donazione di beni futuri

Donazione di beni futuri

La vita, si sa, non si vive solo nel presente, e nemmeno solo nel passato! Una delle molte cose che rendono speciali gli esseri umani è la capacità di progettare il futuro, e di mettere in campo oggi azioni per ottenere un risultato preciso in un lasso di tempo definito. Ma dunque, se la capacità progettuale è così importante nel definire l’animo umano, non dovremmo forse considerarla una risorsa, un bene prezioso? Ed essendo tale, non si dovrebbe poter effettuare una donazione di beni futuri

Nello specifico, si può donare un bene ancora non esistente? Una casa che progettiamo di costruire oppure un bene che riceverò e che voglio già destinare ad una determinata persona? 

Il primo comma dell’art. 771 c.c. stabilisce che oggetto della donazione sono beni presenti del donante. La donazione di beni futuri è nulla se riferita a questi, salvo che si tratti di beni non ancora separati.  

Cominciamo, però dal principio per fare un po’ di chiarezza. Cerchiamo, per prima cosa, di definire il concetto di bene futuro. Un bene futuro si definisce tale in tre casi:  

  1. Se intende una cosa che ancora non esiste;  
  2. Se intende una cosa che esiste in natura ma non ha ancora una propria autonoma esistenza (esempio i frutti nati ma non ancora separati: solo in questo caso la donazione è valida); 
  3. Se intende una cosa di cui non si ha attualmente la proprietà e si attende di averla. 

Ad esempio: è valida la donazione dei frutti che verranno a maturazione, dei minerali che verranno estratti o i profitti futuri di un’azienda, ciò perché su tali cose esiste già un diritto in capo al donante.  

Diversamente, se il donante vuole disporre di un bene su cui non può vantare alcun diritto, come un bene che riceverà in donazione o forse in successione o dovrà acquistarlo, detta donazione è considerata nulla. 

Esistono eccezioni per la donazione di beni futuri?

Eccezione a detta regola è dettata dal secondo comma dell’art. 771 c.c.: se oggetto della donazione è una universalità di cose, ad esempio un’azienda o una piantagione, e queste siano nella disponibilità del donante, la donazione è valida. Essa ricomprende anche le cose che vi si aggiungeranno, come i profitti dell’azienda o i frutti della piantagione. 

Quindi appare chiara la regola secondo cui non possono formare oggetto di donazione beni o diritti che non sono nella disponibilità del donante, e tanto meno possono essere oggetto di donazione le cose altrui. 

Ma le eventualità in una successione sono complesse, e prevedono molti casi differenti! Cosa succede, ad esempio, se un co-erede volesse donare la quota del bene ricevuto in eredità?  

La Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha chiarito come anche in questo caso si sia di fronte al divieto di donazione di cosa altrui o parzialmente altrui che, sebbene non vietata, è nulla per difetto di causa. In questo modo, la donazione del co-erede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria è nulla. Questo in considerazione del fatto che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del co-erede donante. 

Non esistono dunque presupposti necessari per una donazione di beni futuri?

Non esattamente: sempre secondo le Sezioni Unite, una simile donazione può essere ritenuta valida, ma solamente quando sussistano due presupposti: 

  • Il donante e il donatario devono essere consapevoli del fatto che il bene non è ancora di proprietà del donante.L’atto, quindi, si perfezionerà nel momento in cui detto bene entrerà nella disponibilità del donante;  
  • Il donante si deve assumere l’obbligo di  trasferire al donatario il bene nel momento in cui ne diverrà proprietario e, quindi, dopo la divisione ereditaria. In tale quadro, la donazione di cosa altrui diviene. donazione obbligatoria di dare, il cui oggetto è quindi l’obbligazione di procurare l’acquisto del bene dal terzo (gli effetti traslativi sono differiti e sospensivamente condizionati all’esito della divisione ereditaria). 

Diversamente, è valida la donazione della quota spettante sull’intero asse ereditario, quindi non su un singolo bene, salvi i diritti di prelazione ereditaria. In questo caso, il soggetto donatario si sostituisce al donatario in tutta la quota indivisa sull’intera massa ereditaria e, pertanto, entrerà al posto di questi nella comunione ereditaria.

Questo tipo di donazione non è certo l’unico aspetto atipico che la legge prende in considerazione! 

Il diritto di successione è una materia davvero complicata e il supporto di un professionista è davvero utile, se non indispensabile! Contatta il nostro studio per avere assistenza: tutela i tuoi diritti!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Alberto Padoan