Ci sentiamo dire di continuo che un grande nemico della modernità è lo stress. Che causa malattie cardiovascolari, scompensi metabolici, squilibri nel sonno e molto altro. Dovremmo dunque evitarlo come la peste… eppure c’è una situazione particolare della vita di chiunque in cui lo stress è quasi inevitabile, una situazione a cui nessuno (o quasi) può sottrarsi: il lavoro. Dunque la domanda sorge spontanea: lo stress lavorativo può essere considerata malattia professionale?
La risposta è complessa e articolata, vediamo nel dettaglio come funziona la legge.
Prima dello stress lavorativo: cos’è una malattia professionale?
Nel nostro ordinamento si definisce malattia professionale (art. 3 – e, per il settore agricolo, dell’art. 211- del D.P.R. n. 1124/1965), la patologia che sia stata contratta dal lavoratore nell’esercizio e a causa della lavorazione cui è adibito
Per garantire, quindi, la copertura assicurativa è necessario che ci sia un rapporto causale diretto tra il suo lavoro (e i rischi di quel lavoro) e la malattia lamentata dal lavoratore. Nei casi di malattia professionale, salvo disposizioni speciali, si applicano le norme che riguardano gli infortuni sul lavoro e la competenza è dell’INAIL.
Si possono leggere le Linee di indirizzo in merito alle malattie di origine professionale dettate dall’INAIL con delibera 24 gennaio 2017, n. 1
Sistema originario di tutela assicurativa: il cosiddetto sistema tabellare
La normativa originaria (del 1965) prevedeva un sistema assicurativo per le malattie professionali cosiddetto tabellare: il lavoratore otteneva l’indennizzo della malattia professionale contratta ed era esonerato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia, che veniva presunta ex lege.
Ma non per tutte le malattie … l’assicurazione INAIL, infatti, copriva solo alcune malattie professionali a condizione che:
– le malattie rientrassero in quelle elencate in apposite tabelle per l’industria e per l’agricoltura
– tali malattie fossero state contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni specificatamente indicate nelle tabelle
– per le sole lavorazioni che rientrassero tra quelle per le quali sussiste l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni
Successivamente, a seguito di un intervento della Corte Costituzionale (sentenza 18 febbraio 1988, n. 179, si è introdotto il c.d. sistema misto.
Il sistema misto: cos’è?
L’art. 10 del D.Lgs. n. 38/2000 ha stabilito che devono essere considerate malattie professionali anche quelle non rientranti nelle tabelle se il lavoratore ne dimostra l’origine professionale. Inoltre, la norma prevede che venga istituita una commissione scientifica adibita alla revisione periodica delle tabelle.
Malattia professionale da cosiddetto stress lavorativo
Pronunciandosi in ordine alla possibilità di indennizzo della malattia professionale non tabellata di natura psichica dipendente dal c.d. “stress lavorativo”, la Corte di cassazione ha espressamente affermato che sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro.
Ovviamente tale tipo di malattia può derivare dal tipo di mansioni svolte, dall’organizzazione del lavoro o dalle modalità di svolgimento del lavoro stesso. Si parla appunto di tecnopatia intendendosi una malattia, una patologia che si sviluppa a causa della presenza di stimoli nocivi nell’ambiente di lavoro.
Ne deriva che ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza dell’attività lavorativa svolta risulta assicurata all’INAIL, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tal caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata. Lo ha affermato chiaramente e senza ombra di dubbio la Corte di cassazione in una recente pronuncia del 5 marzo 2018 n. 5066.
Stress lavorativo: solo la punta dell’iceberg
Il diritto legato alla tutela del lavoratore è davvero complesso, perché i casi diversi e le situazioni che, in modi e con conseguenze diverse possono creare disagio e danno al lavoratore sono davvero moltissimi, e a ciascuno la legge reagisce in modo differente. Per questo è sempre il caso di farsi seguire da un legale qualificato e specializzato. Il nostro studio te lo mette a disposizione: contattaci se ne hai bisogno, tutela i tuoi diritti!
Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Maria Monica Bassan