La famiglia è la prima fonte di sostegno per chi ne ha bisogno, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista economico che da quello affettivo. Purtroppo, però, i figli non possono contare sempre sul supporto dei genitori, e l’avvicendamento delle generazioni è una cosa naturale, anche se non sempre privo di problemi. È il caso delle persone autosufficienti, che, quando perderanno col passare del tempo il supporto della famiglia, avranno bisogno che l’aiuto di cui necessitano provenga da un’altra direzione. A questa fattispecie ha pensato lo Stato, che con la legge sul “Dopo di noi” si mette in prima linea nell’assistenza a chi non può essere autonomo.
Dopo di noi: una legge per garantire un futuro
La legge n. 112 del 22 giugno 2016 ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di specifiche tutele in favore delle persone con disabilità grave e delle loro famiglie. In particolare, tale legge mira a fornire degli strumenti giuridici che possano aiutare i genitori e famiglie a rispondere alla grande domanda: che ne sarà dei nostri figli disabili dopo di noi?
In realtà tale legge non crea nuovi strumenti di gestione patrimoniale ma rende più agevoli quelli già esistenti, soprattutto dal punto di vista fiscale e della fruibilità. I principali strumenti di gestione patrimoniale trattati dalla L. 112/2016 sono: il trust, il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione (c.d. contratto di affidamento fiduciario).
Oltre a tali strumenti (non toccati dalla L. 112/2016) si possono certamente annoverare la donazione, il contratto di mantenimento, la rendita e l’amministrazione di sostegno. Il trust è un istituto di derivazione anglosassone, non disciplinato dal codice civile, operante nel nostro paese dal 1992, anno in cui l’Italia ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1985 sul riconoscimento di questo istituto e sulla legge applicabile ad esso.
Una “cassaforte” virtuale sotto sorveglianza: il trust
Il trust è un “contenitore” costituito da diversi beni, mobili e immobili, sottoposti all’amministrazione di un soggetto, detto trustee, il quale ha il potere/dovere di disporne secondo quanto previsto nell’atto costitutivo.
Affinché il trust sia conforme alla L. 112/2016, questo deve essere redatto per atto pubblico (formalità non necessaria nel trust ordinario) e nell’atto costitutivo deve essere prevista una figura di sorveglianza, c.d. “guardiano” (elemento non necessario nel trust ordinario), la quale ha il compito di vigilare sull’operato del trustee. Dal punto di vista giuridico, il fondo del trust costituisce un patrimonio su cui vi è un vincolo di destinazione (la cura del beneficiario) ed è separato dai beni del trustee, inoltre costituisce un patrimonio distinto rispetto a quello del disponente (colui che conferisce i beni nel trust), quindi non aggredibile dai creditori di quest’ultimo.
Dal punto di vista fiscale, le agevolazioni sono diverse: i beni conferiti nel trust sono esenti da imposte di successione e donazione; le imposte catastali, ipotecarie e di registro sono applicate in misura fissa (euro 200,00 ciascuna); esenzione da imposta di bollo; i comuni possono stabilire sui beni oggetto del trust franchigie, aliquote ridotte o esenzioni ai fini dell’imposta municipale per i soggetti passivi.
La legge sul “Dopo di noi”, solo una di molte tutele
Lo Stato non lascia sole le persone che hanno bisogno: per questo il complesso di leggi a loro tutela è vasto, e richiede conoscenza e pratica per sapersi destreggiare al suo interno. Se ne hai bisogno, rivolgiti a un professionista, contatta il nostro studio per avere assistenza: tutela i tuoi diritti!