I casi della vita, si sa, sono virtualmente infiniti. Attraversiamo tutti periodi più o meno floridi, può capitare che abbiamo energie troppo scarse per godere o anche solo per gestire i beni di cui disponiamo, o viceversa. Può capitare che di dover vendere un immobile per pagare la retta della casa di riposo, o per evitare di lasciarla all’incuria, oppure semplicemente perché non ne vogliamo più disporre.
Si tratta di qualcosa che chiunque ha il diritto e la capacità di fare in ogni momento della propria vita… oppure no? Esistono dei casi in cui anche un’operazione così semplice diventa complessa, e in quel caso conoscere la legge è sempre un’ottimo spunto di riflessione: il caso in cui a voler vendere un immobile sia una persona sottoposta ad amministrazione di sostegno.
Vendere un immobile di una persona soggetta ad amministrazione di sostegno: perché?
Può capitare che la persona soggetta ad amministratore di sostegno abbia la necessità di vendere una sua proprietà immobiliare per poter incamerare delle somme di denaro che le consentano di far fronte alle proprie spese ordinarie. Ad esempio il pagamento di debiti rilevanti accumulati in precedenza, la retta della casa di residenza per anziani ove è ospitata, o altre necessità a cui far fronte grazie a una disponibilità immediata di denaro.
Si può verificare anche la situazione in cui il beneficiario sia comproprietario di un immobile con altri soggetti e che questi decidano di volerlo vendere. In queste situazioni, il beneficiario dovrebbe potersi recare da un notaio per stipulare l’atto di vendita dell’immobile o della quota di proprietà senza alcun impedimento. Ma questo è possibile nel momento in cui si tratta di una persona sottoposta ad amministrazione di sostegno?
Vendere un immobile di una persona soggetta ad amministrazione di sostegno: come fare?
La questione è molto complessa, e deve la sua complessità alla natura stessa degli atti che ci si accinge a fare. Infatti, gli atti di disposizione, nonché la costituzione, modifica o cancellazione di diritti reali su beni immobili costituiscono atti di straordinaria amministrazione.
La complicazione consiste nel fatto che la persona soggetta ad amministrazione di sostegno solitamente non può compiere tali atti né può farlo il suo amministratore di sostegno. Questo a meno che il giudice tutelare non abbia dato in precedente la sua esplicita autorizzazione.
La legge prescrive infatti la necessaria autorizzazione del giudice tutelare per l’alienazione di beni, la costituzione di ipoteche o pegni, il procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
L’articolo a cui ci si riferisce, il 374 c.c., si riferisce all’attività del tutore. Esiste però un altro articolo, il 411 c.c. , che ne estende l’applicabilità anche all’amministratore di sostegno.
All’atto pratico: cosa può fare un amministratore?
Qualora un beneficiario necessiti di vendere un bene, oppure una quota di proprietà di detto bene, l’amministratore di sostegno dovrà preventivamente rivolgere un’istanza al giudice tutelare. Questo affinché autorizzi lo stesso amministratore a procedere alla vendita del bene. Il decreto di autorizzazione, poi, andrà consegnato al notaio che si incarica del rogito, che lo allegherà all’atto di vendita.
L’amministrazione di proprietà per conto terzi è una materia complessa!
Per questo occorre trattare l’argomento con tatto nella più rigorosa osservanza della legge. Ecco perché è sempre necessario rivolgersi a un legale!
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Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Alberto Padoan