incidenti stradali

Incidenti stradali e fondo di garanzia vittime della strada

Nella vita di tutti i giorni, gli incidenti stradali sono purtroppo qualcosa di molto diffuso. A tutti capita, una o più volte nella vita e con danni più o meno consistenti e, al netto della speranza di non incappare mai in conseguenze davvero gravi, è giusto considerare che, in determinate circostanze, è giusto dotarsi di strumenti per aiutare chi viene danneggiato. Non alludiamo, però, tanto a una dimensione individuale quanto a una sociale: il fondo di garanzia vittime della strada. Ecco in cosa consiste.

Fondo di garanzia vittime della strada: cominciamo dall’incidente stradale

Secondo la legge, ogni veicolo a motore circolante deve essere obbligatoriamente assicurato affinché, in caso di sinistro stradale, il danneggiato sia posto nelle condizioni di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Per garantire al danneggiato tale possibilità, è inoltre istituito il c.d. Fondo di garanzia vittime della strada.

Il Fondo di garanzia vittime della strada è un organismo previsto dal Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209/2005) costituito presso la Consap e finanziato attraverso un prelievo obbligatorio sui premi delle polizze RC Auto, il cui scopo è quello di risarcire i danni derivanti da incidenti stradali provocati da:

  • veicoli non identificati: solo per i danni alle persone, mentre il danno alle cose è subordinato alla contemporanea sussistenza di un danno grave alla persona;
  • veicoli non coperti da assicurazione RCA obbligatoria: per i danni alle persone e alle cose;
  • veicoli assicurati con imprese in liquidazione coatta amministrativa: per i danni alle persone e alle cose;
  • veicoli messi in circolazione contro la volontà del proprietario (ad esempio in caso di furto): per i danni alle persone e alle cose.

Il Fondo si attiva a seguito di apposita richiesta formulata dal danneggiato corredata da tutta la documentazione necessaria a provare il fatto, il danno e la responsabilità dei soggetti coinvolti, ed in particolare:

  • descrizione precisa di luogo, ora, modalità di accadimento degli incidenti stradali e persone/veicoli coinvolti;
  • documento d’identità del richiedente;
  • documentazione medica attestante i danni subiti dalle persone (certificati del pronto soccorso; certificato medico);
  • documentazione comprovante i danni subiti dalle cose;
  • eventuale verbale delle autorità intervenute sul luogo dell’incidente;
  • eventuale denuncia di furto del veicolo, in caso di sinistri causati da veicoli messi in circolazione contro la volontà del proprietario o eventuale querela, in caso di sinistri causati da veicoli non identificati.

Dopo gli incidenti stradali: tempistiche e prassi

Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, la Compagnia designata sarà obbligata a formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento, ovvero a comunicare allo stesso i motivi per i quali ritiene di respingere la domanda.

Il danneggiante che ha provocato il sinistro senza essere assicurato va incontro all’azione di regresso da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada, egli sarà dunque chiamato a rimborsare al Fondo l’importo da quest’ultimo versato al danneggiato. Parimenti, in caso di sinistri causati da veicolo non identificato, qualora sopraggiunga l’identificazione, il Fondo potrà rivalersi direttamente sul danneggiante.

La legge mette a disposizione strumenti di assistenza… tutto sta a conoscerli!

A meno di una formazione specifica, non è possibile conoscere tutti gli strumenti che la legge mette a disposizione dei cittadini di per affrontare situazioni complesse e far fronte ad emergenze o stati di disagio. Per questo il consiglio di un legale è sempre necessario: rivolgiti al nostro studio per una consulenza se ne hai bisogno, tutela i tuoi diritti!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Camilla Marcato