convivenza di fatto

Convivenza di fatto: una tutela per le coppie non sposate 

Ci sono persone che, pur vivendo insieme ed essendo una coppia consolidata e solida, decidono di non convolare a nozze. Si tratta di una scelta assolutamente legittima e rispettabile che può avere le più disparate motivazioni, e che lo stato riconosce e norma. Lo scopo è di tutelare il più possibile i diritti dei membri della coppia e inquadrare il loro stato in una fattispecie normativa: la disciplina della convivenza di fatto

In Italia, la normativa riguardante la convivenza di fatto viene finalmente alla luce con la stessa norma che regola le Unioni Civili.  Si tratta legge 76/2016, che disciplina anche il rapporto di convivenza. Differentemente da quella sulle unioni civili, riconosce una serie di diritti e di doveri alle persone di sesso diverso, maggiorenni, che coabitino stabilmente. Questi, in virtù del legame affettivo, si prestano reciproca assistenza morale e materiale. 

Convivenza di fatto: un iter burocratico davvero semplificato 

Per essere dichiarati conviventi, i componenti della coppia devono rendere una dichiarazione avanti all’Ufficiale di Stato Civile. Non è necessaria la presenza di testimoni, ed è sufficiente anche una semplice dichiarazione con raccomandata o via pec. 

Diritti e doveri della coppia di fatto. 

Dalla dichiarazione di convivenza sorgono una serie di diritti e doveri soprattutto avanti ai terzi che permettano il manifestarsi del legame affettivo ed impediscano al convivente di essere trattato, ai fini normativi, come uno “sconosciuto”. Si pensi solo alla difficoltà frapposte dalle leggi ad avere informazioni sullo stato di salute di un soggetto, possibilità riservata ai soli congiunti , tra cui, appunto, non veniva annoverato, il convivente. 

La convivenza di fatto conferisce, infatti, ai membri della coppia il diritto di visita, di assistenza ed accesso alle informazioni reciproche in caso di malattia e di ricovero, ma anche in caso di detenzione. In caso di morte di un membro della coppia, il convivente può continuare ad abitare nella casa di proprietà esclusiva del defunto per un periodo che varia dai 2 ai 5 anni. Oppure può succedergli nel contratto di locazione. 

Nel caso in cui il decesso sia causato da un fatto illecito altrui, come ad esempio un incidente stradale, viene riconosciuto al convivente della vittima il diritto al risarcimento del danno morale. Vengono regolamentati anche i diritti nell’attività di impresa di quel convivente che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente. 

I conviventi di fatto hanno la possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza che disciplini i loro rapporti patrimoniali. Il contratto di convivenza, che deve essere redatto in forma scritta per avere validità, può avere anche la forma di scrittura privata autenticata, oltre che di atto pubblico. Può essere autenticato anche da un avvocato. 

Come si scioglie una convivenza di fatto. 

Il contratto stipulato dai membri della coppia può essere sempre modificato o, più radicalmente, risolto. Il contratto può essere sciolto anche per decisione unilaterale, ossia per volontà di un solo membro della coppia, che dovrà notificare semplicemente la sua decisione all’altro membro. 

La convivenza di fatto, infine, contempla in caso di scioglimento il diritto del convivente più debole a ricevere dall’altro gli alimenti, non il mantenimento, qualora versi in una situazione di bisogno. Se le due parti, però, non si accordano sull’entità degli alimenti e sulla modalità con cui devono corrispondersi, si dovrà ricorrere a un Giudice che ne stabilirà i parametri tenendo conto del periodo di convivenza. 
 
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Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Marta Michelon