Da anni, ormai, abbiamo imparato a porre più attenzione alla sicurezza stradale, e anche la legge è scesa molto più nel dettaglio definendo in modo molto più completo alcuni concetti come le lesioni stradali. Ma in cosa consistono esattamente, e come vengono trattate dalla legge?
Lesioni stradali, la base della legge
L’art. 590-bis comma 1 del codice penale punisce “chiunque” cagioni, in violazione delle “norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima con qualunque condotta colposa nell’attività circolatoria, l’evento lesivo è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno per le lesioni gravi e con la reclusione da 1 a 3 anni per le lesioni gravissime. Ma quale differenza sussiste tra lesioni gravi o gravissime? L’art. 583 c.p. ci spiega detta distinzione:
- lesione grave: se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa o che ha durata superiore ai quaranta giorni, oppure se si è verificato un indebolimento permanente di un senso o di un arto;
- lesione gravissima: se il fatto ha causato una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, dell’uso di un organo oppure della capacità di procreare nonché grave difficoltà della favella o deformazione del viso.
Vi sono poi dei casi puniti con maggior rigore a seconda delle modalità e delle circostanze con cui si realizza l’evento.
Stato di ebbrezza: un’aggravante per le lesioni stradali
Chiunque poi si ponga alla guida in stato di ebbrezza alcolica e ne cagioni per colpa delle lesioni, è punito in maniera aggravata con la reclusione da un anno e sei mesi per le lesioni gravi e da due a quattro anni per quelle gravissime. La stessa pena si applica anche a chi cagiona dette lesioni:
- circolando in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h;
- attraversando col semaforo rosso o circolando contromano;
- sorpassando un altro mezzo in corrispondenza di attraversamento pedonale o linea continua.
La novità introdotta dal D. Lgs 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. “Riforma Cartabia”) è la punibilità del delitto a querela della persona offesa nel caso in cui non ricorrano circostanze aggravanti. In tal senso, quindi, il danneggiato bisognerà che richieda la punibilità entro tre mesi dal momento in cui si verifica il delitto.
L’omicidio stradale: la più grave conseguenza di un incidente
L’art. 589 bis stabilisce che “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni”. La pena è aumentata con la reclusione da otto a dodici anni nel caso in cui si cagioni per colpa la morte da parte di chi si ponga alla guida in stato di ebrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e in tutti gli altri casi già visti per le circostanze aggravanti delle lesioni stradali.
Per questo delitto, in qualsiasi caso, è prevista la procedibilità d’ufficio, pertanto l’Autorità Giudiziaria farà partire in automatico un procedimento penale.
In ogni caso, l’assistenza di un legale in caso di lesioni stradali è necessaria!
Accertare responsabilità e stabilire pene e soprattutto risarcimenti non è così immediato come si potrebbe pensare… anzi! Per questo, in caso di lesioni stradali, è sempre una ottima idea rivolgersi a un avvocato: se ne hai bisogno contatta il nostro studio, tutela i tuoi diritti!