dopo di noi

La legge sul “Dopo di noi”: l’assistenza oltre la famiglia (parte 1)

La famiglia è la prima fonte di sostegno per chi ne ha bisogno, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista economico che da quello affettivo. Purtroppo, però, i figli non possono contare sempre sul supporto dei genitori, e l’avvicendamento delle generazioni è una cosa naturale, anche se non sempre privo di problemi. È il caso delle persone autosufficienti, che, quando perderanno col passare del tempo il supporto della famiglia, avranno bisogno che l’aiuto di cui necessitano provenga da un’altra direzione. A questa fattispecie ha pensato lo Stato, che con la legge sul “Dopo di noi” si mette in prima linea nell’assistenza a chi non può essere autonomo. 

Dopo di noi: una legge per garantire un futuro

La legge n. 112 del 22 giugno 2016 ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di specifiche tutele in favore delle persone con disabilità grave e delle loro famiglie. In particolare, tale legge mira a fornire degli strumenti giuridici che possano aiutare i genitori e famiglie a rispondere alla grande domanda: che ne sarà dei nostri figli disabili dopo di noi?

In realtà tale legge non crea nuovi strumenti di gestione patrimoniale ma rende più agevoli quelli già esistenti, soprattutto dal punto di vista fiscale e della fruibilità. I principali strumenti di gestione patrimoniale trattati dalla L. 112/2016 sono: il trust, il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione (c.d. contratto di affidamento fiduciario).

Oltre a tali strumenti (non toccati dalla L. 112/2016) si possono certamente annoverare la donazione, il contratto di mantenimento, la rendita e l’amministrazione di sostegno. Il trust è un istituto di derivazione anglosassone, non disciplinato dal codice civile, operante nel nostro paese dal 1992, anno in cui l’Italia ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1985 sul riconoscimento di questo istituto e sulla legge applicabile ad esso.

Una “cassaforte” virtuale sotto sorveglianza: il trust

Il trust è un “contenitore” costituito da diversi beni, mobili e immobili, sottoposti all’amministrazione di un soggetto, detto trustee, il quale ha il potere/dovere di disporne secondo quanto previsto nell’atto costitutivo.

Affinché il trust sia conforme alla L. 112/2016, questo deve essere redatto per atto pubblico (formalità non necessaria nel trust ordinario) e nell’atto costitutivo deve essere prevista una figura di sorveglianza, c.d. “guardiano” (elemento non necessario nel trust ordinario), la quale ha il compito di vigilare sull’operato del trustee. Dal punto di vista giuridico, il fondo del trust costituisce un patrimonio su cui vi è un vincolo di destinazione (la cura del beneficiario) ed è separato dai beni del trustee, inoltre costituisce un patrimonio distinto rispetto a quello del disponente (colui che conferisce i beni nel trust), quindi non aggredibile dai creditori di quest’ultimo.

Dal punto di vista fiscale, le agevolazioni sono diverse: i beni conferiti nel trust sono esenti da imposte di successione e donazione; le imposte catastali, ipotecarie e di registro sono applicate in misura fissa (euro 200,00 ciascuna); esenzione da imposta di bollo; i comuni possono stabilire sui beni oggetto del trust franchigie, aliquote ridotte o esenzioni ai fini dell’imposta municipale per i soggetti passivi.

La legge sul “Dopo di noi”, solo una di molte tutele

Lo Stato non lascia sole le persone che hanno bisogno: per questo il complesso di leggi a loro tutela è vasto, e richiede conoscenza e pratica per sapersi destreggiare al suo interno. Se ne hai bisogno, rivolgiti a un professionista, contatta il nostro studio per avere assistenza: tutela i tuoi diritti!

l'amministratore di sostegno

L’amministratore di sostegno: una figura per la tutela dei diritti

Esistono diversi livelli di consapevolezza, diverse necessità, diversi modi di rispondere a bisogni eterogenei a cui la legge deve rispondere con discrezione ed efficacia. Uno di questi casi coinvolge le persone con problematiche fisiche o psichiche più o meno gravi. Lo fa aiutarle nella gestione della loro persona e del loro patrimonio: l’amministratore di sostegno

Quella dell’amministratore di sostegno è una figura giuridica relativamente recente: la sua istituzione risale al 2004. In questi anni ha avuto modo di provare la sua efficacia e la sua necessità sia dal punto di vista sociale che personale. 

Sostanzialmente, la figura dell’amministratore di sostegno nasce per aiutare le persone con difficoltà fisiche, psichiche o entrambe. Il suo scopo è di permettere loro la realizzazione dei diritti di integrazione sociale garantiti dalla Costituzione, proteggendo al contempo le persone con disturbi più o meno gravi, ma comunque non tanto gravi da richiedere l’interdizione, ossia la privazione di ogni capacità giuridica della persona. 

L’amministratore di sostegno è, quindi, una figura flessibile rispetto alla tutela. 

L’amministratore permette al beneficiario di conservare la possibilità di autodeterminarsi e compiere atti giuridici, anche se con le limitazioni di volta in volta stabilite dal giudice tutelare a seconda della gravità psico-fisica in cui versa. 

Come si ottiene l’istituto dell’amministrazione di sostegno? 

L’amministratore di sostegno viene introdotto mediante un ricorso presentato davanti al Giudice Tutelare del luogo dove il beneficiario risiede abitualmente. Le uniche persone legittimate a presentare l’istanza sono il coniuge, i discendenti, gli ascendenti ossia i genitori, i fratelli, affini entro il secondo grado o i conviventi della persona che ne ha bisogno. Il ricorso può essere presentato anche dai responsabili dei servizi sociali o sanitari che hanno in carico il soggetto. 

Nel ricorso vanno indicati i parenti del beneficiario fino al quarto grado, e gli affini ossia il coniuge e i suoi parenti fino al secondo grado. Questi verranno convocati dal Giudice Tutelare per assumere informazioni generiche. Il Giudice, poi, procede se possibile all’esame diretto della persona, e nomina l’amministratore di sostegno. Preferibilmente scegliendolo tra famigliari e parenti, a meno che questo non sia possibile per indisponibilità o per assenza dei parenti. In questo caso, viene nominato un professionista iscritto a una apposita lista depositata in tribunale. 

L’amministratore di sostegno non si fa per tornaconto personale

Secondo il Codice Civile l’incarico dell’amministratore di sostegno è a titolo gratuito, ma questi ha comunque diritto al rimborso delle spese documentate che ha sostenuto nello svolgimento dell’incarico. Inoltre, ha diritto a un’indennità che viene liquidata dal Giudice Tutelare sulla base dell’attività praticata e in considerazione della consistenza patrimoniale del beneficiario. 

Annualmente l’amministratore deve depositare una relazione al Giudice Tutelare contenente la descrizione di tutta l’attività svolta in favore del beneficiario e sulle condizioni psico-fisiche dello stesso. Oltre a questo, un rendiconto attestante la gestione economica, sia in termini di entrate che di uscite, del patrimonio dell’amministrato. 

L’amministratore di sostegno è solo una delle figure di tutela previste dalla legge

La gestione delle persone in difficoltà è una questione delicata. Per questo conviene sempre affidarsi a un professionista per gestire la situazione al meglio e nella migliore discrezione. Rivolgiti al nostro Studio se hai bisogno di assistenza: tutela i tuoi diritti!

Articolo realizzato in collaborazione con l’avvocato Alberto Padoan