come cambia la negoziazione assistita

Come cambia la negoziazione assistita in materia familiare alla luce della Riforma Cartabia.

La legge, lo sappiamo, è in costante evoluzione. Per questo restare aggiornati è fondamentale, e non sarebbe, questo, un canale divulgativo serio se non dessimo conto, seppur per somme righe, di come si evolvano argomenti di cui abbiamo già trattato. Il motore di un profondo cambiamento è stata la riforma Cartabia, vediamo quindi come cambia la negoziazione assistita in materia familiare.

Già si è avuto modo di parlare della Negoziazione assistita in materia di famiglia, introdotto nel nostro ordinamento con la legge 162/2014. La cosiddetta Riforma Cartabia, con finalità ancora una volta deflattive del carico giudiziario, ha introdotto importanti modifiche che in maniera sommaria si vanno ad enucleare.

Parificazione tra figli nati all’interno del matrimonio e i figli nati da coppie non sposate

E’ stata estesa la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita anche nelle ipotesi di affidamento e mantenimento dei figli di coppie non sposate. In passato, infatti, era possibile ricorre a questo tipo di procedura solo in caso di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione e divorzio, e quindi creando una ingiusta ed ingiustificata disparità per i figli nati al di fuori del matrimonio. Si riconosce, quindi, alla Riforma il merito di aver rimediato a tale discriminazione portando  alla piena parificazione i figli delle coppie sposate da quelle non sposate. . 

Riconosciuta la possibilità al figlio maggiorenne di instaurare il procedimento negoziale.

La riforma, tuttavia, fa di più, permettendo altresì al figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente di instaurare il procedimento negoziale nei confronti dei genitori ai fini del mantenimento.

Come cambia la negoziazione assistita: assegno alimentare per le coppie di fatto e unioni civili

Altro passo avanti che si riconosce alla riforma è la circostanza che con la modifica apportata all’art. 6  della legge 162/2014 si ammette la negoziazione assistita anche per determinare gli alimenti della previsione di cui all’art. 433 c.c. .Se ne deve dedurre che potranno ricorrere alla negoziazione assistita ai fini della richiesta degli alimenti anche le coppie di fatto e chi è unito civilmente.

Una tantum

Una previsione che può essere salutata con favore, anche se crea ulteriori questioni in merito alla responsabilità affidata ai legali, è quella relativa alla possibilità che in sede divorzile sia possibile prevede la corresponsione di una somma in un’unica soluzione alla parte economicamente più debole, c.d.. una tantum. L’accettazione dell’una tantum da parte del percipiente permette di “liberare” la parte che la eroga da ulteriori incombenze. Il vulnus della previsione è la circostanza che i legali che seguono le parti devono valutare l’equità della somma erogata, svolgendo quindi, un ruolo che confligge con la caratteristica primaria c del legale che è quello di tutelare il proprio assistito.. Vista la responsabilità attribuita al legale in tale frangente si consiglia di redigere un atto scritto contenete le valutazioni dei legali in merito alla cifra erogata e giustificazione dell’equità della somma.

 Come cambia la negoziazione assistita nei trasferimenti immobiliari

La riforma, tuttavia, in maniera chiara attribuisce ai trasferimenti immobiliari che si svolgono in sede di negoziazione solo effetti obbligatori, in pratica sarà poi necessario un ulteriore passaggio dal notaio per poter rendere effettivo il trasferimento. Questa previsione collide con quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione che ha stabilito la possibilità di andare direttamente a trascrivere l’atto di cessione di immobile o altro diritto reale avvenuta nel orso del procedimento di separazione o divorzio avanti al Giudice. Ne consegue che qualora le parti vogliano operare un trasferimento immobiliare all’interno della separazione o divorzio, ove vogliano risparmiare l’intervento del Notaio, sarà preferibile agire in via giudiziale.

Il Patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita

Altra occasione persa dalla Riforma è la possibilità di prevedere di accedere alla procedura di negoziazione mediante il patrocinio a spese dello Stato.  Poiché , infatti, la legge ha espressamente attribuito tale possibilità ai casi di mediazione e negoziazione assistita obbligatoria, non rientrando la negoziazione familiare nella materia obbligatoria, è escluso che chi vi accede possa farlo avvalendosi del patrocinio a Spese dello Stato. In tal modo chi ha diritto al beneficio dovrà e preferirà adire il Tribunale in tal tipo di controversie. 

Ulteriori oneri a carico dei legali.

Come si era ampiamente esposto nel primo excursus riguardante la negoziazione assistita in materia familiare , sono previsti a carico dei legali degli oneri che arrivano, in caso di inottemperanza del rispetto dei termini, per altro stringenti, ad una sanzione pecuniaria. A questi oneri la Riforma ne aggiunge altri, sempre con cadenza di tempi alquanto serrati che mettono il legale negoziatore in una situazione di grande responsabilità alla quale dovrà corrispondere un equo compenso.

Come cambia la negoziazione assistita in materia di famiglia: solo uno dei molti effetti della riforma Cartabia

Restare aggiornati su come cambi la legge non è facile: capita a volte di pensare di avere delle possibilità che, in realtà, non abbiamo più, o di non averne laddove la legge, oggi, ce le garantisce. Dunque qual è la soluzione? Semplice: affidati a un professionista. Se ne hai bisogno, il nostro studio è a tua disposizionetutela i tuoi diritti!

