salvaguardare i beni

Legge sul “dopo di noi”: salvaguardare il patrimonio (parte 2)

Qualche settimana fa abbiamo cominciato ad affrontare un argomento delicato, ossia come la legge tutela le persone disabili anche quando i loro genitori sono ormai troppo anziani per prendersene cura o vengono meno nell’arco del tempo. Proseguiamo su questo filone cercando di approfondire un aspetto importante, ossia salvaguardare il patrimonio delle persone con disabilità

Salvaguardare il patrimonio delle persone con disabilità: le basi della legge

Come visto, la Legge 112/2016 ha agevolato l’utilizzo di alcuni strumenti volti alla tutela delle persone con disabilità grave. Il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter codice civile è tra quegli strumenti che consentono la realizzazione di interessi meritevoli di tutela.

In realtà l’articolo 2645 ter c.c. è stato introdotto nel nostro ordinamento con il D.L. 30.12.2005, n. 273, convertito con modifiche nella Legge 23.02.2006, n. 51. Tale istituto prevede la possibilità di creare un “elenco” di beni immobili e beni mobili registrati, inseriti in un atto pubblico, da destinare per un periodo non superiore a novanta anni, o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, “alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità”.

Con la trascrizione di detto atto, pertanto, si ottiene la separazione o, meglio, la segregazione dei beni descritti dal patrimonio del costituente (soggetto che conferisce i beni). Ciò significa che il vincolo di destinazione è opponibile ai terzi, quindi, non può essere aggredito dai creditori del costituente.

A chi è destinata la legge?

Affinché si possa applicare le agevolazioni previste dalla L. 112/2016, è necessario: che i beneficiari del vincolo siano solo persone con disabilità grave; deve essere individuato un “gestore” che ha il compito di utilizzare i beni al solo beneficio del/dei soggetti disabili indicati nell’atto pubblico, i cui obblighi saranno definiti nell’atto di costituzione del vincolo (quindi devono riguardare il progetto di vita e gli obiettivi di benessere del soggetto disabile); deve essere prevista la figura di un controllore, un soggetto terzo che controlla l’operato del gestore; infine, debbono essere individuati i soggetti (o il soggetto) a cui sarà devoluto il patrimonio al termine del vincolo di destinazione (quindi, esaurito il compito del gestore che si ha per avvenuto decesso del beneficiario).

A differenza del trust, i beni conferiti nel vincolo di destinazione ex art. 2645 ter codice civile rimangono nella proprietà del conferente, sebbene segregati rispetto agli altri beni di proprietà di quest’ultimo.

Salvaguardare il patrimonio delle persone con disabilità è un argomento delicato: meglio farsi assistere!

Spesso non pensiamo nemmeno che la legge offra tutele in una così ampia gamma di situazioni! Per questo, chiedere una consulenza qualificata a un legale è il miglior modo per tutelare i propri interessi nel miglior modo possibile. Se ne hai bisogno contatta il nostro studio: tutela i tuoi diritti!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Alberto Padoan

dopo di noi

La legge sul “Dopo di noi”: l’assistenza oltre la famiglia (parte 1)

La famiglia è la prima fonte di sostegno per chi ne ha bisogno, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista economico che da quello affettivo. Purtroppo, però, i figli non possono contare sempre sul supporto dei genitori, e l’avvicendamento delle generazioni è una cosa naturale, anche se non sempre privo di problemi. È il caso delle persone autosufficienti, che, quando perderanno col passare del tempo il supporto della famiglia, avranno bisogno che l’aiuto di cui necessitano provenga da un’altra direzione. A questa fattispecie ha pensato lo Stato, che con la legge sul “Dopo di noi” si mette in prima linea nell’assistenza a chi non può essere autonomo. 

Dopo di noi: una legge per garantire un futuro

La legge n. 112 del 22 giugno 2016 ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di specifiche tutele in favore delle persone con disabilità grave e delle loro famiglie. In particolare, tale legge mira a fornire degli strumenti giuridici che possano aiutare i genitori e famiglie a rispondere alla grande domanda: che ne sarà dei nostri figli disabili dopo di noi?

In realtà tale legge non crea nuovi strumenti di gestione patrimoniale ma rende più agevoli quelli già esistenti, soprattutto dal punto di vista fiscale e della fruibilità. I principali strumenti di gestione patrimoniale trattati dalla L. 112/2016 sono: il trust, il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione (c.d. contratto di affidamento fiduciario).

Oltre a tali strumenti (non toccati dalla L. 112/2016) si possono certamente annoverare la donazione, il contratto di mantenimento, la rendita e l’amministrazione di sostegno. Il trust è un istituto di derivazione anglosassone, non disciplinato dal codice civile, operante nel nostro paese dal 1992, anno in cui l’Italia ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1985 sul riconoscimento di questo istituto e sulla legge applicabile ad esso.

Una “cassaforte” virtuale sotto sorveglianza: il trust

Il trust è un “contenitore” costituito da diversi beni, mobili e immobili, sottoposti all’amministrazione di un soggetto, detto trustee, il quale ha il potere/dovere di disporne secondo quanto previsto nell’atto costitutivo.

Affinché il trust sia conforme alla L. 112/2016, questo deve essere redatto per atto pubblico (formalità non necessaria nel trust ordinario) e nell’atto costitutivo deve essere prevista una figura di sorveglianza, c.d. “guardiano” (elemento non necessario nel trust ordinario), la quale ha il compito di vigilare sull’operato del trustee. Dal punto di vista giuridico, il fondo del trust costituisce un patrimonio su cui vi è un vincolo di destinazione (la cura del beneficiario) ed è separato dai beni del trustee, inoltre costituisce un patrimonio distinto rispetto a quello del disponente (colui che conferisce i beni nel trust), quindi non aggredibile dai creditori di quest’ultimo.

Dal punto di vista fiscale, le agevolazioni sono diverse: i beni conferiti nel trust sono esenti da imposte di successione e donazione; le imposte catastali, ipotecarie e di registro sono applicate in misura fissa (euro 200,00 ciascuna); esenzione da imposta di bollo; i comuni possono stabilire sui beni oggetto del trust franchigie, aliquote ridotte o esenzioni ai fini dell’imposta municipale per i soggetti passivi.

La legge sul “Dopo di noi”, solo una di molte tutele

Lo Stato non lascia sole le persone che hanno bisogno: per questo il complesso di leggi a loro tutela è vasto, e richiede conoscenza e pratica per sapersi destreggiare al suo interno. Se ne hai bisogno, rivolgiti a un professionista, contatta il nostro studio per avere assistenza: tutela i tuoi diritti!