In molti articoli usciti in precedenza, abbiamo analizzato le peculiarità dei rapporti di lavoro subordinato, soprattutto in relazione alla chiusura del rapporto. Il lavoro subordinato, però, non è l’unica soluzione per un rapporto continuativo: una organizzazione lavorativa diffusissima è, ad esempio, la cooperativa. In quel caso, però, non si parla di dipendenti ma di soci, che partecipano al capitale sociale e contribuiscono con il loro lavoro. Dunque, come si realizza il recesso del socio lavoratore nelle cooperative, qualora questi volesse intraprendere un’altra strada?
Recesso del socio: come si estingue il rapporto associativo in una cooperativa?
Il rapporto di lavoro del socio di cooperativa si può estingue in due modi:
- il recesso del socio: il lavoratore decide di chiudere il rapporto con la cooperativa e in genere non deve fornire particolari motivazioni;
- l’esclusione da parte della Cooperativa. Gli organi della Cooperativa decidono di espellere il socio lavoratore, in genere per gravi mancanze, secondo le regole proprie dello Statuto della Cooperativa e nel rispetto della legge.
Attenzione quando si parla di recesso non stiamo parlando di dimissioni del lavoratore!
Il recesso riguarda la posizione di socio mentre le dimissioni riguardano la posizione di lavoratore.
Ovviamente l’una può influire sull’altra, soprattutto quando è previsto dello Statuto che regola la vita dell’Associazione. Per le dimissioni si applicano le regole previste per tutti i lavoratori e nel rispetto delle specificità del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di appartenenza.
Il recesso del socio, invece, è ammesso solo nelle ipotesi previste dalla legge o specificate nell’atto costitutivo. Occorre, quindi, un formale atto di recesso e non di dimissioni, nel rispetto delle disposizioni del regolamento interno. Importante per il lavoratore che diventa anche socio della Cooperativa per la quale lavora è conoscere, le regole dettate da questi atti interni alla Cooperativa; atti che il socio ha diritto di conoscere e di cui può chiedere copia.
E se abbiamo esclusione da socio e licenziamento? Chi è il Giudice competente a decidere?
Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme previste per il rito del lavoro. Quindi competente è il Giudice unico in funzione di Giudice del Lavoro. In tali casi, il giudice del lavoro decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. In particolare, lo stesso giudice decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo.
In conclusione, qualora concorrano da un lato la risoluzione del rapporto associativo a seguito di delibera di esclusione e dall’altro la risoluzione del rapporto di lavoro per concorrente licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, opera la vis attractiva. e quindi entrambe le relative controversie fra il socio lavoratore e la società cooperativa rientrano nella competenza del Tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Le nuove disposizioni a seguito della Riforma Cartabia del processo hanno effetto dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Recesso nei rapporti di lavoro: una questione delicata!
Il lavoro è sempre una questione delicata: ogni recesso, per non parlare dei licenziamenti o delle scadenze contrattuali, causano malcontenti se non da un lato, dall’altro. Per questo è sempre meglio affidarsi a un legale esperto che sappia consigliare al meglio le parti. Se ne hai bisogno rivolgiti al nostro studio: tutela i tuoi diritti!
Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Monica Bassan