rappresentanza e procura

Rappresentanza e procura: uno sguardo alla legge

Spesso, per portare a termine operazioni o affari per cui non possediamo la preparazione tecnica adeguata, abbiamo bisogno del supporto di un esperto. 

È in questo caso che subentra il concetto di “Rappresentanza”, ossia il concetto giuridico che prevede che un soggetto agisca per conto e nell’interesse di un altro

La terminologia, fra il concetto di rappresentanza, procura o mandato, rischia spesso di generare confusione. Cerchiamo allora di comprendere in cosa consista la materia e dotarci sia di un glossario che di una comprensione di base di come questi meccanismi giuridici funzionino. 

Rappresentanza

Innanzitutto, definiamo il concetto stesso di “rappresentanza”: sussiste nel momento in cui un soggetto ha il potere di compiere uno o più atti giuridici nell’interesse di un altro soggetto. Si parla quindi di Rappresentante nel caso di colui che compie l’atto, e di Rappresentato nel caso di colui nel nome del quale l’atto viene compiuto

Il potere che il Rappresentato attribuisce al Rappresentante è detto “Rappresentanza volontaria.”

Procura o Delega

L’atto giuridico con cui il rappresentato attribuisce al rappresentante il potere di rappresentanza per il compimento del negozio giuridico è detto Procura o impropriamente Delega. La Procura è un atto unilaterale attraverso il quale il rappresentato dichiara che sussiste un rapporto di rappresentanza verso terzi soggetti. In soldoni, si tratta di una dichiarazione con la quale il rappresentato dichiara che per un determinato affare il rappresentante agirà a suo nome nei rapporti con terze parti.

Mandato

Il Mandato è , diversamente dalla procura, un vero e proprio contratto fra due parti, in cui un soggetto (o mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici in nome di un secondo soggetto (o mandante). 

Il mandato può essere con o senza rappresentanza: quando il mandato è con rappresentanza, il mandatario dichiara di agire in nome e per conto del mandante nel compimento del negozio giuridico. Questo significa che gli effetti del negozio concluso ricadono direttamente in capo al mandante. Nel caso di mandato senza rappresentanza, invece, è necessario che il mandante dia l’autorizzazione personalmente alla conclusione del negozio.

Falsus procurator

La legge contempla anche la figura del Falso Procuratore, ossia un caso di rappresentanza senza potere. Nel caso del Falsus procurator, il rappresentante agisce del tutto privo della procura. Può verificarsi anche caso in cui il rappresentante, pur avendo la procura del rappresentato, agisca eccedento i limiti della procura stessa e quindi esorbitando i suoi poteri.

Questo caso si può presentare quando un terzo soggetto conclude un contratto con un rappresentante che non ha poteri per farlo. 

In questo caso, il contratto è inefficace: non si producono gli effetti in capo a nessuna delle parti.

Inoltre, il Falso Procuratore è tenuto a risarcire gli eventuali danni che il terzo contraente possa subire dopo aver stipulato il contratto, confidando nel suo buon esito, purché questi ignorasse la mancata procura. 

La legge prevede infatti che il terzo contraente abbia l’onere di controllare la legittimazione della controparte e richiedene prova. Nel caso in cui, infatti, ci si presentasse davanti un soggetto che asserisca di agire per procura rispetto a un altro soggetto, noi saremo tenuti a controllare e richiedere la prova che questo sia vero per poter essere pienamente tutelati. 

La Ratifica

Può darsi il caso in cui un contratto concluso da un falso procuratore rientri nell’interesse del falsamente rappresentato. In questo caso, questi avrà interesse ad accettare l’operato del falso procuratore.

Per fare ciò dovrà porre in essere una ratifica: un atto in cui il falso rappresentato dichiara di accettare l’atto del falso procuratore ed appropriarsi dei suoi effetti. Pertanto, si sana l’eccesso o il difetto di potere del falso procuratore, e si accetta il contratto già stipulato senza la necessità di realizzarne un altro. 

La ratifica produce i suoi effetti dal momento in cui il terzo soggetto (il contraente del contratto) ne viene a conoscenza. La ratifica può essere espressa sia verbalmente che per iscritto e anche tacitamente per fatti concludenti, ossia quando il falsamente rappresentato non fa nulla per rifiutare il contratto stipulato.

E dal punto di vista formale?

Che forma deve avere una procura?

Il codice civile dispone che la procura debba avere la stessa forma richiesta per il negozio principale

Quindi, nel caso in cui il contratto da concludersi richiede una forma scritta per essere valido, sarà necessaria una procura in forma scritta. In tutti gli altri casi è sufficiente che, davanti ai terzi, sia chiaro e non equivocabile che il rappresentante sta agendo nel nome del rappresentato. 

Il fatto di agire in nome del rappresentato prende il nome di “Contemplatio Domini”.

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Articolo scritto in collaborazione con la dottoressa Giulia Piccolo

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