successione all'estero

Successione all’estero: il complesso caso dello “Zio d’America”

Ogni storia famigliare ha almeno un aneddoto che riguarda un’eredità trasmessa da un parente che abitava all’estero. Il cosiddetto “Zio d’America”, per citare un’espressione popolare. Però, lungi dall’essere frivoli e leggeri, quello della successione all’estero è un caso veramente complesso, che merita un approfondimento.  

Andiamo oltre il mito e le leggende famigliari, entriamo nel caso specifico che la legge contempla. Può accadere, infatti, di essere chiamati all’eredità di un parente che in vita risiedeva all’estero, magari per lavoro. 

In questi casi si deve verificare se il paese nel quale è deceduto il soggetto sia o meno aderente all’Unione Europea. Può accadere, infatti, che un cittadino italiano lasci in eredità dei beni che sono situati in Francia oppure in Svizzera.

Quale norma si applica in caso di successione all’estero?

Gli Stati hanno nel corso degli anni regolati i rapporti successori con convenzioni o trattati, in assenza di tali accordi il nostro ordinamento applica la Legge n. 218/1995. Secondo questa legge, la successione è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta al momento della morte. Pertanto se si tratta di una successione italiana di un cittadino residente in Venezuela, la successione sarà regolata, secondo il nostro ordinamento, dalla Legge italiana.

La successione all’estero all’interno dell’Unione Europea

Negli Stati membri dell’Unione Europea si applica invece il Regolamento UE n. 650/2012, per le successioni apertesi dopo il 17 agosto 2015. Questo regolamento non si applica alle successioni coinvolgenti gli stati di Irlanda, Regno Unito e Danimarca, perché non firmatari. Le norme del regolamento prevalgono sulle disposizioni dei singoli stati nazionali e prevedono che la legge applicabile sia quella del Paese dove il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. 

Resta la facoltà in capo ai soggetti di dichiarare quale legge applicare al momento della loro successione, se quella del proprio paese di origine oppure quella del diverso paese ove hanno la residenza. Qualora sorgano liti in merito all’eredità, è competente a decidere il giudice del Paese UE in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.

Cos’è il certificato successorio europeo?

Il citato regolamento ha introdotto il cosiddetto certificato successorio europeo. Si tratta di un documento rilasciato dall’autorità dello stato ove si è aperta la successione. Consente agli eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dei beni del defunto di far valere la loro qualità o esercitare i loro diritti/poteri negli altri Stati membri ove si trovano i beni del defunto.

Se il defunto risiedeva in Svizzera?

Un caso particolare è la successione apertasi in Svizzera, paese notoriamente non aderente all’Unione Europea. In questo caso sovviene in aiuto un Trattato bilaterale siglato tra l’Italia e la Svizzera risalente al 1868 ed ancora in vigore tra i due paesi. 

Secondo l’accordo, al cittadino italiano deceduto in Svizzera si applica la legge italiana e al cittadino elvetico deceduto in Italia si applica la legge svizzera. In caso di controversie sulla successione si segue la medesima regola per il giudice competente a conoscere la causa. Resta intesa anche qui la facoltà di derogare a tale principio esprimendo il diritto di scelta sul diritto applicabile.

La successione all’estero è una fattispecie delicatissima

Per questo la cosa migliore da fare, come in ogni caso che configuri la necessità di avere a che fare con il diritto di successione, è rivolgersi a un legale. Il nostro studio è specializzato in questo, come in molte altre branche: contatta il nostro studio se ne hai bisogno, tutela i tuoi diritti!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Alberto Padoan

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