compensazione dei crediti

Compensazione dei crediti: cos’è e come funziona

Molte volte, soprattutto nei rapporti commerciali, le parti sono nello stesso momento sia clienti che  fornitori, ossia hanno reciproci rapporti di debiti e crediti che maturano via via. Per esempio: una ditta conferisce dei beni a un’altra ditta e poi da questa riceve dei servizi di confezionamento e vendita dei prodotti stessi. In questi casi, entrambi gli attori commerciali emettono fatture per i loro crediti.

La legge prevede che in questi casi, i due debiti si possano estinguere fino alla concorrenza ossia per le quantità corrispondenti nel momento in cui vengono a coesistere.

Ovviamente perché questo si realizzi i due debiti devono avere per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere, ossia beni interscambiabili.

Come devono essere i debiti per essere compensabili?

Per poter avere compensazione automatica, i debiti devono essere certi, liquidi ed esigibili che sono tre caratteristiche giuridiche ben precise. Ma andiamo con ordine.

Certi, significa che non ci devono essere contestazioni, dubbi o incertezza sulla sua esistenza. Liquidi, significa che devono essere determinati nel suo importo ossia l’ammontare deve risultare espresso in misura determinata e non in modo generico.

Infine, esigibili, ossia che non siano sottoposti a condizione o termine. Molti debiti, infatti, sono posticipati nel loro pagamento o sono condizionati al verificarsi di alcune condizioni o situazioni pattuite tra le parti.

Quando non è possibile compensare i crediti?

L’articolo 1246 del codice civile pone dei limiti alla compensazione tra i debiti in cinque precise ipotesi ossia in caso di:

  1. credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato 
  2. credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato;
  3. credito dichiarato impignorabile;
  4. rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;
  5. altri divieti stabiliti dalla legge 

In ogni caso, è possibile anche una compensazione volontaria, ossia le parti possono decidere volontariamente di compensare tra loro i loro reciproci debiti anche se non ricorrono esattamente le condizioni previste dalla legge.In questi casi è bene che le parti si accordino per iscritto con una chiara manifestazione di volontà, preceduta da una ricognizione delle loro posizioni contabili.

È compensabile il trattamento di fine rapporto del lavoratore con altri crediti del datore di lavoro?

I divieti di legge si hanno quando si parla di compensazione “propria” ossia le reciproche ragioni di debito – credito nascono da distinti rapporti giuridici e non anche dalla compensazione “impropria” quando le ragioni provengono da un unico rapporto.

Nel nostro caso, quando entrambi le ragioni nascono dal medesimo rapporto, ossia quello di lavoro, la compensazione è possibile. La Cassazione sull’argomento è tornata più volte confermando questo orientamento. Si veda ad esempio Cas. Sez. I, 26.10.2016 n. 21646.

Ci può essere compensazione giudiziale?

La compensazione legale e quella giudiziale si distinguono in quanto mentre la prima presuppone la presenza anteriore alla causa di due debiti liquidi ed esigibili, quella giudiziale richiede che il debito opposto in compensazione non sia liquido, ma di pronta e facile liquidazione.

Quindi interviene il Giudice per accertarne effettivamente il preciso ammontare e gli effetti della compensazione di verificheranno alla pronuncia della sentenza che la dichiara.

Anche per la compensazione dei crediti è meglio farsi seguire!

Soprattutto nel momento in cui in un rapporto lavorativo o semplicemente sociale sussistono questioni monetarie, cifre dovute o da esigere, prestazioni da pagare o debiti da saldare, la situazione si fa delicatissima e richiede la massima competenza. Per questo è sempre meglio rivolgersi a un legale! 

Se ne hai bisogno, puoi rivolgerti al nostro studio per una consulenza: tutela i tuoi diritti!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Maria Monica Bassan