l'amministratore di sostegno

L’amministratore di sostegno: una figura per la tutela dei diritti

Esistono diversi livelli di consapevolezza, diverse necessità, diversi modi di rispondere a bisogni eterogenei a cui la legge deve rispondere con discrezione ed efficacia. Uno di questi casi coinvolge le persone con problematiche fisiche o psichiche più o meno gravi. Lo fa aiutarle nella gestione della loro persona e del loro patrimonio: l’amministratore di sostegno

Quella dell’amministratore di sostegno è una figura giuridica relativamente recente: la sua istituzione risale al 2004. In questi anni ha avuto modo di provare la sua efficacia e la sua necessità sia dal punto di vista sociale che personale. 

Sostanzialmente, la figura dell’amministratore di sostegno nasce per aiutare le persone con difficoltà fisiche, psichiche o entrambe. Il suo scopo è di permettere loro la realizzazione dei diritti di integrazione sociale garantiti dalla Costituzione, proteggendo al contempo le persone con disturbi più o meno gravi, ma comunque non tanto gravi da richiedere l’interdizione, ossia la privazione di ogni capacità giuridica della persona. 

L’amministratore di sostegno è, quindi, una figura flessibile rispetto alla tutela. 

L’amministratore permette al beneficiario di conservare la possibilità di autodeterminarsi e compiere atti giuridici, anche se con le limitazioni di volta in volta stabilite dal giudice tutelare a seconda della gravità psico-fisica in cui versa. 

Come si ottiene l’istituto dell’amministrazione di sostegno? 

L’amministratore di sostegno viene introdotto mediante un ricorso presentato davanti al Giudice Tutelare del luogo dove il beneficiario risiede abitualmente. Le uniche persone legittimate a presentare l’istanza sono il coniuge, i discendenti, gli ascendenti ossia i genitori, i fratelli, affini entro il secondo grado o i conviventi della persona che ne ha bisogno. Il ricorso può essere presentato anche dai responsabili dei servizi sociali o sanitari che hanno in carico il soggetto. 

Nel ricorso vanno indicati i parenti del beneficiario fino al quarto grado, e gli affini ossia il coniuge e i suoi parenti fino al secondo grado. Questi verranno convocati dal Giudice Tutelare per assumere informazioni generiche. Il Giudice, poi, procede se possibile all’esame diretto della persona, e nomina l’amministratore di sostegno. Preferibilmente scegliendolo tra famigliari e parenti, a meno che questo non sia possibile per indisponibilità o per assenza dei parenti. In questo caso, viene nominato un professionista iscritto a una apposita lista depositata in tribunale. 

L’amministratore di sostegno non si fa per tornaconto personale

Secondo il Codice Civile l’incarico dell’amministratore di sostegno è a titolo gratuito, ma questi ha comunque diritto al rimborso delle spese documentate che ha sostenuto nello svolgimento dell’incarico. Inoltre, ha diritto a un’indennità che viene liquidata dal Giudice Tutelare sulla base dell’attività praticata e in considerazione della consistenza patrimoniale del beneficiario. 

Annualmente l’amministratore deve depositare una relazione al Giudice Tutelare contenente la descrizione di tutta l’attività svolta in favore del beneficiario e sulle condizioni psico-fisiche dello stesso. Oltre a questo, un rendiconto attestante la gestione economica, sia in termini di entrate che di uscite, del patrimonio dell’amministrato. 

L’amministratore di sostegno è solo una delle figure di tutela previste dalla legge

La gestione delle persone in difficoltà è una questione delicata. Per questo conviene sempre affidarsi a un professionista per gestire la situazione al meglio e nella migliore discrezione. Rivolgiti al nostro Studio se hai bisogno di assistenza: tutela i tuoi diritti!

Articolo realizzato in collaborazione con l’avvocato Alberto Padoan