alberi del vicino

Alberi del vicino: quando una pianta viola la legge

A volte gli alberi del vicino danno noia, sconfinando con le fronde sul nostro giardino o, magari, riempiendo la nostra macchina di foglie. Non tutti sanno, però, che esistono delle disposizioni di legge volte a regolare le modalità di piantumazione e cura della vegetazione che cresce nei nostri cortili.

Il Legislatore, infatti, per evitare l’insorgere di litigi tra vicini, ha stabilito precisi limiti legali da rispettare che, se violati, possono addirittura richiedere l’intervento di un Giudice. 

Qualora nella nostra proprietà irrompa, in qualsiasi modo, parte della vegetazione che sorge nel fondo dei nostri vicini, l’Ordinamento, tenuto conto della particolarità del singolo caso, concede fondamentalmente due tutele che, se pur giuridicamente distinte, sono entrambe volte alla rimozione degli elementi di turbamento ed, eventualmente, al risarcimento del danno.

La violazione delle distanze legali per gli alberi del vicino

Nell’ordine, l’articolo 892 del codice civile tutela il proprietario di un fondo dall’eccessiva prossimità della vegetazione che cresce sul fondo del vicino e, nello specifico  detta le seguenti disposizioni in tema di distanze degli alberi dal confine: 

  • Tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto, quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole […]”;
  • Un metro e mezzo per gli alberi non ad alto fusto […]”
  • Mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive […]”.

È tuttavia necessario prestare attenzione alle previsioni regolamentari e agli usi locali che, se presenti oppure diversi rispetto a quelli appena elencati, saranno i parametri da tenere in considerazione.   

Come individuare la categoria corretta?

Il compito del giurista  esula da qualsivoglia valutazione strettamente scientifica. Allo stesso tempo, egli ha a disposizione gli elementi sufficienti per individuare la categoria botanica più opportuna, a partire dal copioso contributo giurisprudenziale sul tema. Infatti è oramai indiscusso che per attribuire ad un albero la qualifica di “alto fusto”, occorre tener presenti le caratteristiche vegetative dello stesso anche se, per giovane età o per ritardato sviluppo, non abbia già raggiunto l’altezza che per sua natura è destinato ad avere. A nulla rilevano infatti, eventuali potature irrazionali eseguite al solo fine di far apparire le piante a un’altezza inferiore rispetto a quella che fisiologicamente le caratterizza. 

E se a creare turbamento sono alberi piantati nei limiti stabiliti dalla legge?

Nel caso in cui le distanze legali siano state rispettate, ma nel nostro fondo sporgano comunque i rami degli alberi del vicino, quest’ultimo può essere, ai sensi dell’art. 896 c.c., costretto a tagliarli.

Questi diritti possono essere fatti valere a prescindere dall’esistenza di un eventuale danno patito dal proprietario, in quanto la finalità delle citate norme è proprio quella di salvaguardare il fondo stesso dal propagarsi di radici, dalla caduta delle foglie ovvero dall’immissione di ombra e umidità.

In questi casi una risoluzione bonaria, da ricercarsi anche attraverso l’instaurazione di un dialogo fattivo tra vicini, è certamente la strada più serena da intraprendere. Tuttavia, spesso ci si ritrova ad affrontare ingiustificato disinteresse e reticenza che rendono l’intervento di un legale imprescindibile. Legale che, nel caso in cui deciderà d’intraprendere la via dell’azione giudiziaria, dovrà preliminarmente attivare una procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5 comma 1 bis del D.lgs. 28/2010

Se si decide di procedere per risolvere il problema degli alberi del vicino…

Anche questioni apparentemente innocue e normali possono sfociare in litigi e screzi. Per questo è sempre meglio affrontare la situazione facendosi consigliare da un professionista. Se hai bisogno di assistenza legale non esitare a rivolgerti al nostro studio: tutela i tuoi diritti!

Articolo scritto in collaborazione con la dottoressa Alberto Padoan