successioni legittime

La devoluzione nelle successioni legittime

Quando una persona muore i suoi beni vengono trasferiti ai suoi eredi (coniuge, figli, fratelli, sorelle, ascendenti,…) secondo le regole stabilite dal codice civile, in tal modo si avrà successione testamentaria, in presenza di un testamento, oppure successione legittima, quando il defunto non ha lasciato alcuno scritto di ultime volontà.

Nelle successioni legittime, i chiamati all’eredità (soggetti che hanno diritto a ricevere l’eredità ma che ancora non l’hanno accettata) possono accettare o rinunciare ai beni lasciati dal defunto.

Cosa succede se alla morte di un soggetto sopravvivono il coniuge e due figli e uno dei figli (senza discendenti) vuole rinunciare all’eredità? La quota del figlio rinunciante va persa o va suddivisa?

L’articolo 521 del Codice Civile stabilisce che chi rinuncia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato, inoltre, secondo quanto previsto dall’articolo 522 del Codice Civile, nelle successioni legittime la parte di colui che rinuncia si accresce a coloro che avrebbero concorso con il rinunciante; quindi la parte dell’erede che rinuncia non va perduta.

In che modo viene suddivisa la quota del figlio rinunciante?

Secondo un orientamento la quota del rinunciante andrebbe suddivisa tra il coniuge e il figlio in parti uguali, secondo un altro orientamento la quota del rinunciante andrebbe per intero all’altro figlio.

Il codice civile non propone una soluzione al caso in esame, limitandosi a stabilire che nella successione legittima la rinuncia implica l’accrescimento in favore di coloro che concorrono con il rinunciante, senza tuttavia specificare chi sono coloro che effettivamente concorrono: sono i coeredi generalmente intesi (coniuge e figli) o coloro che concorrono con la stessa quota in quanto appartenenti alla stessa categoria (figli)?

Una lettura sistematica dell’articolo 522 del codice civile, porta ad affermare che la rinuncia di uno dei chiamati importi l’incremento delle quote di coloro che avrebbero concorso con il rinunciante e che tale incremento vada commisurato sulla base di una delle ipotesi di concorso dettate nell’ambito della successione legittima, considerando il rinunciante come se non fosse stato mai chiamato.

Pertanto, nell’ipotesi in cui si apra la successione in favore del coniuge e due figli, a seguito della rinuncia di un figlio all’eredità, il ricalcolo delle quote si opera considerando sia il coniuge che l’altro figlio, quindi la quota del figlio rinunciante (senza discendenti) andrà suddivisa tra questi ultimi in parti uguali.

Il diritto di successione è complesso, e la devoluzione nelle successioni legittime ce ne da un’idea

Per questo è sempre meglio affidarsi a un legale specializzato per questioni di successione. Se hai bisogno di assistenza in questo senso contatta il nostro studio: tutela i tuoi diritti!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Alberto Padoan