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Catcalling: il dibattito sulle molestie di strada

In questi ultimi anni, le tematiche legate alla libertà e ai diritti delle donne sono tornate con forza a far parte dell’attualità e del dibattito pubblico. I movimenti Non una di Meno, Me Too e molti altri hanno contribuito decisamente a risollevare l’asticella della sensibilità nei confronti delle molestie sessuali, dei comportamenti inadeguati e in generale della discriminazione nei confronti delle donne, portando l’opinione pubblica a interrogarsi più profondamente su atteggiamenti che, se per le vittime erano sempre stati fastidiosi, degradanti o molesti, erano considerati ininfulenti nel dibattito solo poco tempo fa. È il caso del cosiddetto catcalling.

Il fenomeno è conosciuto in italiano col nome di “pappagallismo”, e recentemente è assurto agli onori della cronaca grazie all’intervento di una influencer: Aurora Ramazzotti. Tramite una serie di post su Instagram, Ramazzotti, per prima, ha sollevato un problema che in Italia attende una posizione legislativa, ma che in altri paesi come il Perù, la Francia e molti stati degli Stati Uniti già costituisce reato. 

Che cos’è il “Catcalling”.

Il termine Catcalling ha una storia antichissima, e un’origine alquanto bizzarra. Originariamente, designava l’atto di disturbare uno spettacolo teatrale fischiando e facendo quel verso, simile allo schiocco di un bacio, che si fa con l’intento di richiamare un gatto. Da qui Cat-Calling. Nel tempo, però, il significato ha assunto l’accezione di molestia verbale, profondamente disturbante e volgare. La parola racchiude una serie di atti come complimenti non richiesti, commenti volgari indirizzati al corpo della vittima o al suo atteggiamento, fischi e strombazzate dall’auto, domande invadenti, offese e perfino insulti veri e propri. Questi rappresentano un tipo specifico di molestia sessuale, nello specifico di molestia di strada.

Esiste un reato di Catcalling?

Attualmente, il codice penale italiano italiano non lo prevede come reato e pertanto non avendo una disciplina specifica per questa fattispecie. Proviamo a capire quali sono le caratteristiche del catcalling e se ci sono altri reati attraverso i quali possiamo punire questi comportamenti.:

IL BENE GIURIDICO TUTELATO: che in questo caso è la libertà individuale di autodeterminarsi e libertà di circolazione della donna.

IL SOGGETTO PASSIVO: ossia la persona che subisce la molestia. Il soggetto passivo deve essere specifico: la molestia deve essere indirizzata a una persona e non a una generica folla.

L’ELEMENTO SOGGETTIVO: il dolo specifico, ossia la coscienza e la volontà della condotta atta a disturbare tramite commenti, fischi e altri richiami la persona offesa. Il richiamo dev’essere volontario, non accidentale. L’intenzione esplicita del molestatore, infatti, deve consistere nell’attrarre l’attenzione della vittima coi suoi richiami. 

Non esistono dei reati simili previsti e puniti dal Codice Penale?

Il Catcalling si diversifica dalla più similare fattispecie  “Molestia o disturbo alla persona” la quale prevede che la fattispecie si perfezioni allorquando taluno molesti o disturbi un soggetto in un luogo pubblico o aperto al pubblico tramite petulanza o insistenza. Va quindi ben oltre un complimento o una mera proposta di instaurazione di una relazione, che invece si concretizza nel caso di catcalling, ove invero la condotta posta in essere si intende isolata e istantanea. Diverso è anche il bene giuridico tutelato: nella fattispecie della molestia, si tende a tutelare l’ordine pubblico. Nella fattispecie del catcalling, invece, si dovrebbe andare a tutelare la serenità psico-fisica dell’agente, nonché la libertà di circolazione, poiché si ingenererebbe uno stato di ansia tale da modificare il suo modus vivendi o agendi.

il catcalling si diversifica ulteriormente dallo Stalking, perché quest’ultimo si ravvisa solamente in presenza di molestie ripetute in un breve arco di tempo, a condizione inoltre che la vittima subisca un pregiudizio concreto come ansia, timore per la propria incolumità, cambio di abitudini. Il bene giuridico tutelato con questo reato è la libertà personale della persona offesa, ma, affinché possa considerarsi integrata la fattispecie, deve necessariamente esservi la reiterazione della condotta nel tempo, che evidentemente manca nell’ipotesi di catcalling, come descritta. 

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Articolo realizzato in collaborazione con l’Avvocato Lucrezia Zacchi