La vita, si sa, riserva sorprese e strade diverse da quelle che ci saremmo aspettati. Il cambiamento è una costante delle nostre esistenze, ed è forse questo che rende la vita bella ed eccitante, sempre capace di sorprenderci. Ma anche noi cambiamo col cambiare delle cose, e dai cambiamenti più lievi a quelli più marcati, per tutelare i nostri diritti e mettere lo Stato nella migliore condizione di riconoscere le nostre peculiarità e le nostre esigenze, possiamo avere, in determinati momenti, necessita di rettificare i dati anagrafici che ci contraddistinguono.
Parliamo di qualcosa di molto ufficiale e tecnico: non semplicemente un pro-forma, ma un passaggio fondamentale che ci consente di vedere riconosciute le nostre caratteristiche individuali. Qualcosa di cui, insomma, tenere conto, e che conviene sapere come fare.
Rettificare i dati anagrafici: un passaggio istituzionale
Nel nostro ordinamento è previsto un peculiare strumento che permette la correzione o la rettifica degli atti dello Stato Civile.
In questo sento, ai sensi dell’art. 95 del Decreto del Presidente della Repubblica datato 3 novembre 2000, n. 396, chiunque intenda promuove la rettifica di un atto dello stato civile è tenuto a proporre un ricorso presso la sezione della Volontaria Giurisdizione del Tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio civile presso il quale è stato registrato l’atto di cui si tratta. Viceversa, qualora si volessero apportare delle fattive modifiche al proprio nome e cognome, l’art. 89 del suddetto Decreto prevede un iter più gravoso la cui relativa domanda va inoltrata direttamente al Prefetto della provincia di residenza.
Ma cosa intendiamo parlando di un “atto dello Stato Civile”? E quali sono gli “errori” per i quali può essere proposto il ricorso?
I confini della materi, ovviamente, non sono così ben delineati, ma in sintesi possiamo definire gli atti dello stato civile come quegli atti pubblici riguardanti la vita di una persona. Ad esempio i certificati che attestano la nascita, la cittadinanza, il matrimonio o la morte. In quanto tali, questi devono essere registrati negli archivi dello stato civile presenti in ogni comune italiano. A tal proposito, l’art. 49 del D.P.R del 3 novembre 2000, n. 396 fornisce un novero pressoché completo dei provvedimenti che, annotati nell’atto di nascita, delineano lo stato civile di una persona e che sono pertanto passibili di eventuali correzioni o rettifiche.
Quanto alla tipologia di errori per i quali può essere presentato ricorso si badi bene, dovesse trattarsi di un semplice errore materiale di scrittura, non servirà rivolgersi al Tribunale. Sarà invece sufficiente presentare un’istanza all’ufficio di stato civile che provvederà direttamente alla correzione.
Rettificare i dati anagrafici, quando subentra il Tribunale
Ricevuto il ricorso e iscritto a ruolo il procedimento, il Tribunale può assumere tutte le informazioni che ritiene utili e può convocare, ove lo ritenga necessario, anche l’Ufficiale di Stato civile. Provvede poi a emanare un decreto motivato adottato in camera di consiglio, avverso il quale può essere proposto reclamo alla Corte d’Appello nel termine di dieci giorni.
La procedura per rettificare i dati anagrafici, benché relativamente semplice, richiede certamente l’assistenza di un legale in grado di assistere l’interessato in tutte le sue fasi, soprattutto in quella d’ allegazione delle prove documentali finalizzate ad attestare la fondatezza della pretesa avanzata.
Nulla è immediato, conviene sempre avere un professionista al nostro fianco!
Persino una cosa apparentemente semplice come rettificare i dati anagrafici è, come abbiamo visto, complessa quando poi le informazioni devono essere trasmesse nel modo più appropriato. Per questo poter usufruire dell’assistenza di un legale è sempre una garanzia: se hai esigenze di questo tipo, puoi rivolgerti al nostro studio! Tutela i tuoi diritti!
Articolo scritto in collaborazione con la dottoressa Silvia Pellicani