sfratto per morosità

Sfratto per morosità e termine di grazia

Nella vita può sempre succedere di trovarsi in ristrettezze economiche, e in quei casi può capitare di ricevere uno sfratto per morosità. Ma come ci si comporta in questi casi, per limitare i danni e recuperare la propria situazione?

Sfratto per morosità: niente panico!

In un nostro precedente articolo abbiamo già visto che, in caso di mancato pagamento del canone di locazione, il locatore potrà rivolgersi al Giudice attraverso un’intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione in udienza per la convalida, nonché con ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti.

Il conduttore, a questo punto, avrà diverse alternative:

  • presentarsi all’udienza e proporre opposizione allo sfratto;
  • non presentarsi o presentarsi ma non opporsi, provocando la convalida dello sfratto;
  • presentarsi e saldare la morosità in udienza;

Dopo lo sfratto per morosità: cos’è il termine di grazia?

Il cosiddetto “termine di grazia” consiste in un lasso di tempo, non superiore di norma a novanta giorni, che il conduttore moroso può chiedere al giudice, al fine di poter sanare la propria posizione debitoria, mediante il pagamento di quanto dovuto, evitando dunque lo sfratto.

Per non subire la convalida dello sfratto, il conduttore dovrà versare una somma comprensiva di:

  • canoni scaduti alla data della ricezione dell’intimazione di sfratto;
  • oneri accessori scaduti alla data della ricezione dell’intimazione di sfratto;
  • interessi legali;
  • spese di giudizio liquidate in udienza.

Per verificare l’esatto adempimento, il giudice fisserà un’udienza non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato: solo l’integrale versamento delle somme suddette entro il termine stabilito bloccherà lo sfratto.

È possibile chiedere un termine di grazia più lungo?

L’art. 55 della legge sull’equo canone prevede anche la possibilità di ottenere un termine di grazia pari a centoventi giorni. Graverà tuttavia sul conduttore dimostrare che il mancato pagamento dei canoni, protrattosi per un massimo di due mesi, sia da imputare alle sue precarie condizioni economiche e che queste siano insorte dopo la stipula del contratto e discendano da malattia, disoccupazione o gravi e comprovate condizioni di difficoltà.

Uno sfratto per morosità non è la fine del mondo…

Ma non è nemmeno una circostanza da prendere sottogamba. In questioni simili, farsi seguire appropriatamente è veramente importante: se ne hai la necessità, puoi appoggiarti ai professionisti del nostro studio. Tutela i tuoi diritti!