illecito di guida in stato di ebbrezza

Illecito di guida in stato di ebbrezza: casistica e aspetti amministrativi

La serie di articoli che il nostro studio ha deciso di dedicare alla guida in stato di ebbrezza si conclude con un compendio aggiuntivo. Una specie di appendice che, non a caso, abbiamo chiamato “Casistica e aspetti amministrativi”. Esistono infatti determinati comportamenti, aggravanti o fattispecie da considerare a parte, così come da considerare a parte è l’iter amministrativo che segue alla notifica dell’illecito di guida in stato di ebbrezza. 

Cominciamo con uno dei fraintendimenti più diffusi fra chi incappa nell’illecito di guida in stato di ebbrezza 

Molti hanno l’erronea convinzione di sottrarsi all’alcool test per poterne evitare le conseguenze. Non è una buona idea: in questo caso la posizione del reo, potenzialmente, si aggrava.

Qualora il fermato si rifiutasse di sottoporsi all’alcool test, infatti, questi viene considerato come se fosse stato trovato nella situazione più grave contemplata dalla legge. Incorre quindi in un’ammenda da 1500 a 6000 euro, nell’arresto da 6 mesi a 1 anno oltre che nella sospensione della patente da sei mesi a due anni e alla confisca del veicolo, se di sua proprietà.

Illecito di guida in stato di ebbrezza: se non c’è stato un sinistro.

Se non è stato provocato un sinistro, è possibile sostituire la sanzione coni lavori di pubblica utilità. Per “Lavori di pubblica utilità” si intende un lavoro non retribuito a favore della collettività,

“Da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze”. 

La durata del periodo di lavoro disposto varia a seconda dei giorni di detenzione da scontare o della somma da pagare come ammenda. All’esito positivo il reato si estinguerà, verrà revocata la confisca e dimezzato il periodo di sospensione della patente. 

In caso di incidente.

Causare un sinistro mentre si è alla guida in stato di ebbrezza costituisce un’aggravante prevista dal codice della strada. Ai fini della sussistenza di questa circostanza aggravante, assume rilevanza sia l’urto del veicolo contro un ostacolo (un’altra auto, un lampione, un muretto), sia la fuoriuscita dalla sede stradale. L’aggravante scatta anche se, dopo l’urto, non ci sono stati danni né a persone né a cose. 

Qualora il conducente in stato di ebbrezza provocasse un incidente stradale, le sanzioni previste verrebbero raddoppiate. È inoltre disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, a meno che il veicolo non appartenga a una persona estranea all’illecito. 

Veniamo agli aspetti amministrativi, accessori a quelli penali. 

Che ne è della patente ritirata?

L’autorità di polizia provvede al ritiro della patente, che verrà inoltrata al prefetto per i provvedimenti amministrativi. Contro la sanzione accessoria rappresentata dall’Ordinanza Prefettizia, il conducente sanzionato può proporre opposizione mediante un ricorso al Giudice diPace territorialmente competente entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento disospensione della patente. 

Chiaramente, in caso di tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro resta ferma la competenza del giudice penale. 

L’illecito di guida in stato di ebbrezza è un argomento legale complesso.

Se questo è il primo articolo che il nostro studio dedica all’argomento che stai leggendo, scopri il primo, in cui abbiamo definito dal punto di vista legale cosa sia la guida in stato di ebbrezza

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Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Lucrezia Zacchi