri legislatori. Fondamentale è  l’art.19 del d.lgs. 286/1998 in cui troviamo la protezione speciale, riformata con il Decreto Lamorgese, d.l. 130/2020 convertito in legge 173/2020.

Si tratta di un istituto nuovo?

Chi ha criticato l’eliminazione della protezione umanitaria operata dal Decreto Salvini, ha visto nella protezione speciale una sua reviviscenza, seppur con una denominazione diversa. Vediamo se è vero… 

Dal punto di vista legale, la protezione umanitaria nasce nel 1993, con la legge n. 388, con cui il legislatore ha previsto, per la prima volta, che non possa rifiutarsi o revocarsi un permesso di soggiorno quando ricorrono “seri motivi in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”

Il tenore di questa norma è stato replicato nel Testo unico dell’immigrazione all’art. 5 comma 6nei seri motivi potevano rientrare quelle ipotesi in cui il giudice ordinario dava rilevanza alla situazione familiare del richiedente, nell’ottica del diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall’art. 8 della CEDU, all’insicurezza del paese di origine o alle gravi condizioni psico-fisiche o patologiche non curabili adeguatamente nel paese di provenienza.

Come ha poi meglio spiegato la Cassazione, occorreva 

“operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”.

Sentenza n.4455/2018

Questa attività di raffronto ha portato al riconoscimento di un titolo di soggiorno residuale, quando i presupposti per la protezione internazionale mancavano. Nel 2015, a 18 anni dalla sua nascita, le ipotesi di protezione umanitaria costituivano il 28,2% del totale di permessi di soggiorno (dati ISTAT).

Il Decreto c.d. Salvini ha provveduto a eliminare dall’ordinamento ogni riferimento alla protezione umanitaria, stralciando il comma 6 dell’art. 5 e lasciando sul tavolo pochi casi tipizzati in cui era – ed è ancora – possibile riconoscere il diritto ad un permesso di soggiorno. 

In particolare, il d.l. 113/2018 ha introdotto la “protezione speciale” con un campo di applicazione molto più limitato da quello che conosciamo oggi: la protezione speciale serviva a coprire quelle ipotesi in cui operava, con margine piuttosto risicato, il divieto di refoulement, ossia il principio per cui non è ammesso il respingimento o l’espulsione del soggetto la cui vita o libertà, in caso di trasferimento, sarebbe in pericolo a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche

Come si nota, la condizione di integrazione sociale non veniva presa in considerazione.

Qual è allora la novità della protezione speciale riformata dal Decreto Lamorgese?

Oltre al reinserimento del comma 6 dell’art. 5, la vera innovazione è nella riforma dell’art. 19 che amplia le ipotesi di divieto di respingimento, espulsione ed estradizione e di conseguenza le ipotesi in cui il riconoscimento di una forma di protezione è necessario.

Di particolare interesse è l’esplicito riferimento all’art. 8 CEDU, a cui l’art. 19 comma 1.1 si riferisce dicendo che non sono ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare”

Su quali aspetti puntare per ottenere la protezione speciale?

La risposta è sempre nell’art. 19, per cui ai fini della valutazione del rischio di violazione si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato. Si considera anche il suo effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine. Si tratta di un’ipotesi che premia l’integrazione sociale dello straniero in Italia. 

E allora dove la si può chiedere?

Il testo della norma, al comma 1.2, prevede due ipotesi. La prima è quella per cui, nel caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ci siano comunque i presupposti del comma 1 e 1.1. di cui la Commissione Territoriale tiene conto per trasmettere gli atti al Questore che rilascerà il permesso di soggiorno. 

La seconda modalità è quella che ha suscitato più dubbi perché riguarda l’ipotesi in cui lo straniero, recandosi in Questura per chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per altro motivo, sussistendo i requisiti del comma 1 e 1.1., previo parere favorevole della Commissione territoriale, si vede rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale. 

Ci si chiede allora quale sia il canale corretto per rivolgersi al Questore: nel dubbio, qualcuno ha presentato l’istanza direttamente al Questore, allegando gli elementi visti sopra, altri hanno inserito l’istanza in una domanda reiterata di protezione internazionale, avviando in quel caso un nuovo procedimento per il suo riconoscimento, con tutti i rischi di vedersi rispondere con l’inammissibilità della reiterata per carenza di nuovi motivi (ex art. 29 d.lgs. 25/2008).

La Circolare del Ministero dell’Interno diramata il 19 marzo 2021 ha cercato di fare chiarezza, declassando come irricevibili le istanze di permesso di soggiorno protezione speciale presentate in via autonoma e diretta al Questore.  Nella Circolare si spiega che il permesso di soggiorno per protezione speciale, viene rilasciato quando lo straniero si sia presentato in Questura per ottenere un permesso di soggiorno di tipo diverso, anche in questo caso previa acquisizione del parere della Commissione Territoriale e sussistendo i requisiti di cui al comma 1 e 1.1 dell’art. 19.

Cosa succede una volta ottenuto il permesso di soggiorno per protezione speciale?

Il permesso di soggiorno per protezione speciale ha durata biennale (art. 32, comma 3 d.lgs 25/2008) ed è convertibile, nel caso sia rilasciato all’interno di una domanda di protezine internazionale, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (art. 6 1-bis T.U.I.). In quest’ottica è chiaro che l’ottenimento di questo permesso favorisce la regolarizzazione dello straniero nel lungo periodo: una volta trovato un impiego stabile con un contratto concluso sulla base di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sarà possibile convertire il titolo in un permesso per motivi di lavoro, di durata variabile a seconda del tipo di contratto di lavoro e a sua volta rinnovabile. 

Quando scatta, invece, l’espulsione del cittadino straniero? E come si fa a difendersi da un decreto di espulsione? Scoprilo qui!

Quella del diritto legato all’immigrazione è una materia complessa e affascinante

Spesso, però, non si hanno gli strumenti per districarsi nel dedalo delle leggi che la compongono. Per questo è sempre meglio rivolgersi a un professionista: se hai bisogno di assistenza contatta il nostro studio, tutela i tuoi diritti!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Maria Monica Bassan

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