Diamo spesso per scontata la libertà di poterci spostare da un Paese all’altro, abbiamo solo bisogno di un passaporto in corso di validità, e con un semplice biglietto aereo possiamo raggiungere la parte opposta del globo. Tuttavia, la maggior parte degli stranieri giunge in Europa senza documenti, mentre il Passaporto è fondamentale non solo ai fini di tutelare il diritto alla libertà di circolazione, bensì anche per garantire la continuità del soggiorno regolare in Italia. Dunque la necessità è semplice: un titolo di viaggio per stranieri.
Titolo di viaggio per stranieri: perché non ce l’hanno tutti?
Ottenerlo non è sempre facile. Infatti, non tutti gli Stati hanno autorità consolari o diplomatiche in Italia, e l’assenza delle stesse può rendere gravoso il procedimento per il rilascio. Può capitare poi che gli apparati burocratici del paese di appartenenza rendano impossibile il suo conseguimento. Può accadere anche che lo straniero, beneficiario di protezione internazionale, non possa rivolgersi alle istituzioni del suo paese in quanto impossibilitato, alla luce del timore di persecuzione e del grave danno accertati in sede di rilascio del permesso di soggiorno, ad interloquire con le autorità del suo Paese di origine.
La Legge Italiana, e la conseguente giurisprudenza in merito, in ottemperanza alla normativa comunitaria e internazionale, sono intervenute per superare questo empasse, prevedendo la possibilità di richiedere direttamente alle Questure un titolo equipollente al Passaporto, che prende il nome di “Titolo di Viaggio”.
Il Titolo di Viaggio per stranieri, quindi, permette alla persona di viaggiare da un Paese all’altro, quando venga accertata l’impossibilità di richiedere il passaporto alle autorità competenti dello Stato di appartenenza, e ciò avviene fondamentalmente attraverso diverse modalità, le quali differiscono in ragione dello status del richiedente.
Cosa dice la legge
In primo luogo, l’art. 24 del d.lgs. 251/2007 comma 1 conferisce ai rifugiati il diritto alla concessione, da parte della questura competente, di un documento di viaggio di durata quinquennale per consentire gli spostamenti al di fuori del territorio nazionale. In questo caso, quindi, non sarà necessario dimostrare l’assenza di autorità competenti dello Stato di appartenenza nel territorio italiano, proprio in ragione dell’accertato timore di persecuzione. Il rifugiato, viene protetto dall’ordinamento, senza che vi sia il rischio che possa entrare nuovamente in contatto con i fautori dell’oppressione e delle angherie subite, o comunque con uno Stato che non è stato in grado di proteggerlo da quanto patito.
Quanto ai beneficiari di protezione sussidiaria, il comma 2° del medesimo articolo, prevede invece che l’emissione del titolo da parte della Questura, sia possibile solo dopo aver accertato l’impossibilità di richiedere il passaporto alle autorità diplomatiche e consolari del Paese di cittadinanza, e a tal proposito, è pacifico che, in virtù del ricorrere di rischio di danno grave così come delineato dell’art. 14 del d.lgs 251/2007, anche in questo caso lo straniero non possa interloquire con le autorità del suo Paese di origine, confermando la possibilità di richiedere il titolo direttamente alla Questura.
Ottenuto il titolo di viaggio per stranieri, però…
Si badi bene, nei casi citati, e alla luce di quanto detto, una volta ottenuto il titolo di viaggio, non sarà ad ogni modo possibile il ritorno nel proprio Paese di origine. Invero, come detto, lo straniero non può essere sottoposto al rischio di essere nuovamente sottoposto ai soprusi sofferti ed è per questo che, nelle prime pagine del documento di viaggio rilasciato dalla Questura, verrà opportunamente segnalata l’impossibilità di farvi ritorno.
E per i titolari di un permesso di soggiorno per protezione speciale?
In questo caso la legge è silente, ma grazie all’intervento del Consiglio di Stato, è oramai stato chiarito che
“Gli stranieri che non possono ottenere il passaporto dalle autorità consolari del proprio paese hanno diritto al rilascio del titolo di viaggio, non solo quando l’impossibilità derivi dal rischio di avere contatti con le autorità del proprio paese d’origine ma anche quando si tratti di una impossibilità oggettiva derivante dalle prassi e dalla normativa del paese in questione”
(Consiglio di Stato, Ordinanza, nr. 3552/2018).
Pertanto, nel caso di specie sarà necessario dimostrare, tramite attestazione scritta, la sussistenza di ragioni soggettive o oggettive che ne impediscono il rilascio, e in tal senso l’assistenza di un legale può risultare imprescindibile.
Infine, si ricordi che, in tutti i casi descritti finora, la concessione di un documento di viaggio, come del resto del permesso di soggiorno, è chiaramente rifiutata nel caso in cui sussistano gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico.
Aiutare lo straniero nel dedalo della burocrazia
Ottenere un titolo di viaggio per stranieri è forse la più appariscente delle questioni burocratiche che animano la vita di uno straniero nel nostro paese. Come questa, anche le altre sono complesse e articolate, per questo è sempre il caso di farsi seguire da un legale.
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Articolo scritto in collaborazione con la dottoressa Silvia Pellicani