registro delle notizie di reato

Registro delle notizie di reato: conoscere e proteggersi


“Se solo avessi potuto saperlo prima… avrei limitato i danni”. 

Può capitare che una persona venga a conoscenza di essere stato denunciato, o di essere sottoposto ad indagine,  solo dopo diverso tempo dall’avvio delle indagini preliminari a suo carico. Eppure un sistema per averne contezza sin da subito c’è: la consultazione del registro delle notizie di reato. Vediamo come funziona. 

Registro delle notizie di reato: alla base il procedimento penale

Può capitare che un soggetto sia sottoposto a indagini senza esserne a conoscenza. Questo avviene quando non è necessario un coinvolgimento diretto dell’indagato, ad esempio quando non sono previsti né interrogatori né perquisizioni. In tali circostanze, l’indagato scoprirà l’esistenza delle indagini solo al termine di esse, ricevendo l’avviso previsto dall’art. 415 bis c.p.p.; solo allora potrà tentare di dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati.

Dopo questa fase preliminare, il Pubblico Ministero (PM) dovrà decidere se esercitare l’azione penale, dando così avvio a un processo penale volto ad accertare la responsabilità dell’indagato, o se richiedere l’archiviazione al Giudice per le indagini preliminari (GIP) nel caso ritenga che la notizia di reato sia infondata, oppure in base alle disposizioni dell’art. 411 c.p.p.

Non è possibile agire fin dai primi momenti?

Ma se una persona ha il timore di essere stata denunciata, può in qualche modo scoprirlo prima di essere contattata dalla polizia o dal PM? La risposta è contenuta nel Codice di Procedura Penale, in particolare nell’art. 335.

Attraverso un’apposita istanza da indirizzare alla Procura della Repubblica competente, è possibile avere conferma dell’esistenza di indagini in corso. Se ci sono, il richiedente può ottenere informazioni quali il numero del procedimento, il nome del pubblico ministero, la data di commissione del fatto e il reato contestato. Questo meccanismo consente all’indagato di “giocare d’anticipo”, cercando di convincere il Pubblico Ministero a richiedere l’archiviazione, ad esempio, chiedendo di essere sottoposto a interrogatorio per presentare la propria versione dei fatti.

Registro delle notizie di reato: non sempre è un’opzione

È però fondamentale che la comunicazione dell’avvio di un procedimento non comprometta il buon andamento delle indagini. Per questo motivo, il legislatore ha previsto un limite: nelle ipotesi di reato più gravi e nei delitti di criminalità organizzata, il pubblico ministero può disporre il segreto sulle indagini. Questo equilibrio tra il diritto all’informazione dell’indagato e la necessità di garantire l’efficacia delle indagini rappresenta un aspetto cruciale del nostro sistema giuridico.

In conclusione, l’art. 335 c.p.p. offre una possibilità importante per coloro che temono di essere coinvolti in un procedimento penale, garantendo loro l’opportunità di agire tempestivamente. Tuttavia, è essenziale muoversi con cautela e consapevolezza, data la complessità delle indagini e le eventuali restrizioni imposte dalla legge.

Mai restare soli!

Quando si viene coinvolti in un procedimento penale, c’è una sola cosa da evitare: restare soli. Per quanto si possa essere bene informati e totalmente in buona fede, si ha sempre bisogno di un legale che ci assista. Se ne hai bisogno, contatta il nostro studio: tutela i tuoi diritti!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Giacomo Grasso

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