responsabilità dell'albergatore

La responsabilità dell’albergatore per le cose portate in albergo.

Quando andiamo in vacanza l’hotel diventa la nostra seconda casa: è lì che lasciamo tutto il necessario per trascorrere qualche giorno in totale relax. E se dovesse succedere qualcosa ai nostri effetti personali? Qual è la responsabilità dell’albergatore? Ne risponde oppure no?

Responsabilità dell’albergatore: uno sguardo alla legge

In base a quanto previsto dall’articolo 1783 del Codice Civile, l’albergatore risponde di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate in hotel.

Quella dell’albergatore è una responsabilità che sorge con la semplice introduzione da parte del cliente delle cose all’interno della struttura ricettiva e permane per tutto il tempo in cui usufruisce dell’alloggio.

La responsabilità dell’albergatore per gli oggetti portati dal cliente prescinde, in ogni caso, dal fatto che questi le affidi o meno alla sua custodia.

L’eventuale consegna per la custodia, sotto questo profilo, costituisce, infatti, solamente un criterio di delimitazione della responsabilità.

Ai sensi dell’articolo 1784 c.c., l’albergatore è illimitatamente responsabile sia per le cose che gli vengono lasciate in custodia, sia per quelle che si è rifiutato di custodire ma che, per legge, avrebbe dovuto accettare. Le carte-valore, il denaro contante e gli oggetti di valore. La legge, in ogni caso, gli consente di rifiutarsi di ricevere tali beni qualora questi siano pericolosi. Oppure, tenuto conto dell’importanza o delle condizioni di gestione dell’albergo, abbiano valore eccessivo o siano ingombranti.

E per quanto riguarda gli altri oggetti?

Per quanto concerne, invece, gli altri oggetti che il cliente immette nei locali che l’albergatore mette a sua disposizione (la camera ad uso esclusivo, i locali di uso comune, le aree pertinenziali e quant’altro), sulla scorta di quanto disposto dall’art. 1783, III comma, codice civile, la responsabilità di quest’ultimo è limitata al valore di quanto si sia deteriorato, distrutto o sia stato sottratto nel limite di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata.

Questo contenimento della responsabilità è stato previsto dal legislatore nell’ottica di individuare un punto di equilibrio tra l’esigenza che ha il cliente durante il soggiorno di non dover tenere sempre con sé tutti i propri effetti personali e quella di non gravare in maniera eccessiva l’albergatore con una forma di responsabilità illimitata su beni dei quali non è in grado di esercitare una forma di controllo diretto.

La responsabilità dell’albergatore: quando la limitazione viene meno

Si tratta di un limite che, comunque, può venir meno nei casi previsti dall’art. 1785 bis c.c., ossia nelle ipotesi in cui il deterioramento, la distruzione o la sottrazione avvengano per colpa (ossia per negligenza, imprudenza o imperizia) dell’albergatore o di uno dei suoi familiari o ausiliari.

Ad ogni buon conto, ai sensi dell’art. 1785 c.c., la responsabilità dell’albergatore è esclusa quando il verificarsi di tali eventi sia dovuto alla condotta del cliente o di persone a lui collegate. Oppure a cause di forza maggiore o dipendenti dalla natura degli oggetti stessi.

La responsabilità dell’albergatore riguardo ai beni degli ospiti è un argomento complesso…

Ciononostante succede spesso, e vale la pena conoscere il funzionamento della legge in questi casi. Ancora di più, però, è fondamentale farsi assistere da un legale specializzato nel momento in cui il danno sia consistente. Se ne hai bisogno puoi rivolgerti al nostro studio: tutela i tuoi diritti!

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