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NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI FAMIGLIA

L’entrata in vigore del DL 132/2014, poi convertito in Legge n. 162/2014 ha aggiunto altre modalità per giungere alla separazione o al divorzio. In precedenza, per separarsi o divorziare, era prevista una sola modalità: bisognava presentare un ricorso avanti al Tribunale attendendo i tempi imposti dai Tribunali, per giungere ad una separazione o ad un divorzio, anche in forma consensuale/ congiunta. La nuova legge ha previsto altre modalità, il ricorso delle parti al Comune di residenza, modalità attuabile solo a certe condizioni, in particolare in mancanza di figli minori e quando non siano previste statuizioni economiche tra le parti, e la cosidetta negoziazione assistita, un istituto che si affianca al procedimento giudiziale e alla forma di separazione e divorzio coinvolgente solo le parti avanti a un Ufficiale dello Stato Civile di cui si è detto sopra.

Ma che cos’è la negoziazione assistita?

L’istituto della negoziazione assistita, concettualmente, è mediata dal diritto collaborativo nord americano, legato agli ordinamenti di common law: si tratta di una procedura negoziale intesa a risolvere o prevenire le controversie prima dell’intervento del Tribunale.

Nel caso del diritto di famiglia, però, è previsto anche l’intervento del Pubblico Ministero, intervento, tuttavia, che ha il solo scopo di valutare dal punto di vista formale o sostanziale l’accordo che le parti hanno già raggiunto, al di fuori del circuito giudiziario.

Come funziona?

I due coniugi intenzionati a separarsi o divorziare sono chiamati a concludere una convenzione. Questa dev’essere conclusa tramite i rispettivi legali, rigorosamente almeno uno per parte, e deve impegnarli al raggiungimento di un accordo nell’ambito della procedura di divorzio o separazione.

Sulla base di questa convenzione, si svolgono una serie di incontri tra le parti e i loro legali, che vengono di volta in volta verbalizzati. Se, al termine degli incontri, viene raggiunto e sottoscritto l’accordo, l’avvocato si recherà in Tribunale per chiedere al Procuratore della Repubblica il nulla osta o l’autorizzazione all’accordo raggiunto.

Nel caso del rilascio di un nulla osta, il Pubblico Ministero dovrà solo verificare la regolarità formale dell’accordo. Se invece sono coinvolti figli minorenni, disabili o comunque non economicamente autosufficienti, il Giudice dovrà effettuare un controllo più profondo, e autorizzerà l’accordo solo dopo aver verificato che anche sostanzialmente questo sia equo. Se invece il Procuratore ritenesse l’accordo non confacente all’interesse dei minori, rimetterà le parti avanti al Presidente del Tribunale.

Se, infine, il Pubblico Ministero rilascerà il suo benestare, il legale dovrà incaricarsi di rivolgersi all’Ufficio dello Stato Civile per ottenere la trascrizione del provvedimento.

Perché è stata introdotta la negoziazione assistita?

La procedura di negoziazione assistita ha, in effetti, alcuni vantaggi molto evidenti. In primo luogo è molto rapida: dal momento della stipula della convenzione a quello dell’accordo non possono trascorrere più di tre mesi. L’avvocato avrà, poi, dieci giorni per trasmettere l’accordo al Pubblico Ministero competente, e una volta rilasciato il nulla osta, il legale avrà altri dieci giorni per procedere alla richiesta di trascrizione, pena una sanzione pecuniaria a carico del legale ove non venissero rispettati i tempi .

Si può dire che, di fatto, l’intera controversia si risolve in un paio di mesi dal momento in cui si sottoscrive la convenzione. La procedura di negoziazione assistita è inoltre più comoda, perché permette alle parti di fissare tempi e luoghi degli incontri a seconda della loro disponibilità, cosa essenziale per persone che, ad esempio, vivono lontane.

La cosa più utile in assoluto, però, è forse quella di potersi confrontare alla presenza dei propri avvocati su questioni di natura patrimoniale o relative ai figli, quindi questioni molto complesse che involgono gli aspetti fondamentali della vita famigliare e sopratutto dei figli coinvolti nella rottura della relazione, ciò in maniera aperta e con i tempi che le parti ritengono necessarie. Un’udienza davanti a un giudice dura circa venti minuti, mentre i confronti tra le parti si possono protrarre anche per ore e permettono una decisione maggiormente adeguata alle esigenze dei propri figli.

La procedura di negoziazione assistita offre la stessa tutela?

Certamente: l’accordo raggiunto dai coniugi, anche se formalmente è un atto di autonomia privata, ha gli stessi effetti di un provvedimento giudiziario. In caso di inadempienza di una delle parti, ad esempio il mancato versamento degli assegni di mantenimento, l’accordo costituisce un titolo valido per agire nei confronti della controparte.
 
Si può ricorrere alla negoziazione assistita anche per modificare le condizioni di separazione e divorzio, e, con l’entrata in vigore in data 22 giugno 2022 di alcuni articoli della della L. 26.11.2021, cosidetta riforma Cartabìa, è possibile il ricorso a questa modalità anche nel caso in cui la crisi familiare riguardi i figli nati fuori dal matrimonio. Negli ultimi anni è cambiato molto in questa materia: scopri  cosa è cambiato dal 2017 in materia di erogazione degli assegni divorzili

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Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Marta Michelon