unioni civili

Unioni civili: anatomia di un diritto

Il tema dei diritti civili non perde mai il suo ruolo di spicco nel dibattito pubblico nazionale. Da ultimo l’attenzione è stata focalizzata sul Ddl Zan, la legge sull’omotransfobia bocciata al senato, ma il rumore per quest’ultimo dibattito rischia di farci perdere di vista una battaglia di pari entità, combattuta qualche anno fa e, a detta di molti, vinta: quella per le unioni civili

Da anni si sentiva la necessità di dare una veste legale alla situazione in cui si trovano  molte persone che, per una ragione o per l’altra, non potevano o non volevano sposarsi ma ravvisavano la necessità di reciproca assistenza, cura e delega. Specialmente, il problema veniva sollevato nell’ambito della comunità LGBTQI+, che riscontrava una mancanza di tutela di coppia pressoché totale. 

Con la legge 76 del 20 maggio 2016 viene finalmente regolato, dopo un lungo dibattito, l’istituto delle unioni civili, riservato alle persone dello stesso sesso, unificandolo con la disciplina della convivenza di fatto che riguardava invece sia le coppie omosessuali che quelle eterosessuali. 

La normativa riconosce alle persone dello stesso sesso la possibilità di costituire una unione civile

I cittadini possono unirsi facendo discendere dall’unione civile gli stessi diritti e gli stessi doveri che hanno due coniugi eterosessuali all’interno del matrimonio. L’istituto è dunque equivalente al matrimonio: il diverso nome corrisponde a una precisa scelta di tipo politico, ma tuttavia non toglie nulla all’unione civile rispetto al differente ma egualitario istituto del matrimonio. 

Tuttavia, qualche differenza c’è. 

Le differenze più lampanti sono legate alla costituzione del rapporto e allo scioglimento dello stesso. 
 
Riguardo alla costituzione, laddove il matrimonio è celebrato da un Ufficiale dello Stato Civile o da un ministro di culto, l’unione civile si costituisce mediante una dichiarazione davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, che provvede poi alla registrazione nell’archivio dello stato civile, in modo del tutto simile a quel che avviene per il matrimonio. 

Per quanto riguarda lo scioglimento, invece, nell’istituto del matrimonio esso avviene con la morte di un coniuge, oppure mediante separazione e successivo divorzio. Per quanto riguarda l’Unione Civile, invece, il rapporto si scioglie tre mesi dopo aver comunicato il venir meno della relazione affettiva accompagnata dalla convivenza all’Ufficiale di Stato Civile. 

I diritti e i doveri fondamentali, però, rimangono uguali nei due diversi istituti. Secondo i commi 11 e 12 della legge 76, infatti, i due componenti l’Unione Civile hanno l’obbligo della reciproca assistenza morale e materiale, e hanno pari dignità nella coppia. 

Le unioni civili nel regime patrimoniale

Invece, il regime patrimoniale, normato dal comma 13, in mancanza di una diversa convenzione è quello della comunione dei beni. Anche in questo caso, quindi, si riscontra una perfetta equivalenza con la disciplina del Matrimonio. 

Anche nel caso di morte di uno dei componenti la coppia, le indennità dovranno essere corrisposte all’alro soggetto dell’unione civile, come da comma 17. L’equivalenza tra i due istituti non viene meno, e anzi si coglie in pieno, nella normativa di richiamo come il comma 19, che rimanda ad altre norme di diversa natura, come pure per le norme successorie (comma 21 art.1), che comporta una piena parificazione tra la figura del coniuge e quella del partner nell’unione civile. 

Una differenza però c’è, a ben guardare, e a detta di molti è sconcertante. L’istituto dell’Unione Civile al contrario del Matrimonio non prevede l’obbligo della fedeltà, che ovviamente non è solo da intendersi in termini di fedeltà sessuale. La differenza potrebbe essere ascrivibile alla percezione anacronistica dell’obbligo, la cui violazione non pare più avere rilevanza come in passato, e tuttavia rappresenta comunque una forma di diseguglianza tra i due istituti che non può passare sotto silenzio, poiché, forse inconsapevolmente, rende il matrimonio un istituto di serie A riservando all’unione civile la serie cadetta.

Unioni civili: un esempio di quanto c’è da scoprire riguardo alla legge!

Questo articolo ti è stato utile? Scopri tutti i nostri approfondimenti, ma se hai bisogno di assistenza diretta non esitare a contattatre il nostro studio.

Articolo realizzato in collaborazione con l’avvocato Marta Michelon.