rappresentanza e procura

Rappresentanza e procura: uno sguardo alla legge

Spesso, per portare a termine operazioni o affari per cui non possediamo la preparazione tecnica adeguata, abbiamo bisogno del supporto di un esperto. 

È in questo caso che subentra il concetto di “Rappresentanza”, ossia il concetto giuridico che prevede che un soggetto agisca per conto e nell’interesse di un altro

La terminologia, fra il concetto di rappresentanza, procura o mandato, rischia spesso di generare confusione. Cerchiamo allora di comprendere in cosa consista la materia e dotarci sia di un glossario che di una comprensione di base di come questi meccanismi giuridici funzionino. 

Rappresentanza

Innanzitutto, definiamo il concetto di “rappresentanza”: essa sussiste nel momento in cui un soggetto ha il potere di compiere uno o più atti giuridici nell’interesse di un altro soggetto. Si parla quindi di Rappresentante per indicare colui che compie l’atto, e di Rappresentato per riferirsi a colui nel nome del quale l’atto viene compiuto

Qualora sia il Rappresentato ad attribuire al rappresentante il potere di rappresentarlo si parlerà di “Rappresentanza volontaria.”

Procura o Delega

L’atto giuridico con cui il rappresentato attribuisce al rappresentante il potere di rappresentarlo nel compimento del negozio giuridico è detto Procura

La Procura è un atto unilaterale attraverso il quale il rappresentato dichiara sussistere un rapporto di rappresentanza verso terzi soggetti. In soldoni, si tratta di una dichiarazione con la quale il rappresentato dichiara che per un determinato affare il rappresentante agirà per suo conto nei rapporti con terze parti.

Mandato

Il Mandato è , diversamente dalla procura, un vero e proprio contratto fra due parti, in cui un soggetto (o mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici in nome di un secondo soggetto (o mandante). 

Il mandato può essere con o senza rappresentanza: quando il mandato è con rappresentanza, il mandatario dichiara di agire in nome e per conto del mandante nel compimento del negozio giuridico. Questo significa che gli effetti del negozio concluso ricadono direttamente in capo al mandante. Nel caso di mandato senza rappresentanza, invece, il mandatario agisce per conto del mandante, ma in nome proprio, con la conseguenza che i terzi non avranno alcun rapporto diretto con il mandante e gli effetti del negozio si produrranno nei confronti del mandatario. Una volta compiuto l’atto o gli atti previsti dal contratto di mandato, sarà necessario un ulteriore atto che trasferisca gli effetti di quanto stipulato nella sfera giuridica del mandante.

Falsus procurator

La legge contempla inoltre la figura del Falso Procuratore, colui che agisce del tutto privo della procura, o colui che, pur avendo la procura del rappresentato, agisca eccedendo i limiti della procura stessa e quindi esorbitando i suoi poteri.

In questo caso, il contratto è inefficace: non si producono gli effetti in capo a nessuna delle parti.

Inoltre, il Falso Procuratore è tenuto a risarcire gli eventuali danni che il terzo contraente possa subire dopo aver stipulato il contratto, confidando nel suo buon esito, purché questi ignorasse la mancata procura. 

La legge prevede tuttavia che il terzo contraente abbia l’onere di controllare la legittimazione della controparte e richiederne prova. 

La Ratifica

Può darsi il caso in cui un contratto concluso da un falso procuratore rientri nell’interesse del falsamente rappresentato. In questo caso, questi avrà interesse ad accettare l’operato del falso procuratore.

Per fare ciò dovrà porre in essere una ratifica: un atto con cui il falso rappresentato dichiara di accettare l’atto del falso procuratore ed appropriarsi dei suoi effetti. Questo avrà l’effetto di sanare l’eccesso o il difetto di potere del falso procuratore.

La ratifica è un atto recettizio, produce infatti i suoi effetti solo dal momento in cui il terzo soggetto ne viene a conoscenza. La ratifica può essere espressa sia verbalmente che per iscritto e anche tacitamente per fatti concludenti.

E dal punto di vista formale?

Che forma deve avere una procura?

Il codice civile dispone che la procura debba avere la stessa forma richiesta per il negozio principale

Quindi, nel caso in cui il contratto da concludersi richieda una forma scritta per essere valido, sarà necessaria una procura in forma scritta. In tutti gli altri casi sarà sufficiente che, davanti ai terzi, sia chiaro e non equivocabile che il rappresentante sta agendo nel nome del rappresentato. 


Hai bisogno di assistenza? Contatta il nostro studio: tutela i tuoi diritti!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Lucrezia Zacchi

Tags: No tags

Comments are closed.