La legge, lo sappiamo, è in costante evoluzione. Per questo restare aggiornati è fondamentale, e non sarebbe, questo, un canale divulgativo serio se non dessimo conto, seppur per somme righe, di come si evolvano argomenti di cui abbiamo già trattato. Il motore di un profondo cambiamento è stata la riforma Cartabia, vediamo quindi come cambia la negoziazione assistita in materia familiare.
Già si è avuto modo di parlare della Negoziazione assistita in materia di famiglia, introdotto nel nostro ordinamento con la legge 162/2014. La cosiddetta Riforma Cartabia, con finalità ancora una volta deflattive del carico giudiziario, ha introdotto importanti modifiche che in maniera sommaria si vanno ad enucleare.
Parificazione tra figli nati all’interno del matrimonio e i figli nati da coppie non sposate
E’ stata estesa la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita anche nelle ipotesi di affidamento e mantenimento dei figli di coppie non sposate. In passato, infatti, era possibile ricorre a questo tipo di procedura solo in caso di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione e divorzio, e quindi creando una ingiusta ed ingiustificata disparità per i figli nati al di fuori del matrimonio. Si riconosce, quindi, alla Riforma il merito di aver rimediato a tale discriminazione portando alla piena parificazione i figli delle coppie sposate da quelle non sposate. .
Riconosciuta la possibilità al figlio maggiorenne di instaurare il procedimento negoziale.
La riforma, tuttavia, fa di più, permettendo altresì al figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente di instaurare il procedimento negoziale nei confronti dei genitori ai fini del mantenimento.
Come cambia la negoziazione assistita: assegno alimentare per le coppie di fatto e unioni civili
Altro passo avanti che si riconosce alla riforma è la circostanza che con la modifica apportata all’art. 6 della legge 162/2014 si ammette la negoziazione assistita anche per determinare gli alimenti della previsione di cui all’art. 433 c.c. .Se ne deve dedurre che potranno ricorrere alla negoziazione assistita ai fini della richiesta degli alimenti anche le coppie di fatto e chi è unito civilmente.
Una tantum
Una previsione che può essere salutata con favore, anche se crea ulteriori questioni in merito alla responsabilità affidata ai legali, è quella relativa alla possibilità che in sede divorzile sia possibile prevede la corresponsione di una somma in un’unica soluzione alla parte economicamente più debole, c.d.. una tantum. L’accettazione dell’una tantum da parte del percipiente permette di “liberare” la parte che la eroga da ulteriori incombenze. Il vulnus della previsione è la circostanza che i legali che seguono le parti devono valutare l’equità della somma erogata, svolgendo quindi, un ruolo che confligge con la caratteristica primaria c del legale che è quello di tutelare il proprio assistito.. Vista la responsabilità attribuita al legale in tale frangente si consiglia di redigere un atto scritto contenete le valutazioni dei legali in merito alla cifra erogata e giustificazione dell’equità della somma.
Come cambia la negoziazione assistita nei trasferimenti immobiliari
La riforma, tuttavia, in maniera chiara attribuisce ai trasferimenti immobiliari che si svolgono in sede di negoziazione solo effetti obbligatori, in pratica sarà poi necessario un ulteriore passaggio dal notaio per poter rendere effettivo il trasferimento. Questa previsione collide con quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione che ha stabilito la possibilità di andare direttamente a trascrivere l’atto di cessione di immobile o altro diritto reale avvenuta nel orso del procedimento di separazione o divorzio avanti al Giudice. Ne consegue che qualora le parti vogliano operare un trasferimento immobiliare all’interno della separazione o divorzio, ove vogliano risparmiare l’intervento del Notaio, sarà preferibile agire in via giudiziale.
Il Patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita
Altra occasione persa dalla Riforma è la possibilità di prevedere di accedere alla procedura di negoziazione mediante il patrocinio a spese dello Stato. Poiché , infatti, la legge ha espressamente attribuito tale possibilità ai casi di mediazione e negoziazione assistita obbligatoria, non rientrando la negoziazione familiare nella materia obbligatoria, è escluso che chi vi accede possa farlo avvalendosi del patrocinio a Spese dello Stato. In tal modo chi ha diritto al beneficio dovrà e preferirà adire il Tribunale in tal tipo di controversie.
Ulteriori oneri a carico dei legali.
Come si era ampiamente esposto nel primo excursus riguardante la negoziazione assistita in materia familiare , sono previsti a carico dei legali degli oneri che arrivano, in caso di inottemperanza del rispetto dei termini, per altro stringenti, ad una sanzione pecuniaria. A questi oneri la Riforma ne aggiunge altri, sempre con cadenza di tempi alquanto serrati che mettono il legale negoziatore in una situazione di grande responsabilità alla quale dovrà corrispondere un equo compenso.
Come cambia la negoziazione assistita in materia di famiglia: solo uno dei molti effetti della riforma Cartabia
Restare aggiornati su come cambi la legge non è facile: capita a volte di pensare di avere delle possibilità che, in realtà, non abbiamo più, o di non averne laddove la legge, oggi, ce le garantisce. Dunque qual è la soluzione? Semplice: affidati a un professionista. Se ne hai bisogno, il nostro studio è a tua disposizione: tutela i tuoi diritti!