salvaguardare i beni

Legge sul “dopo di noi”: salvaguardare il patrimonio (parte 2)

Qualche settimana fa abbiamo cominciato ad affrontare un argomento delicato, ossia come la legge tutela le persone disabili anche quando i loro genitori sono ormai troppo anziani per prendersene cura o vengono meno nell’arco del tempo. Proseguiamo su questo filone cercando di approfondire un aspetto importante, ossia salvaguardare il patrimonio delle persone con disabilità

Salvaguardare il patrimonio delle persone con disabilità: le basi della legge

Come visto, la Legge 112/2016 ha agevolato l’utilizzo di alcuni strumenti volti alla tutela delle persone con disabilità grave. Il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter codice civile è tra quegli strumenti che consentono la realizzazione di interessi meritevoli di tutela.

In realtà l’articolo 2645 ter c.c. è stato introdotto nel nostro ordinamento con il D.L. 30.12.2005, n. 273, convertito con modifiche nella Legge 23.02.2006, n. 51. Tale istituto prevede la possibilità di creare un “elenco” di beni immobili e beni mobili registrati, inseriti in un atto pubblico, da destinare per un periodo non superiore a novanta anni, o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, “alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità”.

Con la trascrizione di detto atto, pertanto, si ottiene la separazione o, meglio, la segregazione dei beni descritti dal patrimonio del costituente (soggetto che conferisce i beni). Ciò significa che il vincolo di destinazione è opponibile ai terzi, quindi, non può essere aggredito dai creditori del costituente.

A chi è destinata la legge?

Affinché si possa applicare le agevolazioni previste dalla L. 112/2016, è necessario: che i beneficiari del vincolo siano solo persone con disabilità grave; deve essere individuato un “gestore” che ha il compito di utilizzare i beni al solo beneficio del/dei soggetti disabili indicati nell’atto pubblico, i cui obblighi saranno definiti nell’atto di costituzione del vincolo (quindi devono riguardare il progetto di vita e gli obiettivi di benessere del soggetto disabile); deve essere prevista la figura di un controllore, un soggetto terzo che controlla l’operato del gestore; infine, debbono essere individuati i soggetti (o il soggetto) a cui sarà devoluto il patrimonio al termine del vincolo di destinazione (quindi, esaurito il compito del gestore che si ha per avvenuto decesso del beneficiario).

A differenza del trust, i beni conferiti nel vincolo di destinazione ex art. 2645 ter codice civile rimangono nella proprietà del conferente, sebbene segregati rispetto agli altri beni di proprietà di quest’ultimo.

Salvaguardare il patrimonio delle persone con disabilità è un argomento delicato: meglio farsi assistere!

Spesso non pensiamo nemmeno che la legge offra tutele in una così ampia gamma di situazioni! Per questo, chiedere una consulenza qualificata a un legale è il miglior modo per tutelare i propri interessi nel miglior modo possibile. Se ne hai bisogno contatta il nostro studio: tutela i tuoi diritti!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Alberto Padoan