registrare le conversazioni

Registrare le conversazioni tra le parti in corso di separazione: reato o prassi?

Spesso, quando una coppia è in fase di separazione, le accuse reciproche si fanno taglienti. Diventa in questo caso importante, sia da un punto di vista legale che personale, dimostrare la propria buonafede o, nel caso peggiore, la malafede dell’altro. Ma fino a che punto possiamo spingerci senza passare il limite della legge? Possiamo, ad esempio, registrare le conversazioni?

Registrare le conversazioni: quando lo si fa, e perché?

Molto spesso succede che il cliente, nel momento in cui si sta separando dal proprio partner, a dimostrazione del comportamento di questi o per tutelarsi contro accuse ritenute infondate venga a chiedere se è legittimo registrare le conversazioni. Molti, infatti, ritengono che produrre delle registrazioni non sia legittimo  in quanto lesivo della privacy o comunque sia necessario ottenere una qualche autorizzazione per produrre le registrazioni. 

La circostanza è dovuta alla confusione che si fa tra il termine intercettazioni e le registrazioni private. Le intercettazioni sono disciplinate da una norma di legge che stabilisce i casi tassativi in cui sono ammissibili , sono uno strumento di ricerca della prova e possono essere effettuate dalla Polizia Giudiziaria solo previa autorizzazione del magistrato. In mancanza dell’autorizzazione la prova non sarà acquisibile al processo.

Registrare le conversazioni private: si può fare?

Tutt’altra cosa le registrazioni private  che possono entrare all’interno di un processo quali documenti di parte.  Il loro utilizzo è regolato sia in sede penale che in sede civile. Nel processo penale  le registrazioni private, possono legittimamente entrare nel processo ai sensi dell’art  234 c.p.p. , che dichiara essere un documento tutto quel che rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia , la cinematografia e la fonografia.

L’uso della registrazione privata nel processo civile, invece, è legittimato dall’articolo 2712 del codice civile: le registrazioni fonografiche sono riproduzioni meccaniche e come tali documenti ammissibili nel processo a determinate condizioni

Quali sono le condizioni di ammissibilità?

1 – Chi registra deve essere presente 

Non è necessario che chi è registrato sia a conoscenza della registrazione. E’ quindi legittimo operare clandestinamente una registrazione  perché chi  parla assume la responsabilità di quel che dice al suo interlocutore e agli altri presenti. Questa considerazione  è quella che ci permette di dire non esservi violazione della privacy nel caso di produzione delle registrazioni, , poiché la riservatezza non può operare quando un soggetto vi rinuncia, e vi rinuncia chiunque parla con altri. Da ciò risulta con evidenza che è un reato registrare conversazioni delle quali non si è parte

2 – Registrare le conversazioni ha quale scopo la tutela del diritto in sede giudiziaria

Si deve ricordare che la diffusione di registrazioni non può ritenersi lecita se non vi è l’assenso di chi ha partecipato a quella riunione. L’eccezione , tuttavia, è consentita solo se in sede giudiziaria, serve per difendere un proprio diritto. A queste condizioni, quindi, si può rispondere in maniera affermativa che è lecito produrre registrazioni private all’interno del procedimento per separazione o in qualsiasi altro procedimento in cui risulti necessario, a tutela del proprio diritto, produrre le suddette registrazioni.

Separazioni: per non passare il limite occorre un aiuto

Nessuno vuole mai arrivare ai ferri corti, specie poi con qualcuno che, fino a poco tempo fa, amavamo e da cui eravamo amati. Per evitare un epilogo indegno della storia che si conclude, è sempre conveniente affidarsi a un professionista tanto competente quanto empatico e sensibile. Dai nostri avvocati troverai sia l’una che l’altra qualità, per questo dovresti rivolgerti a noi, se ne hai bisogno: tutela i tuoi diritti!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Marta Michelon